In caso di interposizione fittizia di attività, l’interponente che pretenda la procura a vendere e la liquidazione della attività con l’integrale percezione del corrispettivo commette il reato di estorsione e non anche quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56398
Data udienza 23 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – rel. Consigliere
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2016 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PARDO IGNAZIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. VIOLA Pompeo Alfredo il quale non si oppone al rinvio e conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore delle parti civili avv.to (OMISSIS) in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS) che si rimette alle decisioni della Corte quanto all’istanza di rinvio e deposita conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 22/02/2016, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 16/09/2014, nei confronti di (OMISSIS) confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 629 c.p. e disponeva una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti della parte civile costituita.
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