Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 novembre 2017, n. 52743.

Il direttore di un periodico risponde del reato di diffamazione – e non di quello meno grave di omesso controllo previsto dall’art. 57 c.p. – per la pubblicazione di un articolo lesivo dell’onore e della reputazione altrui, l’identità del cui autore è rimasta celata dietro lo pseudonimo utilizzato per firmarlo, qualora da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione del testo possa dedursi il suo meditato consenso alla pubblicazione dell’articolo medesimo nella consapevole adesione al suo contenuto, tanto da far ritenere per l’appunto che la suddetta pubblicazione rappresenti il frutto di una scelta redazionale.

Sentenza 20 novembre 2017, n. 52743
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto L. – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/05/2016 del TRIBUNALE di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. FIMIANI PASQUALE che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore presente per il ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/5/2016 il Tribunale di Palermo ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 595 c.p., comma 3, in danno di (OMISSIS) e, concessegli le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di Euro 800,00 di multa, oltre alle spese processuali, ordinando la sospensione della pena per anni cinque, subordinata alla prestazione di attivita’ non retribuita presso l’Opera (OMISSIS) per giorni 60, nonche’ al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in Euro 15.000,00 e alla refusione delle spese di costituzione.
(OMISSIS) era accusato di aver pubblicato, in concorso con l’autore rimasto ignoto, sul giornale diffuso on line “(OMISSIS)”, di cui era direttore, un articolo offensivo e denigratorio della reputazione di (OMISSIS), consigliere della Corte dei Conti di Palermo, dal titolo “Banca Dati Regione, 5 mln Euro in fumo”, riferendosi alla sentenza n. 2881/11 della quale il Consigliere (OMISSIS) era stato relatore ed estensore, stigmatizzando condotte negligenti, omissive e parziali, mediante affermazioni allusive e asserzioni non riscontrate negli atti.
2. Ha proposto ricorso ex articoli 569 e 606 c.p.p. nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS) del Foro di Palermo, avverso la sentenza del 18/5/2016, nonche’ avverso la precedente ordinanza del 17/12/2014 con cui era stata respinta la proposta eccezione di nullita’ del decreto di citazione a giudizio ex articolo 552 c.p.p., comma 1, lettera c), svolgendo sei motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento agli articoli 110 e 595 c.p., nonche’ all’articolo 27 Cost., comma 1 in relazione all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.
Mancava qualsiasi elemento per ritenere che l’ (OMISSIS), direttore della pubblicazione on line, avesse dato il proprio consenso o la propria meditata adesione al contenuto dello scritto, tanto piu’ che l’articolo era stato pubblicato proprio il primo giorno di uscita della rivista; inoltre non era stato illustrato il tema dell’animus attribuito a titolo di concorso all’ (OMISSIS), neppur specificando la sua natura morale o materiale.
Il Tribunale, pur ritenendo inapplicabile al direttore di periodico on line la responsabilita’ colposa per omesso controllo ex articolo 57 c.p., era andato oltre il portato di tale norma, finendo con l’attribuire all’ (OMISSIS) una vera e propria responsabilita’ oggettiva in relazione al reato contestato.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 192 c.p.p. in relazione all’affermazione della penale responsabilita’, essendosi il Tribunale basato solo su petizioni di principio totalmente avulse da qualsiasi fondamento probatorio.
2.3. Con il terzo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento agli articoli 51 e 59 c.p. in relazione all’esercizio, perlomeno putativo, del diritto di cronaca.
A fronte del richiamo effettuato dall’articolista a precise fonti informative (documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza e puntuale relazione del P.M.), il direttore era esonerato dal controllare, ulteriormente e personalmente, le fonti richiamate, rinnovando la fatica dell’articolista.
2.4. Con il quarto motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), il ricorrente denuncia violazione della legge processuale in ragione dell’erroneo rigetto della proposta eccezione di nullita’ del decreto di citazione a giudizio, disposto con ordinanza del 17/12/2014.
L’articolo 552 c.p.p., comma 1, come del resto l’articolo 6, comma 3, CEDU, esige una informazione dettagliata e precisa della natura e dei motivi dell’accusa formulata, mentre il capo di imputazione, riportando il contenuto dell’intero articolo, non specificava le affermazioni concretamente lesive dell’onore e della reputazione della persona offesa; ne conseguivano genericita’ e indeterminazione, lesive del diritto di difesa.
2.5. Con il quinto motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), il ricorrente denuncia violazione della legge penale e in particolare dell’articolo 135 c.p. e articolo 165 c.p., comma 1, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena. La sospensione poteva infatti essere condizionata alla prestazione di attivita’ non retribuita, ma solo per un tempo non superiore all’entita’ della pena sospesa, mentre la pena pecuniaria di Euro 800, se debitamente ragguagliata, equivaleva a poco piu’ di tre giorni di pena detentiva.
Il ricorrente opina quindi che il Tribunale sia incorso in clamoroso abbaglio commisurando la durata della prestazione non retribuita alla conversione dell’entita’ della somma liquidata a titolo risarcitorio.
2.6. Con il sesto motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), il ricorrente denuncia violazione della legge penale sostanziale e processuale con riferimento agli articoli 2697, 2056 e 1226 c.c. e articolo 192 c.p.p. in relazione alla liquidazione del danno alla parte civile.
