L’articolo 384 c.p., che prevede la non punibilità – tra gli altri – per i reati di omessa denuncia, omesso referto, rifiuto di uffici legalmente dovuti, autocalunnia, falsa testimonianza, falsa perizia, frode processuale e favoreggiamento personale, trova applicazione anche nel caso di semplice convivenza more uxorio.
Sentenza 9 febbraio 2018, n. 6218
Data udienza 12 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per (OMISSIS) e l’inammissibilita’ per (OMISSIS) udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 21 ottobre 2016, con la quale e’ stata confermata la sentenza emessa in data 12 dicembre 2012 dal Tribunale di Patti che ha ritenuto (OMISSIS) colpevole del delitto ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2000,00 di multa e (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 378 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di mesi uno di reclusione.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina per i seguenti motivi.
2. Con il primo motivo, relativo alla sola posizione di (OMISSIS), e’ stato dedotto il vizio di violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione alla determinazione della pena del delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, come modificato dal Decreto Legge n. 36 del 2014, articolo 1, comma 24 ter, lettera a), convertito con modificazioni nella L. n. 79 del 2014.
In estrema sintesi, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado ma non ha rideterminato la pena, nonostante la gia’ avvenuta trasformazione del comma 5 in titolo autonomo del reato ed i nuovi limiti edittali piu’ favorevoli un minimo di sei mesi e un massimo di quattro anni di reclusione e da 1032,00 Euro a 10329,00 Euro di multa.
3. Con il secondo motivo, relativo alla sola posizione di (OMISSIS), la ricorrente ha dedotto l'”inosservanza ed erronea applicazione della penale ex articolo 606 c.p.p., lettera b) in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di favoreggiamento e dell’elemento psicologico dello stesso”.
Rileva la ricorrente che i giudici dell’appello nel confermare la sentenza del Tribunale di Patti hanno ritenuto non applicabile al caso di specie l’articolo 384 c.p., stante l’assenza di rapporti di coniugio tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS).
Ritiene la ricorrente che tale applicazione della norma sia erronea perche’ nell’articolo 384 c.p. rientra anche la famiglia di fatto.
Si e’ rilevato che e’ ormai accolta una nozione di famiglia e di coniugio piu’ ampia, in linea con i mutamenti sociali; la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha recepito una nozione onnicomprensiva di famiglia, ricomprendente anche i rapporti di fatto. In particolare, nella sentenza del 2007 Emonet ed altri contro Svizzera si precisa che “la nozione di famiglia di fatto accolta dall’articolo 8 Cedu non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su particolari legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza”.
Nel ricorso si cita la sentenza n. 34147 del 4 agosto 2015 ha affermato che “la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 384 c.p., comma 1 in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio” relativamente ad una ipotesi di favoreggiamento personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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