Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 novembre 2017, n. 27476. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo”

In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo” e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 il rispetto dell’esigenza di specificita’ non cessa di essere necessario per il fatto che essendo sollecitata la Corte a verificare se vi e’ stato errore nell’attivita’ di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilita’ di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attivita’ trovasi estrinsecata, cioe’ gli atti processuali, giacche’ per poter essere utilmente esercitata tale attivita’ della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilita’ come motivo di impugnazione

Ordinanza 20 novembre 2017, n. 27476
Data udienza 8 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11676-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
Nonche’ da:
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4299/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. Nel 2008 con atto di citazione a comparire dinnanzi al Tribunale di Napoli il sig. (OMISSIS) conveniva il locale Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivati alla autovettura di sua proprieta’ a causa dell’incendio sviluppatosi da un cassonetto della spazzatura ascrivibile ad ignoti e prodottosi nell’area di sosta in cui essa si trovava. A sostegno della domanda adduceva la responsabilita’ del convenuto per i danni da cose in custodia ex articolo 2051 c.c.
Si costituiva il Comune contestando la propria responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. e deducendo che la raccolta dei rifiuti era affidata alla societa’ (OMISSIS) spa, che chiamava quindi in manleva.
Si costituiva l'(OMISSIS) spa eccependo carenza di giurisdizione del GO in luogo del GA oltre alla carenza di legittimazione passiva in quanto all’epoca dei fatti il servizio di raccolta rifiuti veniva prestato dalla (OMISSIS) spa e all’infondatezza dell’attorea pretesa.
Il Tribunale adito con la sentenza n. 13179/2010 affermava la propria giurisdizione e rigettava la domanda risarcitoria esperita dal (OMISSIS), condannandolo alle spese di lite, sulla base dell’eccezionalita’ e dunque dell’imprevedibilita’ del fatto accorso (incendio) tale da escludere qualsiasi tipo di responsabilita’ in capo all’Ente Comunale.
Avverso la medesima statuizione proponeva appello il (OMISSIS) e resistevano il Comune di Napoli e l'(OMISSIS) spa.
2. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 4299 del 4 novembre 2015 rigettava il proposto gravame in quanto ritenuto inammissibile per avere l’appellante proposto domande nuove rispetto a quanto concluso nel precedente grado di giudizio oltre che infondato per l’eccezionalita’ dell’evento lesivo che ne escludeva la prevedibilita’ del Comune.
3. Avverso tale pronunzia propone ricorso in Cassazione (OMISSIS) con due motivi.
3.1. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Comune di Napoli.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO
che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la “Erronea motivazione e valutazione delle risultanze probatorie.
Secondo il ricorrente la responsabilita’ del Comune di Napoli consiste nel non avere previsto e predisposto un’area di sicurezza tra le aree di parcheggio di veicoli che contengono carburanti, olii, materiali altamente infiammabili e i cassonetti e le campane per la raccolta dei rifiuti, nonche’ per non aver provveduto e soprasseduto al controllo sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, servizio di competenza del comune e per il quale l’attore pagava la tassa sullo smaltimento dei rifiuti ad esso Comune.
Pertanto la mancata previsione del pericolo di incendio costituisce un grave e ingiustificabile errore di valutazione.
Il motivo e’ inammissibile.

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