La conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Sentenza 5 gennaio 2018, n. 113
Data udienza 22 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/11/2016, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale della medesima citta’ in data 14/06/2013, che aveva affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con riferimento al reato di cui al capo C) della rubrica (articoli 81 cpv., 110 e 648 c.p.), con esclusione dei beni di cui al punto 5 e, per i primi due imputati, anche di quelli di cui al punto 6; che, per l’effetto, riconosciute le attenuanti generiche e ed applicata la continuazione, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni due di reclusione ed Euro 900,00 di multa, (OMISSIS) alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, (OMISSIS) alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa; che, infine, aveva assolto gli imputati dai reati di cui ai capi A), B), e C) – con riferimento ai beni di cui al punto 5 e, per (OMISSIS) e (OMISSIS), anche di cui al punto 6) – nonche’ al capo D) della rubrica, per non avere gli imputati commesso il fatto.
2. Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione, a mezzo dei propri difensori, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi due con unico atto di ricorso ad essi comune, chiedendone l’annullamento.
Posizione (OMISSIS) e (OMISSIS).
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