In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall’art. 142 Codice della strada e dall’art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio.

Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26910
Data udienza 7 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. ABATE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 42/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 1129/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 29/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1.- Con ricorso ex articolo 22 l. n. 689 del 1981, (OMISSIS) proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Mestre avverso il verbale di contestazione della polizia stradale di Venezia in data 23 ottobre 2007, con il quale gli era stata contestata una violazione del limite di velocita’;
(OMISSIS) contestava la legittimita’ del verbale e affermava che l’accertamento eseguito tramite telelaser LTI 20-20 doveva considerarsi erroneo, essendo l’apparecchiatura utilizzata inidonea a rilevare in modo chiaro e senza margine di errore la velocita’ dell’autovettura, come richiesto dall’articolo 345 del regolamento del codice della strada, e non essendo neppure possibile accertare successivamente quanto rilevato, non conservando la strumentazione in questione alcuna traccia del veicolo oggetto di rilievo, ne’ della sua velocita’ di transito;
si costituiva l’amministrazione e il giudice di pace rigettava l’opposizione;
2.- avverso la pronuncia del giudice di pace proponeva appello il (OMISSIS), rilevando, in primo luogo, la tardivita’ della costituzione dell’amministrazione e, quindi, l’inammissibilita’ per tardivita’ della produzione documentale e, in secondo luogo, l’inadeguatezza dello strumento di accertamento dell’infrazione;
l’Amministrazione si costituiva anche in sede di appello chiedendone il rigetto;
3.- il Tribunale di Venezia, quale giudice di secondo grado, rigettava l’appello, affermando che il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 2, applicabile ratione temporis, non e’ perentorio e, dunque, la documentazione, anche se prodotta oltre detto termine, e’ comunque utilizzabile posto che la produzione di documenti da parte dell’Autorita’ opposta puo’ intervenire anche nel corso del giudizio, indipendentemente dalla costituzione o dalla comparizione della predetta;
3.1- con riferimento all’inadeguatezza della strumentazione di rilevamento della velocita’, il giudice del gravame richiamava la giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale il verbale di accertamento dell’infrazione non deve contenere l’attestazione che la funzionalita’ del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, al contrario l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocita’ dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall’opponente debitamente provate, il difetto di costruzione e installazione e di funzionalita’ dello strumento stesso o di una situazione comunque ostativa al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale (Cass. n. 17906 del 2011);
nel caso di specie l’appellante avrebbe solo affermato l’inadeguatezza dello strumento senza fornire alcuna prova del suo malfunzionamento; l’individuazione del veicolo a cui si riferisce il rilevamento e’ eseguita dall’agente accertatore e non dall’apparecchio puntatore, dunque, ai fini della legittimita’ dell’accertamento mediante tele laser, e’ sufficiente che l’apparecchio sia omologato e che la velocita’ venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mediante la stampa della velocita’ rilevata, della distanza del puntamento, della data e dell’ora del rilievo;
4.- avverso la suddetta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;
l’Ufficio territoriale di governo di Venezia, con atto del 10 agosto 2015 si e’ costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1;
con ordinanza del 13 novembre 2014 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, con assegnazione del termine di 90 giorni per la notifica del ricorso all’avvocatura generale dello Stato in Roma, in quanto non valida la notifica al Ministero dell’interno presso la prefettura di Venezia;
con ordinanza del 15 gennaio 2016, riscontrata la tempestiva notifica del ricorso presso l’avvocatura generale dello Stato in Roma, la causa veniva rinviata per la decisione.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso attiene a violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 142 C.d.S., comma 6, e articolo 345 reg. esec. att. C.d.S., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3;
secondo il ricorrente, in base alle norme citate dovrebbe essere consentita la possibilita’ di effettuare una verifica della correttezza della misurazione della velocita’, invece, il telelaser non conserva alcuna traccia del veicolo inquadrato e della velocita’ di transito, perche’ detto strumento una volta puntato rileva la velocita’ e la rende visibile all’agente accertatore ma non la memorizza, ne’ permette di ricavare una fotografia e, dunque, non e’ in grado di assicurare che l’autovettura inquadrata nel mirino coincida effettivamente con quella poi fermata dagli agenti in modo contrario alla certezza e verificabilita’ oggettive richieste dalle norme che si ritengono violate;
anche il Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, convertito nella L. n. 168 del medesimo anno prevede che la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto alle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare anche in tempi successivi le modalita’ di svolgimento dei fatti costituenti l’illecito, nonche’ i dati di immatricolazione del veicolo o il responsabile della circolazione;
il ricorrente evidenzia che l’apparecchio in esame non consente di identificare l’autoveicolo, attivita’ che spetta solo all’agente accertatore, il quale, tuttavia, non e’ in grado di assicurare quel grado di certezza richiesto dalla norma, soprattutto allorquando a transitare siano piu’ veicoli;
il motivo e’ infondato;

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