Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 settembre 2017, n. 22073. Il rito camerale seguito della novella introdotta con la legge 25 ottobre 2016, n. 197

A seguito della novella introdotta con la legge 25 ottobre 2016, n. 197, il rito camerale non partecipato vede come ultimo termine utile entro cui alle parti è consentito di estrinsecare una qualunque attività difensiva. Ne consegue l’inammissibilità di ogni attività difensiva svolta successivamente a detto termine, ivi compresa quella di specifica indicazione dei compensi e dei rimborsi

 

Ordinanza 22 settembre 2017, n. 22073
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19713/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) per ASSICURAZIONI SOCIETA’ (OMISSIS), in persona del suo Procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 611/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata addi’ 01/07/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

(OMISSIS) ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 611 del di’ 01/07/2015 della corte di appello di Ancona, con cui e’ stato accolto solo in parte il suo gravame avverso la reiezione della domanda, originariamente proposta da lei e dal suo dante causa in corso di giudizio (OMISSIS) per li risarcimento dei danni patiti per le lesioni, seguite da morte, da quest’ultimo patite per l’investimento, quale ciclista, da parte del motociclo di proprieta’ di (OMISSIS), assicurato dalla (OMISSIS), con riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato in misura dei due terzi e condanna dei convenuti e dell’intervenuta (OMISSIS) al pagamento di Euro 35.653,30, oltre accessori, spese per c.t.u., danni al velocipede ed un terzo delle spese di lite;

degli intimati resiste con controricorso la (OMISSIS) per Assicurazioni – Societa’ (OMISSIS);

e’ formulata proposta di definizione – di inammissibilita’ – in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera e conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo articolo 380 bis c.p.c., comma 2, u.p..

CONSIDERATO

che:

la ricorrente (OMISSIS) si duole: col primo motivo, di “violazione dell’articolo 116 c.p.c. sussumibile nella previsione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3;

falsa e/o contraddittoria motivazione rilevante ex S.U. n. 19881/2014 come violazione dell’articolo 111 Cost., vizio sussumibile nell’articolo 360 c.p.c., n. 3; col secondo motivo, di “violazione dell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte Territoriale omesso di tenere conto della posizione sull’asfalto della macchia di sangue perso dall’ (OMISSIS), del suo corpo, nonche’ della bicicletta e del motociclo”; col terzo motivo, di “violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”; col quarto motivo, di “violazione degli articoli 112 c.p.c., articoli 2043 e 2056 c.c., in relazione agli articoli 1223, 1226 e 2059 c.c. – in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”;

e’ peraltro evidente che coi primi tre motivi la ricorrente tende a censurare apprezzamenti in punto di mero fatto, sulla dinamica e sull’entita’ del concorso della colpa del danneggiato e dante causa dell’odierna ricorrente, che sono scevri da quei soli gravissimi vizi ormai rilevabili in questa sede di legittimita’ dopo la novella dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimita’ sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014): rimanendo tali apprezzamenti, relativi alla ricostruzione del fatto e di ogni aspetto ad esso relativo istituzionalmente riservati al giudice del merito (per consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. 12/10/2015, n. 20412, ove ulteriori riferimenti);

tanto trova conferma nella stessa memoria depositata dalla ricorrente, ove ella insiste nel ritenere errate sia l’esclusione dell’attendibilita’ del teste e delle valutazioni espresse dal c.t.u., sia la ritenuta fondatezza dei rilievi della planimetria dei CC, sia la conclusione sulla gradualita’ di immissione del ciclista, ma prospetta che tanto non implichi una rivalutazione del merito: mentre, al contrario, una simile operazione comporta ictu octuli una riconsiderazione dei fatti non solamente nella loro naturalistica concatenazione ma pure nella loro intrinseca struttura in qualita’ di accadimenti, invece radicalmente preclusa in sede di legittimita’;

inoltre, come rimarcato a piu’ riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598, che riprende Cass. 11892 del 2016), il richiamo all’articolo 116 c.p.c., e’ del tutto fuori luogo, non essendo dedotto il relativo paradigma nei termini cola’ indicati, per non potersi interpretare la violazione di tale norma nel caso di attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune risultanze probatorie piuttosto che ad altre, tanto al contrario riconducendosi proprio al concetto di “valutazione”, cioe’ di ponderazione delle circostanze e della loro, anche complessiva, rappresentazione;

quanto all’altro motivo, invece, nel ricorso – non potendo giovare alla ricorrente alcuna eventuale integrazione svolta con la memoria, a quest’ultima (come del resto a qualsiasi altro atto successivo al ricorso) essendo preclusa tale funzione sanante mancano la trascrizione puntuale dei passi e l’indicazione precisa della sede processuale di produzione degli atti specifici in cui quelle sono state a giudici di merito sottoposte, onde dar modo a questa Corte – a cui sono riproposte appunto questioni giuridiche che implicano i relativi accertamenti di fatto – di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: in mancanza di ottemperanza ad un tale onere, e’ inevitabile una sanzione di inammissibilita’ per novita’ delle censure (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito, tra le molte, v.: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass. A 11/05/2012, n. 7295; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138); infatti, in pratica ognuna delle affermazioni, contenute nel ricorso, di avvenuta deduzione o adduzione di tesi o circostanze in punto di liquidazione del danno in sede di proposizione dell’appello non e’ invece accompagnata da alcuna, puntuale o appagante, indicazione della sede processuale specifica di sottoposizione dell’una o dell’altra al giudice del merito, ne’ dalla trascrizione, sia pure sommaria, del relativo atto processuale con cui l’una e l’altra e’ stata introdotta in giudizio;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’;

