Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza  26 ottobre 2017, n. 25498. Il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25498
Data udienza 26 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27667-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2528/42/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardivo, la societa’ ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa al diniego di accoglimento di istanza d’interpello disapplicativo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 37 bis, comma 8, delle disposizioni contenute nella L. n. 724 del 1994, articolo 30 recante la normativa di contrasto all’utilizzo a fini elusivi di societa’ non operative, denunciando la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, con riferimento al disconoscimento dell’interesse concreto e attuale ad agire avverso la risposta ottenuta a seguito del predetto interpello in capo alla societa’ ricorrente e dell’impugnabilita’ del provvedimento di diniego stesso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso e’ infondato.

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