Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante
E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realta’, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi’ da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito
Data udienza 28 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1496/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COLLETTIVAMENTE IMPERSONALMENTE EREDI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 426/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione in particolare al 1 motivo di ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale in sostituzione dell’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
L’Avv. (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Clusone l’Avv. (OMISSIS) domandando la risoluzione, per grave inadempimento del convenuto mandante, dei contratti di mandato stipulati tra le parti il 17 marzo 1999 e aventi ad oggetto l’incarico di reperire esperti per la verifica dell’autenticita’ e per la vendita all’estero di un quadro attribuibile a Van Gogh; chiedeva altresi’ il risarcimento dei danni patiti.
Con sentenza n. 42 del 31 marzo 2006 il giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione dei contratti in ragione dell’avvenuto decorso del termine negozialmente pattuito e della conseguente estinzione dei mandati ex articolo 1722 c.c., n. 1; accoglieva parzialmente la richiesta risarcitoria, condannando il convenuto al pagamento al mandatario della somma di Euro 500,00, oltre a interessi dalla sentenza al saldo, a titolo di danno emergente; le spese di lite venivano compensate.
(OMISSIS) proponeva appello, respinto dalla Corte d’appello di Brescia che, nel confermare la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo, dichiarava inammissibili le nuove produzioni documentali dell’appellante e le nuove domande dal medesimo avanzate con l’impugnazione, nonche’ la gran parte dei motivi proposti in quanto genericamente formulati in violazione dell’articolo 342 c.p.c..
(OMISSIS) impugna la sentenza della Corte territoriale n. 426 del 27 marzo 2014 proponendo ricorso per cassazione, affidato a nove motivi e notificato agli eredi del defunto Avv. (OMISSIS); nessuno degli intimati si e’ costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ articolato in nove motivi.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la nullita’ della sentenza resa dalla Corte d’appello di Brescia e, con riferimento ai medesimi fatti processuali, la violazione degli articoli 112, 300, 301 e 304 c.p.c. e l’omissione della motivazione, perche’ il processo di secondo grado non era stato dichiarato interrotto, nonostante l’esplicita richiesta dell’appellante, dopo il decesso dell’Avv. (OMISSIS), il quale stava in giudizio personalmente dopo la rinuncia al mandato del codifensore Avv. (OMISSIS).
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’articolo 345 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009) per essere stata dichiarata inammissibile la produzione di un documento indispensabile ai fini della decisione e si afferma, per tale ragione, la nullita’ della sentenza che avrebbe omesso di pronunciarsi in proposito.
Con il terzo motivo il ricorrente censura, richiamando l’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, individuando il predetto fatto nella produzione documentale effettuata nel giudizio di appello (gia’ oggetto del secondo motivo).
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la nullita’ della decisione e la violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., nonche’ il vizio di omessa motivazione (anche ex articolo 112 c.p.c.), per avere la Corte di merito dichiarato inammissibili i motivi di appello considerati “nuovi”.
Col quinto motivo, il ricorrente prospetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la nullita’ della decisione per violazione dell’articolo 342 c.p.c., per essere stati tacciati di genericita’ i motivi di appello svolti dall’Avv. (OMISSIS).
Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omessa considerazione del fatto, asseritamente decisivo per il giudizio, costituito dalla prova della autenticita’ del quadro che era oggetto dei mandati conferiti.
Con il settimo motivo il ricorrente afferma, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’erroneita’ del rigetto della domanda di risoluzione dei mandati in quanto gia’ estinti per effetto della scadenza dei termini contrattuali, pronuncia resa senza adeguata analisi del contenuto dei contratti costituenti, nel loro complesso, un unico mandato generale.
Con l’ottavo motivo l’Avv. (OMISSIS) censura, richiamando l’articolo 360 c.p.c., n. 3 e l’articolo 114 c.p.c., la liquidazione equitativa del danno emergente operata dal primo giudice e non modificata dalla Corte d’appello.