Il danno non poteva essere accertato e liquidato in re ipsa, ma presupponeva l’assolvimento da parte del richiedente degli oneri di deduzione e prova in riferimento al pregiudizio patito; la parte civile nulla aveva allegato e provato e la liquidazione equitativa presupponeva a priori la prova dell’esistenza ontologica di un danno, rimasto invece indimostrato nell’an.
3. La parte civile, dott. (OMISSIS), a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. (OMISSIS), ha depositato il 7/6/2017 una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso, analiticamente contestato in tutti i suoi sei motivi, con rifusione delle spese come da notula allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ proposto per saltum ai sensi degli articoli 569 e 606 c.p.p.: non sono quindi consentite censure inerenti a vizi motivazionali, in forza dell’articolo 569 c.p.p., comma 3 e del resto il ricorrente deduce con i propri motivi solamente violazioni della legge penale sostanziale o processuale.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento agli articoli 110 e 595 c.p., nonche’ all’articolo 27 Cost., comma 1, in relazione all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.
Secondo il ricorrente mancava qualsiasi elemento per ritenere che (OMISSIS), direttore della pubblicazione on line, avesse dato il proprio consenso o la propria meditata adesione al contenuto dello scritto, tanto piu’ che l’articolo era stato pubblicato proprio il primo giorno di uscita della rivista; inoltre non era stato illustrato adeguatamente il tema dell’animus attribuito a titolo di concorso all’ (OMISSIS), poiche’ il Tribunale non aveva neppur specificato la sua natura morale o materiale.
Il Tribunale, pur ritenendo inapplicabile al direttore di periodico on line la responsabilita’ colposa per omesso controllo ex articolo 57 c.p., sarebbe andato addirittura oltre la severa responsabilita’ sancita da tale norma, finendo con l’attribuire all’ (OMISSIS) una vera e propria responsabilita’ oggettiva in relazione al reato contestato.
2.1. Il motivo non coglie il segno, poiche’ non si confronta con la struttura portante dell’apparato logico motivazionale della pronuncia impugnata, il cui fulcro, non sfiorato dalla critica proposta, e’ costituito dalla natura anonima dello scritto diffamatorio, pubblicato con attribuzione allo pseudonimo (OMISSIS), mai disvelato.
Non viene quindi in rilievo la responsabilita’ del direttore per il reato di omesso controllo, ex articolo 57 c.p., sistematicamente esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, orientata in tal senso per la non riconducibilita’ dell’attivita’ on-line nel concetto di stampa periodica ex L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 1, nonche’, eventualmente, anche per l’impossibilita’ per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postati” direttamente dall’utenza (Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013 – dep. 2014, Montanari e altri, Rv. 259888; Sez. 5, n. 44126 del 28/10/2011, Hamaui ed altro, Rv. 251132; Sez. 5, n. 35511 del 16/07/2010, Brambilla, Rv. 248507).
Il Tribunale ha invece fondato la responsabilita’ del direttore (OMISSIS) sulla circostanza della pubblicazione dell’articolo in forma anonima, poiche’ l’autore dell’articolo ritenuto diffamatorio (con valutazione in questa sede neppur contestata sotto il profilo oggettivo) si era celato sotto lo pseudonimo “(OMISSIS)” (protagonista de “(OMISSIS)” di (OMISSIS)) ed ha al proposito affermato che l’articolo non firmato, in assenza di diverse allegazioni, deve considerarsi di produzione redazionale ed e’ quindi riferibile al direttore della redazione, nella specie coincidente con il direttore responsabile del mensile.
2.2. Il direttore del periodico e’ stato chiamato quindi a rispondere dello scritto diffamatorio, pur predisposto da altri, sulla base del diverso titolo di responsabilita’ concursuale.
Tale responsabilita’ appare configurabile allorche’, sulla base di un complesso di circostanze esteriori, consti il consenso e la meditata adesione del direttore al contenuto dello scritto che egli e’ tenuto a controllare, tanto piu’ allorche’ la pubblicazione avvenga in forma anonima o con il ricorso a pseudonimi, e quindi con artifici oggettivamente idonei a permettere all’autore di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta di carattere diffamatorio.
2.3. L’articolo 9 c.c. tutela lo pseudonimo come segno identificativo della personalita’ dell’individuo, al pari del nome della persona, a patto che ne abbia acquisito la medesima importanza.
La disciplina civilistica, contenuta soprattutto nella legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni), considera la possibilita’ che l’opera sia pubblicata in forma anonima o con l’utilizzo di pseudonimi, distinguendo l’ipotesi dello pseudonimo o nome d’arte notoriamente conosciuto come equivalente al nome vero (articolo 8, comma 2) da quella dello pseudonimo incognito, equivalente all’anonimo (articoli 9 e 21, 27, 28), e comunque riconoscendo all’autore effettivo la titolarita’ del diritto e la facolta’ imprescrittibile di rivelarsi.
La disciplina civilistica non considera il profilo della responsabilita’ connessa alla pubblicazione, che va quindi ricostruita secondo le regole generali, e tuttavia reca una suggestiva traccia interpretativa, allorche’ nell’articolo 9 predetto, quanto agli pseudonimi anonimizzanti, attribuisce a colui che abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima, la legittimazione a far valere i diritti dell’autore, finche’ questi non si sia rivelato, quale mandatario ex lege, e cosi’ ascrivendo un ruolo pregnante al soggetto conosciuto, resosi autore della pubblicazione.

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