Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 22 settembre 2017, n. 22079. In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che e’ strumentale all’assegnazione medesima ed e’ caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. In tale ultimo ambito va ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell’assegnazione del terzo familiare al subentro, quando le condizioni che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa, riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A.

 

Ordinanza 22 settembre 2017, n. 22079
Data udienza 7 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sezione

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28695/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

ARCA PUGLIA CENTRALE;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 430/2008 del TRIBUNALE di BARI – SEZIONE DISTACCATA DI MODUGNO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS);

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1. Il signor (OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari – sez. dist. di Modugno il figlio (OMISSIS), chiedendo che fosse accertata la propria qualita’ di unico assegnatario di un alloggio popolare sito in (OMISSIS), e quindi l’assenza di validi titoli in capo al convenuto in ordine all’occupazione di detto immobile.

2. Instauratosi il contraddittorio, poi esteso nei confronti dell’A.R.C.A della Puglia Centrale (subentrata all’I.A.C.P. di Bari), il sig. (OMISSIS) eccepiva, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di essere unico assegnatario dell’alloggio.

3. Lo stesso propone ora ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, premettendo di aver abitato nell’alloggio suddetto fin dall’assegnazione al padre e, successivamente, con la madre (OMISSIS), alla quale l’abitazione nella casa coniugale era stata assegnata con sentenza del Tribunale di Bari del 29 ottobre 2003 in occasione della separazione personale dei propri genitori.

Deceduta la madre, l’I.A.C.P. di Bari aveva rigettato la propria istanza di voltura del contratto di locazione in proprio favore. Il Tar di Bari aveva tuttavia annullato detto diniego, dopo averne sospeso l’esecuzione, ed il procedimento, a seguito di impugnazione, pende davanti al Consiglio di Stato.

4. Sostiene il ricorrente che la controversia appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, sia ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 7, come confermato dall’art. 133 cod. proc. amm., sia perche’ la cessione ex lege del contratto di locazione in favore del coniuge assegnatario comporterebbe l’estinzione del rapporto in capo all’originario conduttore, con la conseguenza che la domanda proposta dal padre avrebbe in sostanza ad oggetto “l’annullamento dell’assegnazione nei propri confronti e l’instaurazione di un nuovo rapporto di assegnazione in favore di (OMISSIS)”.

5. Nel controricorso ritualmente notificato il resistente ha ribadito che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, essendo egli l’unico assegnatario dell’alloggio, attribuito alla defunta moglie soltanto a titolo di godimento personale.

6. Il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la fattispecie controversa attiene a una fase successiva al provvedimento di assegnazione, e quindi non implica esercizio di pubblici poteri da parte della P. A., ricadendo, al contrario, nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato.

7. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di nullita’ del presente ricorso per regolamento, in quanto notificato all’avv. (OMISSIS), e non all’altro di difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS). Invero, al di la’ dell’applicazione del principio secondo cui, se una parte sia costituita con piu’ procuratori, ciascuno di essi e’ legittimato a ricevere le notifiche, anche nell’ipotesi di mandato congiunto (Cass., 3 marzo 2014, n. 4933), deve comunque ritenersi operante la disposizione contenuta nell’art. 156 c.p.c., comma 3, avendo l’atto, considerata la regolare attivita’ difensiva svolta dal controricorrente, raggiunto lo scopo cui e’ destinato.

2. Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

3. In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisprudenza di questa Corte e’ costante nell’affermare che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che e’ strumentale all’assegnazione medesima ed e’ caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione (Cass. Sez. U, 9 ottobre 2013, n. 22957; Cass., Sez.,U, 28 dicembre 2011, n. 29095). In tale ultimo ambito va ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell’assegnazione del terzo familiare al subentro, quando le condizioni che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa, riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A.. (Cass. Sez. U., 21 luglio 2011, n. 15977/11; Cass. Sez. U., 16 gennaio 2007, n. 757).

4. Sostiene il ricorrente che all’assegnazione dell’alloggio all’attore (OMISSIS) sarebbe subentrata la moglie, in virtu’ di provvedimento emesso, in relazione all’abitazione coniugale, nell’ambito del giudizio di separazione personale: la domanda del padre presupporrebbe, quindi, una valutazione discrezionale in merito a una eventuale nuova assegnazione dell’alloggio, tale da ricondurre la controversia nella giurisdizione amministrativa, come comprovato dalla pendenza del giudizio davanti al Consiglio di Stato in merito alla propria domanda di subentro nel rapporto di locazione instauratosi con la madre, con la quale egli aveva sempre convissuto.

5. Con riferimento a tale diverso giudizio deve constatarsi che la sostanziale diversita’ del “petitum”, avendo la presente controversia instaurata dal sig. (OMISSIS) ad oggetto l’accertamento della propria qualita’ di assegnatario dell’alloggio, non consente di condividere la tesi del ricorrente, illustrata nella memoria, secondo cui, non essendo stato svolto alcun rilievo in tema di giurisdizione nell’ambito dell’impugnazione della sentenza del TAR concernente il diniego della domanda di voltura avanzata dal figlio, si sarebbe formato il giudicato sul punto.

6. Tanto premesso, deve rilevarsi che l’edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, con particolare riferimento, quanto al caso in esame, alla L.R. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, che, all’art. 15, comma 6, prevede: “In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’Ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice”.

Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che, come lasciano ben intendere il termine “voltura” e lo specifico riferimento alla necessitata conformazione dell’ente al provvedimento del giudice in materia di assegnazione della casa coniugale, non si verifica, come sostenuto dal ricorrente, una caducazione dell’originario provvedimento di assegnazione dell’alloggio, ma una persistenza dei suoi effetti, con conseguente collocazione della controversia in un momento successivo all’assegnazione stessa, tale da comportare, per le ragioni sopra evidenziate (cfr., con riferimento ai diritti vantati da terzi al subentro nel rapporto avente ad oggetto l’alloggio, Cass., 19 agosto 2016, n. 17201; Cass., Sez. U, 9 ottobre 2013, n. 22957; Cass., Sez. U, 21 luglio 2011, n. 15977), la giurisdizione del giudice ordinario.

7. Tale conclusione trova ulteriore conforto, del resto, nel costante orientamento di questa Corte, affermato in tema di comodato, ma evidentemente di portata generale, secondo cui il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale, non modifica ne’ la natura, ne’ il contenuto del titolo di godimento dell’immobile gia’ concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare (Cass., 2 ottobre 2012, n. 16769; Cass., Sez. U, 21 luglio 2004, n. 13603, nonche’ la piu’ recente Cass., Sez. U, 29 settembre 2014, n. 20448).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

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