Con l’ultimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, “l’omesso esame della presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa l’autenticita’ del dipinto”, reputato fatto decisivo dal ricorrente.
2. La prima censura, riguardante la nullita’ degli atti processuali e della sentenza in ragione della mancata interruzione del processo, e’ inammissibile.
E’ senz’altro corretto il principio richiamato dal ricorrente, secondo il quale la morte dell’unico difensore della parte costituita nel giudizio di merito che intervenga nel giudizio di secondo grado (come e’ accaduto nella fattispecie) determina automaticamente l’interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale e nullita’ degli atti successivi, inclusa la sentenza d’appello (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 24271 del 28/10/2013, Rv. 628602-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 244 del 11/01/2010, Rv. 611069-01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 15/02/2007, Rv. 595287-01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 4249 del 02/03/2004, Rv. 570741-01).
Tuttavia, il menzionato principio deve essere coordinato con quello, altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento e, conseguentemente, solo tale parte e’ legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26319 del 11/12/2006, Rv. 593446-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010, Rv. 615157-01). La predetta regola riguarda tutte le ipotesi di interruzione, senza alcuna eccezione e, quindi, anche il caso di morte dell’unico procuratore, nel quale la mancata interruzione del processo non puo’ essere rilevata di ufficio dal giudice, ne’ essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullita’ (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 19/08/2016, Rv. 641042-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24025 del 13/11/2009, Rv. 610119-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26319 del 11/12/2006, Rv. 593446-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002, Rv. 557280-01).
Nella specie l’evento interruttivo non era riferibile all’odierno ricorrente, che non ha, dunque, alcun interesse (ex articolo 100 c.p.c.) a dolersi della mancata interruzione del processo.
3. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente poiche’ entrambi riguardano la dichiarata inammissibilita’ (e, quindi, l’omessa considerazione) della prova nuova in appello.
La censura e’ svolta con riferimento all’articolo 345 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 18, poiche’ la novellata disposizione era applicabile ai soli giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, quando la controversia de qua gia’ pendeva in grado di appello.
Il documento ritenuteindispensabile “ai fini della decisione della causa” e dichiarato inammissibile e’ costituito dalla dichiarazione di un mercante d’arte, rilasciata nell’aprile 2006, secondo la quale “il dipinto avente per oggetto due capanne bianche sotto un cielo blu in mezzo al verde attribuito a Vincent Van Gogh dagli studi di (OMISSIS) del (OMISSIS) e dato per realizzato nel giugno 1888 a (OMISSIS), misurante 38×54 cm., per il quale vi era interesse all’acquisto da parte di un mio cliente, mi e’ stato offerto da mercanti d’arte italiani al prezzo di US 40.000.000 nel mese di (OMISSIS)”.
Ad avviso del ricorrente la dichiarazione sopra riportata, se esaminata, avrebbe consentito di dimostrare lo svolgimento di una meticolosa attivita’ svolta dal mandatario per certificare l’autenticita’ del dipinto, la conferma dell’attribuzione del quadro a Van Gogh, il valore di mercato del bene e la sua immissione sul mercato internazione delle opere d’arte, con cio’ provando i presupposti del diritto al compenso del (OMISSIS) (alle pagine 25-26 del ricorso: “avrebbe dimostrato che parte avversa, a fronte di una meticolosa attivita’ professionale giunta a certificare l’autenticita’ di un dipinto inestimabile, con pieno adempimento dei doveri contrattuali assunti, aveva illegittimamente rifiutato il pagamento del promesso compenso”); da cio’ deriva, in tesi, l’indispensabilita’ ai fini della decisione, sulla quale il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi, essendosi limitato a dichiarare l’inammissibilita’ della produzione in ragione della sua tardivita’.
