La perdita dei denti fa scattare un’invalidità permanente (5%) e il dentista paga in funzione di questa.
Sentenza 7 dicembre 2017, n. 29341
Data udienza 10 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23847-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1874/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del 1 e 2 motivo, accoglimento p.q.r. del 3 motivo;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 19/3/2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) a seguito dell’inesatto adempimento, da parte del primo, nell’esercizio della propria attivita’ professionale di medico odontoiatra, della prestazione di cura dallo stesso dovuta in forza del contratto d’opera professionale concluso tra le parti.
2. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha confermato la correttezza delle valutazioni fatte proprie dal giudice di primo grado circa la sussistenza di un preciso nesso di causalita’ tra il danno denunciato dal paziente e l’inadempimento del medico, nonche’ in relazione alla violazione, da parte del (OMISSIS), delle leges artis connesse all’esatta esecuzione della prestazione professionale allo stesso demandata.
3. Allo stesso modo, la corte territoriale ha ritenuto correttamente individuato il quantum debeatur a titolo risarcitorio, ritenendo prive di fondamento le doglianze sul punto illustrate dal medico appellante.
4. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.
5. (OMISSIS) resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte territoriale erroneamente individuato la percentuale di invalidita’ permanente riconosciuta a carico del paziente in contrasto rispetto alle conclusioni fatte proprie dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio, avendo entrambi i giudici del merito ingiustificatamente moltiplicato l’entita’ della percentuale di invalidita’ permanente riconosciuta dal c.t.u. senza indicare alcuna idonea motivazione a fondamento della decisione adottata.
2. Il motivo e’ infondato.
Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non assumano alcuna efficacia vincolante per il giudice, potendo quest’ultimo legittimamente disattenderle la’ dove giustifichi la propria differente valutazione attraverso un esame critico che sia ancorato alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivato, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si e’ avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si e’ basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011, Rv. 616967 – 01).
Nel caso di specie – escluso il rilievo di alcun travisamento delle risultanze della c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado (occorrenza da cui sarebbe unicamente derivato il riconoscimento dell’inammissibilita’ del motivo di censura, in ragione del carattere meramente revocatorio del vizio denunciato: v., per tutti, Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 17/05/2012, Rv. 622578 – 01) – osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia correttamente dato conto (confermandolo) dell’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per la determinazione del risarcimento del danno alla persona riconosciuto in favore del (OMISSIS), sottolineando come il Tribunale avesse espressamente attestato l’adeguatezza della misura percentuale del 5% di invalidita’ permanente residuata a seguito dell’intervento del (OMISSIS), tenendo conto degli elementi dentari persi per effetto dell’inadempimento del medico, nonche’ dell’invalidita’ permanente in ogni caso residuata in capo all’attore alla luce della definitiva impossibilita’, per il paziente, di ottenere l’eventuale applicazione di protesi fisse.
La stessa Corte d’appello ha quindi ritenuto nella sostanza sovrapponibili gli apprezzamenti del giudice di primo grado e del c.t.u., evidenziando la riconducibilita’ del minimo scostamento dello 0,50% tra le due valutazioni all’ambito della discrezionalita’ spettante al giudice del merito ai fini dell’approssimazione equitativa della determinazione del danno allo specifico caso sottoposto a valutazione; e tanto, sulla base di una trasparente e adeguata scansione logica dell’argomentazione adottata a fondamento della decisione assunta.
Dev’essere pertanto rilevato come la Corte territoriale, sulla scia della motivazione dettata dal primo giudice, abbia correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno alla persona subito dal (OMISSIS), senza incorrere in alcuna violazione di eventuali parametri normativi di valutazione, ne’ in alcuna omissione rilevante ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
[…segue pagina successiva]
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