va poi presa in considerazione la nota spese depositata da (OMISSIS) assicurazioni alle h 9.45 dello stesso giorno dell’adunanza camerale non partecipata, il cui inizio era fissato per le h 10; ma essa e’ inammissibile;

senza necessita’ di approfondimenti sulla natura e sulla funzione di tale nota (se non qui annotandosi che essa, non condizionando il potere-dovere ufficioso del giudice di liquidare comunque le spese e sulla base degli atti di causa, affermato ab immemorabili dalla giurisprudenza: v., per tutte e fra le piu’ remote, Cass. 22/06/1967, n. 1504), va infatti rilevato che tale deposito va qualificato tardivo in relazione alla nuova struttura del rito camerale davanti a questa Corte e soprattutto alle esigenze di speditezza che lo hanno ispirato e cui deve rivolgersi ogni attivita’ ermeneutica, salva la tutela beninteso – del diritto di difesa delle parti;

se e’ vero che, ai sensi dell’articolo 75 disp. att. c.p.c., “il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese”, a seguito della novella del rito di Cassazione introdotta con la gia’ richiamata L. 25 ottobre 2016, n. 197, quello camerale non partecipato vede come ultimo termine utile entro cui alle parti e’ consentito di estrinsecare una qualunque attivita’ difensiva – salva la sola materiale attivita’ di deposito delle prove di completamento delle notificazioni di ricorso e controricorso, resa possibile entro l’orario di inizio dell’adunanza camerale, allo stato, per di piu’ solamente in base all’interpretazione del c.d. protocollo d’intesa del 15/12/2016 (al punto 2) tra la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato – quello del deposito delle memorie: che, per il procedimento dinanzi alla sesta sezione e secondo il novellato articolo 380 bis c.p.c., coincide col quinto giorno antecedente quello fissato per la – non partecipata – adunanza camerale;

l’inammissibilita’ di ogni attivita’ difensiva, compresa quella di specifica indicazione dei compensi e dei rimborsi invocati, in tempo successivo a tale termine e’ del resto funzionale all’esigenza di accelerazione dei tempi di definizione del ricorso avviato in decisione secondo tale specifica procedura ed a quella di tutela del contraddittorio – nella specie, sulla correttezza delle voci esposte, pure quanto allo scaglione individuato – gia’ significativamente compresso, in ossequio alle quali e’ indispensabile che il giudizio possa definirsi, nel piu’ breve tempo possibile, alla stregua – se del caso, con la sola eccezione della riserva di verifica del deposito della prova del perfezionamento della notifica di ricorso e controricorso – del solo materiale definitivamente cristallizzato al quinto (o al decimo, in caso di camerale di sezione ordinaria, ai sensi dell’articolo 380 bis, comma 1) giorno antecedente l’adunanza camerale non partecipata;

una tale evoluzione del rito di legittimita’ impone di prendere le distanze dai precedenti che parevano consentire un deposito della nota spese anche successivo al passaggio in decisione della causa (Cass. 25/11/2003, n. 17898; ma, in precedenza, in senso contrario, Cass. 24/04/1992, n. 4936), soluzione da definirsi non piu’ in linea con le limitazioni alle interlocuzioni in contraddittorio tra le parti imposte dalle esigenze della novella del 2016;

ed il diritto di difesa della parte depositante – o aspirante tale non e’ certo compresso dall’identificazione del termine ultimo del deposito della nota spese, corrispondente in sostanza al passaggio in decisione della causa davanti a questa Corte, in quello del deposito della memoria prevista per l’udienza camerale non partecipata: nulla ostando alla redazione della nota ed al suo deposito entro quel termine, comprendendovi anche le attivita’ defensionali consentite entro il medesimo e contestualmente svolte, cioe’ la redazione della memoria;

tanto, beninteso, rende esclusivamente inammissibile la nota spese, tardivamente proposta, con esposizione di compensi o borsuali specifiche, ma non incide affatto sulla liquidazione ufficiosa degli uni e delle altre, alla stregua di ogni altro atto gia’ ritualmente e tempestivamente acquisito, in virtu’ del generale dovere (di cui pure si e’ piu’ sopra fatto cenno) del giudice di provvedere alla liquidazione anche in difetto della nota spese: cosa cui, nella specie, si provvede come da dispositivo, in applicazione dello scaglione correttamente individuato (valore di Euro 200.000,00) ed in relazione alle fasi effettive del giudizio di legittimita’;

deve infine darsi atto – mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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