Il giudizio di indispensabilita’ della prova nuova in appello non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la relativa questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilita’ di una richiesta istruttoria di parte: conseguentemente, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, e’ giudice anche del fatto, ed e’ quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14098 del 17/06/2009, Rv. 609187-01, nella speculare ipotesi di ammissione di un documento la cui indispensabilita’ era contestata).
Rileva il Collegio che a smentire la prospettata indispensabilita’ ai fini della decisione e’ sufficiente l’esame del testo della dichiarazione, la quale – lungi dall’attestare “con granitica certezza” (cosi’ alla pagina 26 del ricorso) l’autenticita’ del quadro che e’ oggetto degli incarichi affidati al ricorrente (il mercante non afferma nemmeno di aver visionato il dipinto) – fa riferimento a un’offerta di vendita pervenuta da ignoti “mercanti d’arte italiani” a distanza di oltre cinque anni dall’estinzione dei mandati (il cui termine finale era fissato al 31 dicembre 2000): in nessun modo, dunque, il documento conferma che il (OMISSIS) (neanche menzionato) ha svolto la sua attivita’ e maturato il diritto al corrispettivo. Peraltro, la richiesta di un compenso per l’esecuzione del mandato non e’ oggetto delle domande inizialmente avanzate dall’Avv. (OMISSIS), il quale, nell’atto introduttivo in primo grado, aveva chiesto la risoluzione dei mandati per inadempimento del mandante e il risarcimento dei conseguenti danni.
I motivi sono, percio’, infondati.
4. Il quarto e il quinto motivo censurano la sentenza impugnata nei punti in cui si afferma l’inammissibilita’ delle “nuove doglianze” formulate in appello e la genericita’ delle argomentazioni svolte dall’appellante.
La Corte bresciana ha effettivamente dichiarato “l’inammissibilita’ delle nuove doglianze… sollevate dall’appellante per la prima volta solo in questo grado per la loro inesorabile tardivita’, le quali quindi non possono essere oggetto di esame” e ha anche ritenuto che “la quasi totalita’ dei motivi proposti” fosse priva di “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata”.
Nell’un caso come nell’altro, il giudice di merito ha omesso di chiarire quali siano stati i nova introdotti con l’appello e di individuare i motivi asseritamente generici.
Sono state correttamente riportate nel ricorso le istanze inizialmente avanzate e i motivi di appello al fine di dimostrare che nessuna domanda nuova era stata introdotta con l’impugnazione, nonche’ la specificita’ delle argomentazioni addotte per confutare la decisione del Tribunale di Bergamo: le questioni poste erano identiche in primo grado e in secondo grado e la censura riguardava specificamente le statuizioni del Tribunale relative all’inammissibilita’ della domanda di risoluzione dei contratti gia’ estinti, alla liquidazione del danno emergente compiuta dal giudice di primo grado, alla ritenuta mancanza di prova di pregiudizio per lucro cessante e, infine, alla compensazione delle spese di lite (domanda inevitabilmente nuova – e ammissibile – perche’ riferita alla decisione di prime cure).
Il Collegio osserva, tuttavia, che il (OMISSIS) non ha alcun interesse (ex articolo 100 c.p.c.) a dolersi ne’ della (generica) declaratoria di inammissibilita’ dei nova in appello, ne’ dell’affermazione di genericita’ dei motivi dell’impugnazione.
Quanto alla prima, tutte le questioni sottoposte col gravame sono state analizzate e decise dal giudice dell’impugnazione: l’inammissibilita’ della domanda di risoluzione dei contratti gia’ estinti e’ esaminata alle pagine 14-16 della sentenza, mentre le richieste di risarcimento del danno emergente e del preteso lucro cessante alle pagine 16-19. Tra l’altro, proprio l’odierno ricorrente non individua alcuna sua domanda il cui esame sia stato pretermesso.
