In materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c., elemento costitutivo della cessione è l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente: così presupponendo una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma.
Sentenza 24 ottobre 2017, n. 25144
Data udienza 8 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3485-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1273/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/10/2013 R.G.N. 396/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 21 ottobre 2013, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimita’ della cessione in data 13 aprile 2003 del ramo d’azienda, denominato “I.T. User Support”, dalla predetta societa’ a (OMISSIS) s.r.l. con il conseguente passaggio a questa del dipendente (OMISSIS) dal 16 aprile 2003 e la cessazione della materia del contendere tra il lavoratore e la societa’ cessionaria.
Preliminarmente ritenuto l’interesse ad agire del lavoratore, la Corte territoriale escludeva, come gia’ il Tribunale, la configurabilita’ nel suddetto trasferimento quello di un ramo d’azienda, in difetto dei requisiti di preesistenza (per la sua individuazione in occasione ed in funzione della cessione) e di autonomia funzionale (per la prestazione dell’attivita’ dei lavoratori trasferiti con il ramo suindicato presso la sede di lavoro originaria e la permanenza di collegamento con i dipendenti del (OMISSIS), ancora titolari di segmenti e fasi di processi dei servizi oggetto della cessione).
Con atto notificato in data 1 (7) febbraio 2014, la societa’ datrice ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso e memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.; non svolgeva invece difese l’intimata (OMISSIS) s.r.l.
Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., articoli 1406, 2094 e 2112 c.c., per difetto di interesse ad agire, concreto ed attuale, del lavoratore, in assenza di lesione di alcun diritto dipendente dalla cessione del ramo d’azienda, non ravvisabile in ipotetici pregiudizi futuri, ne’ essendo rilevante la riserva di azione per demansionamento (esercitabile indipendentemente dal trasferimento del ramo d’azienda) ed infine escluso dalle dimissioni rassegnate dal rapporto di lavoro con la societa’ cessionaria (unico di cui titolare il lavoratore).
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c., per la preesistenza, da circa un anno al trasferimento, del ramo d’azienda oggetto di cessione in senso (non gia’ temporale, ma) funzionale, ossia di autonomia organizzativa nell’irrilevanza dell’eterogeneita’ di funzioni eventualmente in esso svolte: tra l’altro insussistente nel caso di specie, per lo svolgimento di attivita’ di gestione delle postazioni informatiche.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c., per l’esclusione dell’autonomia funzionale della struttura ceduta in base a circostanze irrilevanti, quali in particolare l’esistenza di rapporti tra le societa’ cedente e cessionaria o la riserva alla prima di alcune funzioni, sempre che non di importanza centrale ai fini della configurabilita’ nel ramo di un’organizzazione a se’ stante: senza peraltro alcun elemento di prova in tale senso.
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