Le massime

1. In tema di rapporto fra giudizio penale e civile, in virtù degli artt.652 e 654 del codice di procedura penale vigente, il giudicato penale di condanna o di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato.

2. Siccome l’accertamento del rapporto causale rientra nella valutazione degli elementi obiettivi e soggettivi che compete al giudice penale, anche per quel che concerne, nei reati colposi, l’esclusività o meno della colpa con riferimento ad un’eventuale colpa concorrente di un terzo o della vittima stessa, ove il giudice penale abbia proceduto a tale valutazione questo giudizio ha effetto vincolante nel successivo giudizio civile per la liquidazione dei danni.

3. La valutazione della colpa dell’autore del reato e di quella eventualmente concorrente della vittima o di un terzo, in sede penale, è fatta con effetto limitato alla proporzionale commisurazione della pena. Alla base di tale valutazione vengono posti gli elementi costitutivi della responsabilità dell’autore, sicché una nuova rivalutazione di tali elementi è consentita in sede civile in modo complementare al giudicato penale ma non in senso contrario allo stesso.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 28 giugno 2012, n.10856

Ritenuto in fatto

Nel corso di una visita alla (omissis) , di proprietà del Comune di Roma, la piccola C..G. perse la vita a causa della rovina di un rudere nel quale s’era introdotta. Il giudice penale condannò per omicidio colposo i dipendenti comunali R. , A. , Gu. e Ma. ; condannò tutti in solido, con il responsabile civile Comune di Roma, al risarcimento dei danni, riconosciuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 10%.
Nell’azione civile proposta dai congiunti della vittima il Tribunale di Roma condannò tutti i suddetti a pagare distinte somme di denaro in favore dei genitori e della sorella della vittima, escluse la responsabilità dell’insegnante che accompagnava la vittima, insieme con altri bambini, nella visita (la B. ) e dichiarò inammissibile la chiamata in causa dell’Ascoroma.
La Corte d’appello di Roma, parzialmente riformando la prima sentenza, ha proceduto alla graduazione di responsabilità tra il B. , l’A. , il Gu. ed il Ma. ed ha maggiorato la somma risarcitoria per danno non patrimoniale in favore della sorella della vittima.
Propongono ricorso per cassazione i congiunti della vittima attraverso sei motivi. Resistono con controricorso la B. , il Comune di Roma, Le Ass.ni di Roma, il Gu. e l’A. .
Quest’ultimo propone ricorso incidentale attraverso sette motivi. Le Ass.ni di Roma rispondono con controricorso al menzionato ricorso incidentale. Hanno depositato memorie per l’udienza il Gu. , Roma Capitale, i congiunti della vittima e l’A. .

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti siccome proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente devono essere esaminati i primi due motivi del ricorso incidentale dell’A. .

Il primo motivo – attraverso il quale è censurata l’omessa pronuncia (artt. 360 n. 4 e 112 c.p.c.) con riferimento all’eccezione d’inammissibilità dell’appello principale da parte dei G. dopo che gli stessi avevano ricevuto la notificazione di altra impugnazione principale da parte dell’A. – è inammissibile, in quanto per un verso non spiega compiutamente i termini della doglianza, per altro verso non censura specificamente la pronunzia resa sul punto dalla sentenza (cfr. pag 11), limitandosi ad affermare che ‘la Corte territoriale non ha pronunciato per intero sull’eccezione proposta’.

Il secondo motivo – che censura per violazione di legge processuale la risposta fornita dalla sentenza in ordine all’ammissibilità dell’appello principale dei G. – è infondato, dovendosi ribadire sul punto il consolidato principio secondo cui l’appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687).

Passando al ricorso principale, fondato è il primo motivo con il quale i genitori della vittima censurano la sentenza per avere omesso di pronunziare in ordine al motivo d’appello che censurava la prima sentenza nel punto in cui aveva liquidato il danno morale in loro favore. Come s’è visto, la sentenza ha riliquidato (maggiorandolo) l’importo risarcitorio per danno non patrimoniale in favore della sorella della vittima, ha poi argomentato in ordine al danno patrimoniale ed al danno biologico (iure hereditario ed iure proprio) ma nulla ha pronunziato in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice in favore dei genitori, reputata da questi ultimi ‘irrisoria’. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio sul punto.

