Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 13 novembre 2017, n. 51607. In caso di associazione mafiosa e spaccio la recidiva non è incompatibile con la continuazione

In caso di associazione mafiosa e spaccio la recidiva non è incompatibile con la continuazione. Il reato che viene unificato, per fictio iuris, ad altro reato già giudicato, non perde le sue caratteristiche soggettive, che rimangono inalterate anche a seguito dell’unificazione, sicché tutte devono contribuire a determinare il complessivo

Sentenza 13 novembre 2017, n. 51607
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PINELLI MARIO MARIA STEFANO che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi presentati.
Udito il difensore l’avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS), riportandosi al ricorso presentato chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
L’avvocato (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso presentato.
L’avvocato (OMISSIS) si riporta.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha – all’esito di giudizio abbreviato – condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per una serie di reati contro l’ordine pubblico e contro il patrimonio, come verra’ meglio precisato nel prosieguo.
2. La Corte d’appello di Bari, preso atto della rinuncia di tutti gli imputati ai motivi concernenti il giudizio di responsabilita’, ha rideterminato – in senso piu’ favorevole agli imputati – la pena ad essi applicata. In particolare:
A) ad (OMISSIS), condannato per spaccio di marijuana ed hashish, ha irrogato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4.500 di multa;
B) a (OMISSIS), condannato per associazione mafiosa, ha irrogato la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione;
C) a (OMISSIS), condannato per associazione mafiosa e spaccio di stupefacenti, ha irrogato la pena complessiva di anni nove di reclusione, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte d’appello di Bari del 2/10/2006, irrevocabile il 31/1/2007;
D) a (OMISSIS), condannato per associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti, usura e detenzione di armi, ha irrogato la pena di anni otto di reclusione;
E) a (OMISSIS), condannato per associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti, detenzione di armi e rapina, ha irrogato la pena di anni diciotto di reclusione, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte d’appello di Bari del 30/5/2014, irrevocabile il 17/9/2015.
3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati suddetti.
3.1. (OMISSIS) si duole della mancata riqualificazione del reato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, chiesta con i motivi d’appello, nonche’ del mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte d’Assise d’appello di Bari del 16 aprile 2010, divenuta irrevocabile il 12/1/2012 (deduce trattarsi di reati omogenei, posti in essere nello stesso contesto spaziale e a distanza di poco piu’ di due anni).

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