Nel reato di maltrattamenti in famiglia l’aggravante per la presenza di minori può essere contestata sempreché sia dimostrata la maggiore potenzialità offensiva della condotta e dunque la sua percepibilità da parte delle vittime

Sentenza 29 novembre 2017, n. 53823
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/10/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/10/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano in data 28/10/2015 con cui (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole del delitto di maltrattamenti in danno di (OMISSIS), aggravato ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 11 quinquies, e condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione, oltre che a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile.
2. Ha proposto ricorso il (OMISSIS) tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia mancata assunzione di prova decisiva a discarico ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in relazione all’articolo 495 c.p.p., comma 2, e con riguardo all’esame della figlia minore (OMISSIS).
Posto che al ricorrente era stato addebitato il delitto di maltrattamenti per fatti commessi anche in presenza dei figli minori e che, secondo quanto argomentato dai Giudici di merito, la prova era stata in realta’ desunta dalle sole dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS), essendosi inoltre sottolineato che la figlia minore (OMISSIS) avrebbe riferito le vicende alla nonna (OMISSIS), sentita come teste, il ricorrente denuncia l’illegittimita’ della revoca della testimonianza della minore, che era stata indicata nella lista testimoniale della difesa e che era stata originariamente ammessa, fermo restando che la minore avrebbe dovuto essere comunque escussa a conferma delle dichiarazioni de relato della nonna.
Il primo Giudice aveva all’ultima udienza revocato l’audizione della minore, reputandola superflua, senza addure alcuna specifica motivazione.
La Corte di appello, a fronte delle deduzioni esposte nell’atto di appello, aveva indebitamente dato rilievo alla consistenza dell’istruttoria dibattimentale, con l’escussione di vari testi della difesa, al fatto che la minore aveva manifestato volonta’ contraria ad un intervento nel processo, nonche’ alla circostanza che l’audizione avrebbe comportato per lei un nuovo danno.
Secondo il ricorrente si trattava di argomenti inidonei a giustificare la revoca e la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, dovendosi anche tener conto delle modalita’ stabilite per l’audizione dei minori, trattandosi comunque di ragazzina di eta’ superiore ad anni 14, ferma l’esigenza di non comprimere il diritto di difesa, come ribadito anche nella convenzione di Lanzarote, attuata in Italia con legge 172 del 2012.
Ribadisce il ricorrente il proprio diritto alla prova contraria, sussistente anche con riguardo all’audizione di minore, richiesta a discolpa, dovendo in conseguenza di cio’ la Corte motivare sulla base di argomenti diversi da quelli meramente discrezionali in concreto utilizzati.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione all’articolo 111 Cost., articoli 492 e 495 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, con riguardo alla nullita’ dell’ordinanza del 22/10/2015 con cui il Tribunale aveva revocato l’ammissione della testimonianza di (OMISSIS).
L’audizione della minore era riferita fra l’altro al fatto che costei risultava secondo l’imputazione aver assistito all’episodio del (OMISSIS).
L’ordinanza immotivata con cui l’audizione, gia’ ammessa, era stata revocata avrebbe dovuto considerarsi nulla, come da eccezione formulata con i motivi di appello.
La Corte aveva tuttavia confermato l’esclusione della testimonianza, fra l’altro aggiungendo che la minore non risultava aver assistito all’episodio di grave minaccia col coltello, risalente al (OMISSIS).
Ma non si era considerato che la testimonianza avrebbe potuto rilevare per chiarire i fatti e per confermare l’andamento dell’episodio del (OMISSIS), relativamente al quale la Corte aveva contraddetto il primo giudice.
In ogni caso l’esclusione non avrebbe potuto avvenire sulla base di valutazioni di mera opportunita’.
Avrebbero dovuto richiamarsi i principi piu’ volte affermati dalla Corte di cassazione per cui vi e’ il diritto delle parti di concorrere alla formazione della prova anche mediante mezzi autonomi, volti anche soltanto a migliorare la qualita’ della decisione e ad agevolare l’accettazione del risultato decisionale da parte dell’imputato.
Era comunque inadeguato e insufficiente il mero riferimento alla superfluita’ della prova.
Di qui la nullita’ dell’ordinanza di revoca, con la conseguenza che avrebbe dovuto dichiararsi nulla anche la sentenza di primo grado con restituzione degli atti al primo giudice.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11 quinquies.
L’aggravante era stata correlata alla presenza dei due figli minori agli episodi del (OMISSIS).
Ma con riguardo al primo la stessa Corte aveva riferito che (OMISSIS) non aveva assistito all’episodio di grave minaccia, mentre con riguardo a (OMISSIS), all’epoca di anni uno, la Corte aveva rilevato che l’atteggiamento violento del genitore avrebbe potuto essere percepito anche da un bimbo di tenera eta’, in un periodo delicato di formazione della sua personalita’.
L’aggravante presuppone peraltro un quid pluris offensivo che coinvolga anche il minore: tale maggiore offensivita’ deve essere valutata caso per caso e trovare un serio e concreto riscontro nel minore, oltre che formare oggetto di rigorosa motivazione.
Relativamente alla minore (OMISSIS) la motivazione era contraddittoria avendo la Corte da un lato affermato e dall’altro negato la partecipazione della ragazzina all’episodio del (OMISSIS).
Relativamente a (OMISSIS) la Corte non aveva considerato la natura meramente verbale dell’episodio di maltrattamento e, in ogni caso, aveva motivato in modo apodittico in ordine alla percepibilita’ dell’atteggiamento contestato al ricorrente da parte dell’infante, ben potendo all’occorrenza ricorrere ad una perizia.

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