Confisca per evasione iva anche in presenza di costi effettivamente sostenuti.
Sentenza 28 dicembre 2017, n. 57879
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante;
avverso l’ordinanza del 03/03/2017 del Tribunale di Ragusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 marzo 2017 il Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di annullamento e/o riforma del decreto di sequestro preventivo del 9 febbraio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso fino a concorrenza della somma di Euro 307.300,49 nei confronti di (OMISSIS), indagato – nella qualita’ di legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS) – per il reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2 nonche’ della stessa s.r.l. (OMISSIS).
2. Avverso il predetto provvedimento i soggetti interessati hanno proposto ricorso per cassazione con otto articolati motivi d’impugnazione.
2.1. Col primo motivo e’ stata allegata violazione di legge in relazione alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis e articolo 321 cod. proc. pen., stante la mancanza dei presupposti per procedere al vincolo.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che il sequestro era stato disposto genericamente sulle somme di denaro nella disponibilita’ dello stesso (OMISSIS) e della societa’, senza indicare alcun criterio preferenziale ai riguardo e senza chiarire alcunche’ in ordine alla tipologia di misura reale adottata, se diretta ovvero per equivalente. In realta’ non era stata in tal modo compiuta alcuna valutazione circa l’eventuale impossibilita’, anche transitoria, del sequestro del profitto del reato, ovvero in ordine ad altre ragioni impeditive del sequestro nei confronti della societa’. In definitiva, secondo parte ricorrente, il vincolo cautelare apposto ai danni del (OMISSIS) doveva essere considerato sequestro preventivo per equivalente in violazione di legge, con assoluto difetto di motivazione e senza tenere conto dei principi indicati dalla Corte di legittimita’ (sentenza n. 10561 del 30 gennaio 2014).
2.2. Col secondo motivo parte ricorrente ha osservato che i reati tributari non andavano compresi nell’ambito di quelli che consentono il sequestro per equivalente nei riguardi di una persona giuridica, salva l’ipotesi – in specie non ricorrente e comunque non dedotta – in cui l’ente si fosse rivelato un mero schermo fittizio delle attivita’ e delle disponibilita’ dell’amministratore.
2.3. Col terzo motivo e’ stata contestata l’esecuzione del sequestro per equivalente senza alcuna previa verifica della situazione patrimoniale della societa’, al fine di riscontrare la presenza diretta ovvero indiretta del profitto del reato ovvero la legittimazione a procedere al sequestro per equivalente, tanto piu’ in considerazione del fatto che il provvedimento non era intervenuto “a sorpresa”, ma dopo mesi di acquisizioni di documentazione e senza che i destinatari della misura avessero posto in atto alcuna iniziativa per diminuire la garanzia patrimoniale.
Al riguardo, infatti, sussisteva altresi’ violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen. stante l’assenza del requisito dell’urgenza, vista l’assenza di manovre distrattive del patrimonio.
2.4. Col quarto complesso motivo e’ stata dedotta l’erronea applicazione della norma di cui all’articolo 275 cod. proc. pen., vista l’omessa verifica dei criteri di proporzionalita’, adeguatezza e gradualita’ in relazione alla somma da sequestrare ed ai beni sequestrati.
In particolare, alcuna verifica era stata compiuta circa la quantificazione del profitto del reato contestato, nonostante le documentate contestazioni di parte; nonche’ in ordine al valore dei beni immobili sequestrati, determinato in ragione del valore catastale senza avere riguardo all’effettiva stima di mercato dei cespiti, benche’ fosse stata prodotta anche perizia di parte in proposito; nonche’ infine in relazione alla titolarita’ delle somme recate da alcuni conti bancari, in uno dei quali tra l’altro confluivano gli emolumenti del coniuge del (OMISSIS).
2.5. Col quinto motivo parte ricorrente ha dedotto la nullita’ della misura per violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che vi era gia’ stato un rigetto nel merito di precedente ordinanza di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, per cui, nell’assenza di ulteriori elementi nella contestazione del reato ovvero nelle relative circostanze, vi era divieto di reiterazione della misura.
2.6. Col sesto motivo, quanto al fumus, parte ricorrente ha rilevato che la contestazione era stata operata in parte per l’utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, ed in parte per avere fatto uso fiscale di fatture riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti.
[…segue pagina successiva]
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