Con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea, al fine della prova della decorrenza del termine di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, è sufficiente che il condominio dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità dì averne notizia.

Sentenza 6 ottobre 2017, n. 23396
Data udienza 16 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9891/2013 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (deceduto) E PER ESSO EREDI DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 370/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per rimessione alle Sezioni Unite, in subordine accoglimento.
FATTI DI CAUSA
1. Il tribunale di Torino ha accolto l’impugnazione, proposta con ricorso del 23.2.2006, da parte di (OMISSIS) di delibere assunte in data 20.1.2006 dall’assemblea del condominio in (OMISSIS).
2. La corte d’appello di Torino ha, con sentenza depositata il 12.1.2012, rigettato l’appello principale del condominio, mentre ha accolto quello incidentale del signor (OMISSIS) in tema di spese processuali.
3. In particolare, la corte d’appello ha ritenuto – confermando sul punto quanto opinato dal tribunale, che conseguentemente non aveva esaminato per assorbimento le altre ragioni di opposizione alle delibere – non fosse stata provata la ricezione dell’avviso di convocazione nei confronti del signor (OMISSIS) cinque giorni prima dell’adunanza, ritenendo applicabile il principio della scissione degli effetti delle notifiche e, quindi, ritenendo che la convocazione inviata per posta si perfezioni, per il destinatario, con il compimento della giacenza o con il ritiro del piego.
4. Il condominio ricorre – affidandosi a due motivi – per la cassazione di detta sentenza. Gli eredi di (OMISSIS), cui il ricorso e’ stato notificato impersonalmente e collettivamente stante il decesso dopo la pubblicazione della sentenza, non svolgono difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il condominio ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1136 e 1135 c.c. nonche’ articolo 2697 c.c. e articolo 66 disp. att. c.c., u.c.. Lamenta l’erroneita’ della decisione della corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini dell’articolo 66 disp. att. c.c., u.c. (nel testo vigente ratione temporis), il rispetto del termine di cinque giorni prima dell’adunanza per l’arrivo al destinatario della convocazione ad assemblea di condominio vada verificato, in caso di mancata consegna di lettera raccomandata, con riferimento, quale dies a quo, allo scadere del termine di giacenza presso l’ufficio postale o, se anteriore, dal ritiro del piego da parte dell’interessato; cosi’ applicando quanto prescritto per le notifiche degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890 (v. in particolare articolo 8), in luogo delle suindicate disposizioni del codice civile in tema di notizia degli atti unilaterali recettizi.

[….segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *