Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42775. Bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la societa’ in dissesto

Risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di quello di bancarotta preferenziale, l’amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la societa’ in dissesto, la cui congruita’ non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata e oggettiva valutazione, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di societa’ del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti ecc.

Sentenza 19 settembre 2017, n. 42775
Data udienza 7 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. BIRRITTERI LUIGI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
NESSUNO E’ COMPARSO.
RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 6 giugno 2016, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva ritenuto, in sede di rito abbreviato, (OMISSIS) colpevole, in concorso con altri imputati separatamente giudicati, dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta documentale semplice a lui ascritti, per avere, quale socio della snc (OMISSIS) di (OMISSIS), dichiarata fallita il (OMISSIS), distratto delle somme di denaro dal patrimonio della stessa e per averne tenuto la contabilita’ in modo irregolare registrando come anticipi dei fornitori le somme pervenute, invece, a titolo di pagamento di fatture non registrate.
La prova degli addebiti si era fondata sulle relazioni del curatore fallimentare che aveva denunciato come i prelievi effettuati fatti dai soci, e quindi anche dall’imputato, dai conti della societa’ fossero privi di qualsiasi giustificazione. Il curatore aveva anche affermato che la fallita era di fatto gestita proprio dall’imputato (OMISSIS) e di cio’ si era tratta conferma dalla deposizione del teste (OMISSIS), il geometra della societa’, attiva nel settore edilizio.
La Corte territoriale affermava che:
– quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non poteva condividersi l’assunto difensivo circa l’erroneita’ della qualificazione giuridica del fatto (che avrebbe dovuto ritenersi, secondo la prospettazione difensiva, un’ipotesi di bancarotta preferenziale) posto che non era emerso che (OMISSIS) vantasse alcun credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della societa’; la difesa, poi, non aveva neppure provato che egli avesse svolto, per conto della medesima, attivita’ lavorativa, piuttosto che la mera attivita’ di amministratore che, come socio di societa’ di persone, gli competeva;
– quanto al delitto di bancarotta documentale semplice, la prova della sua sussistenza derivava dall’affermazione del curatore di non essere riuscito a effettuare un’attendibile ricostruzione della contabilita’ a cagione delle irregolari registrazioni indicate in imputazione.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.
2 – 1 – Con il primo deduce il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale.
Una censura che era gia’ stata mossa nell’atto di appello ma che non aveva trovato alcuna risposta da parte della Corte territoriale.
(OMISSIS), quando aveva prelevato le somme dai conti della societa’, non era mosso da alcun intento depuaperativo della stessa ma aveva inteso solamente remunerare la propria attivita’ lavorativa.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge laddove la Corte non aveva ritenuto che la condotta dell’imputato configurasse un’ipotesi di bancarotta preferenziale.
(OMISSIS), infatti, aveva operato i prelievi solo per recuperare il credito maturato con lo svolgimento, per la fallita, di attivita’ di lavoro. La somma in questione era del tutto congrua rispetto all’opera prestata, trattandosi di circa 1.200 Euro al mese. Non era rilevante il fatto che, in contabilita’, quella uscita non fosse stata registrata come compenso dovuto al medesimo imputato.
2 – 3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta documentale semplice.
Lo stesso curatore era stato in grado di ricostruire la voce degli anticipi ai fornitori collegandola alle somme pervenute sui conti bancari della societa’ ed aveva concluso per la regolarita’ formale delle scritture contabili.
2 – 4 – Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dalla L. Fall., articolo 219, u.c. essendo stata esclusa per l’entita’ del passivo e della somma distratta dall’imputato.
La modestia della somma distratta e la scarsa gravita’ della condotta di bancarotta documentale ne avrebbero imposto il riconoscimento.
2 – 5 – Con il quinto motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte aveva affermato che (OMISSIS) non aveva tenuto un buon comportamento processuale astenendosi dal riferire circa la destinazione delle somme distratte. Lo stesso era poi gravato da un precedente specifico, per un delitto di bancarotta semplice.
La Corte avrebbe dovuto invece tenere conto della pena irrogata ai coimputati e del comportamento collaborativo del (OMISSIS) che aveva ammesso la materialita’ dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) e’ inammissibile.
1 – I primi due motivi, sull’elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale e sulla corretta qualificazione della condotta posta in essere dall’imputato, sono manifestamente infondati.
Si deve, infatti, ricordare che questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che:
– l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e’ costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non e’ necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, ne’ lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volonta’ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (da ultimo: Sez. U. n. 22474, del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805);
– risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di quello di bancarotta preferenziale, l’amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la societa’ in dissesto, la cui congruita’ non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata e oggettiva valutazione, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di societa’ del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti ecc. (Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rossi, Rv. 269603).
Ne discende che la Corte territoriale, in assenza di qualsiasi elemento di prova che consentisse di confermare e di quantificare il presunto credito vantato dall’imputato nei confronti della societa’ fallita, ne aveva dedotto la penale responsabilita’ per il contestato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale facendo corretta applicazione degli indicati principi di diritto.
2 – Anche il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato posto che il delitto di bancarotta semplice ascritto all’imputato si configura, ai sensi della L. Fall., articolo 217, comma 2, con la mera irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie non essendo previsto l’ulteriore requisito dell’impedimento della ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento degli affari, che costituisce, invece, l’evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774).
3 – Il quarto ed il quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio ed in particolare sul diniego delle richieste circostanze attenuanti, sono manifestamente infondati visto che la Corte territoriale aveva congruamente motivato il loro mancato riconoscimento, tenuto conto, quanto alla attenuante prevista dalla L. Fall., articolo 219, che il danno patrimoniale cagionato dal ricorrente non poteva considerarsi di speciale tenuita’ (con giudizio di fatto adeguatamente argomentato), e, per l’attenuante disciplinata dall’articolo 62 bis c.p., che la stessa doveva essere negata per la mancata collaborazione con la procedura concorsuale ed in considerazione della precedente condanna patita dal (OMISSIS) per un’analoga condotta di bancarotta documentale.
4 – All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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