Infondato è il secondo motivo, posto che la riliquidazione del danno non patrimoniale in favore della sorella della vittima risulta legittimamente effettuata, nonché congruamente e logicamente motivata.

Altrettanto infondati sono i motivi terzo, quarto e quinto, concernenti i danni patrimoniali futuri, il danno biologico subito dalla madre della vittima (riconosciuto dai giudici del merito), nonché quello subito dal padre e dalla sorella della vittima stessa (non riconosciuto dai giudici del merito). Anche rispetto ad essi deve rilevarsi l’insussistenza delle lamentate violazioni di legge e l’adeguatezza della motivazione adottata.

Infondato è anche il sesto motivo del ricorso.

L’inconfigurabilità del c.d. danno catastrofale, nell’ipotesi in cui non intercorra un significativo lasso di tempo tra il sinistro e la morte della vittima, è stata affermata da Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972 ed è ormai patrimonio incontrastato della giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 24 marzo 2011, n. 6754.

Tornando ai motivi terzo, quarto e quinto del ricorso incidentale, essi concernono la dedotta responsabilità della prof. B. , accompagnatrice della scolaresca nella visita alla (omissis) . Sul punto la sentenza impugnata rileva il giudicato costituito dalla sentenza penale definitiva intervenuta sulla vicenda, che ha escluso (vagliandolo) il concorso di colpa della menzionata B. .

Le doglianze dell’A. a riguardo sono infondate. A norma dell’art. 654 c.p.p., nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

In tema di rapporto fra giudizio penale e civile, la giurisprudenza ritiene che, in virtù degli artt.652 e 654 del codice di procedura penale vigente il giudicato penale di condanna o di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato (tra le varie, cfr. Cass. 30 agosto 2004, n. 17401).

Siccome l’accertamento del rapporto causale rientra nella valutazione degli elementi obiettivi e soggettivi che compete al giudice penale, anche per quel che concerne, nei reati colposi, l’esclusività o meno della colpa con riferimento ad un’eventuale colpa concorrente di un terzo o della vittima stessa, ove il giudice penale abbia proceduto a tale valutazione questo giudizio ha effetto vincolante nel successivo giudizio civile per la liquidazione dei danni.

La valutazione della colpa dell’autore del reato e di quella eventualmente concorrente della vittima o di un terzo, in sede penale, è fatta con effetto limitato alla proporzionale commisurazione della pena. Alla base di tale valutazione vengono posti gli elementi costitutivi della responsabilità dell’autore, sicché una nuova rivalutazione di tali elementi è consentita in sede civile in modo complementare al giudicato penale ma non in senso contrario allo stesso. Nel caso di specie sussistevano, pertanto, i presupposti per ritenere l’efficacia del giudicato penale.

Il sesto ed il settimo motivo concernono il punto in cui la sentenza ha dichiarato infondata la richiesta dell’A. di garanzia da parte dell’Ascoroma, rilevando la mancanza di un rapporto diretto assicurativo tra il dipendente del Comune e la compagnia ed affermando l’inipotizzabilità di un diritto di credito da consentire al dipendente stesso la surroga nelle ragioni spettanti all’assicurato Comune.

Il ricorrente A. , sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, insiste nel sostenere la sua possibilità di beneficiare della polizza stipulata dal Comune di Roma (definita di assicurazione a favore di terzi) e, comunque, di surrogarsi nel diritto dell’inerte Comune di far valere la polizza.

I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

In primo luogo, il ricorrente, per sostenere il suo diritto a far valere la polizza stipulata dal Comune avrebbe dovuto trascriverla nel motivo di ricorso, così da consentire alla Corte di delibare la doglianza. In secondo luogo, l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c. presuppone l’esistenza di un credito in capo a colui che esercita l’azione stessa; credito (nei confronti del Comune) che, nella specie, il ricorrente neppure allega di disporre.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, respinti gli altri motivi del ricorso stesso, nonché il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in ordine al motivo accolto.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinge gli altri motivi del ricorso stesso nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perché provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *