Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 ottobre 2017, n. 23408. Nel licenziamento disciplinare non vi è un obbligo del datore di lavoro di offrire in consultazione i documenti aziendali all’incolpato

Nel licenziamento disciplinare non vi è un obbligo del datore di lavoro di offrire in consultazione i documenti aziendali all’incolpato ma l’azienda è tenuto a farlo soltanto ove egli ne faccia specifica richiesta.

Sentenza 6 ottobre 2017, n. 23408
Data udienza 15 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9023-2015 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 93/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2015 r.g.n. 687/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 93, pubblicata il 13 febbraio 2015, rigettava il gravame interposto da (OMISSIS) avverso la pronuncia n. 5285, emessa e depositata il 18-12-2012, mediante la quale il locale giudice del lavoro aveva respinto la domanda del medesimo (OMISSIS), volta ad invalidare il licenziamento a costui intimato con missiva del 3006-2010, previa contestazione disciplinare da parte della convenuta (OMISSIS) S.r.l. in data 15/06/2010 (avente ad oggetto attivita’ di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme alla moglie, sig.ra (OMISSIS), impiegando allo scopo anche la denominazione (OMISSIS)), nonche’ previa audizione personale richiesta dall’incolpato.
Secondo la Corte distrettuale, il primo motivo di gravame circa la contestazione disciplinare non poteva essere condiviso. Infatti, detta contestazione conteneva una descrizione delle condotte addebitate idonea alla comprensione dei fatti da parte del destinatario e all’esercizio del diritto di difesa. Il testo della missiva, all’uopo riportata, descriveva in modo specifico e sufficientemente dettagliato le violazioni ascritte al lavoratore: le condotte contestate risultavano infatti menzionate con indicazione del contenuto, dei prodotti che ne costituivano l’oggetto, nonche’ delle generalita’ dei soggetti coinvolti; elementi tutti che consentivano certamente al (OMISSIS) l’adeguata individuazione dei fatti in contestazione. Ne’ poteva attribuirsi alcuna rilevanza alla mancata ostensione, da parte della societa’, della documentazione, ed in particolare dei messaggi di posta elettronica, sulla base della quale i comportamenti in questione erano stati dalla stessa accertati. L’onere di specifica contestazione di addebiti se da un lato imponeva al datore di lavoro disporre in modo dettagliato e comprensibile i fatti oggetto di procedimento disciplinare, d’altro canto non obbligava alle esibizione, nel corso dello stesso, degli elementi di prova in base ai quali essi erano pervenuti a sua conoscenza.
Parimenti, risultava tempestiva la contestazione disciplinare, laddove parte datoriale aveva documentalmente provato di aver appreso i fatti in questione il 10 giugno 2010 mediante e-mail ricevuta dal proprio agente (OMISSIS), ne’ il (OMISSIS) aveva dedotto o dimostrato che la societa’ fosse stata a conoscenza dei fatti in epoca anteriore.
Quanto alle doglianze concernenti il merito della contestazione disciplinare, ad avviso della Corte distrettuale, dal quadro probatorio acquisito era emersa idonea dimostrazione delle condotte concorrenziali tenute dall’appellante ai danni della societa’. Anzitutto, era pacifica la parziale coincidenza tra l’oggetto sociale di (OMISSIS) e quello della ditta (OMISSIS), di cui era titolare il coniuge dell’incolpato, nella quale costui aveva attivamente operato durante il rapporto di lavoro, in base a quanto risultante dai numerosi messaggi di posta elettronica dallo stesso inviati dal relativo account e prodotti da parte resistente agli atti di causa. La pretestuosita’ delle giustificazioni addotte dal ricorrente al riguardo era del tutto evidente, alla stregua delle argomentazioni specificamente svolte sul punto dalla corte territoriale.
Ancor piu’ rilevante appariva il contenuto dei messaggi inviati e ricevuti dal (OMISSIS) sull’account di (OMISSIS), messaggi che non riguardavano le mansioni lavorative dello stesso svolte quale dipendente di (OMISSIS), bensi’ una distinta attivita’ commerciale posta in essere avvalendosi dello stesso nominativo oltre che degli strumenti della ditta individuale, in concorrenza con la societa’ datrice di lavoro.
Per giunta, il contenuto di tali e-mail trovava riscontro in entrambe le deposizioni testimoniali acquisite nel corso del primo grado del giudizio. Dalle anzidette risultanze istruttorie emergeva in modo chiaro e univoco come il (OMISSIS) esercitasse un’attivita’ avente ad oggetto la commercializzazione parallela di prodotti (OMISSIS) a prezzi inferiori, mediante la stessa rete di agenti che egli coordinava quale dipendente della societa’.
Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con atto del 27 marzo 2015, affidato a due motivi, cui ha resistito (OMISSIS) S.r.l. mediante controricorso in data otto /12 maggio 2015.
Non risultano in atti memorie ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE

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