Riguardo alla seconda si rileva che alla pretesa violazione dell’articolo 342 c.p.c., la Corte territoriale non ha fatto seguire la sanzione di inammissibilita’ dell’impugnazione, bensi’ la decisione nel merito di tutte le questioni poste dall’appellante. Il (OMISSIS) non puo’ considerarsi, dunque, pregiudicato dalla suddetta affermazione e non vanta alcun interesse ad impugnarla.
Entrambi i motivi sono, pertanto, inammissibili.
5. Parimenti inammissibili sono i motivi sesto e nono – da esaminare congiuntamente perche’ sostanzialmente sovrapponibili coi quali il ricorrente sostiene, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omessa considerazione di fatti decisivi, individuati dalla parte nelle prove e negli indizi circa l’autenticita’ del dipinto.
L’Avv. (OMISSIS) censura non gia’ l’omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio, bensi’ la (pretesa) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, le quali – a suo dire – avrebbero dimostrato, quantomeno tramite indizi, l’attribuzione a Van Gogh del quadro del mandante.
Con i suddetti motivi il ricorrente tenta di investire la Corte di legittimita’ di una valutazione – squisitamente di merito – del materiale probatorio acquisito e surrettiziamente fa assurgere le risultanze istruttorie al rango di fatto storico decisivo, il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso.
Sull’inammissibilita’ di tale tentativo si richiama il consolidato orientamento di questa Corte espresso, ex multis, da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194-01, secondo cui “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”.
6. Anche il settimo motivo e’ inammissibile perche’ il ricorrente censura il rigetto della domanda di risoluzione dei mandati (stante l’anteriore a scadenza dei termini contrattuali) lamentando che la Corte di merito non avrebbe analizzato adeguatamente il contenuto dei contratti e fornito una corretta qualificazione dei medesimi.
Secondo la Corte territoriale “il Tribunale ha attentamente esaminato la documentazione dimessa in causa e correttamente interpretato la natura dei contratti di mandato conferiti, nella specie valutandone il contenuto “speciale” e non gia’ “generale”,… i quali erano stati conferiti all’espresso fine di compiere, in un determinato momento, un ben determinato affare: l’accertamento dell’autenticita’ dell’opera e il susseguente trasferimento e vendita all’estero a prezzo predeterminato”.
Al contrario, il (OMISSIS) sostiene che gli incarichi conferiti dal (OMISSIS) integrassero un mandato generale e richiama il precedente di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 16/03/1999, Rv. 524170-01, a tenore del quale “la disposizione di cui all’articolo 1722 c.c., n. 1, sarebbe applicabile soltanto nel caso di mandato speciale unico e determinato affare – e non anche nell’ipotesi di mandato generale (tutti gli affari di un soggetto o, comunque, una serie continuata)”. L’argomentazione e’ evidentemente volta a contrastare la statuizione di inammissibilita’ della domanda di risoluzione proposta dopo l’estinzione dei mandati ai sensi del citato articolo 1722 c.c., n. 1 e, cioe’, per il compimento dell’affare (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1431 del 09/06/1962, Rv. 252289-01, la quale espressamente afferma che “tale estinzione e’ incompatibile sia con la risoluzione che con la revoca del mandato”) ovvero per la scadenza del termine prefissato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 58 del 03/01/2001, Rv. 542935-01, in tema di arbitrato libero, al quale si applicano le regole del mandato).
Tuttavia, il motivo e’ formulato, in primis, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, attribuendo l’erronea valutazione del contratto ad un omesso esame del “fatto (decisivo) costituito dalle produzioni documentali dei mandati”; in proposito si rileva che l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non e’ riconducibile al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto decisivo” per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 08/03/2017, Rv. 643401-01).
Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla denunciata violazione o falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, poiche’ il motivo di ricorso si limita a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella contenuta nel provvedimento gravato, senza pero’ illustrare la presunta fallacia delle argomentazioni specificamente addotte dalla Corte territoriale. Cosi’ argomentando il (OMISSIS) pretende di investire il giudice di legittimita’ di un terzo grado di merito: “In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimita’ non puo’ investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicita’ della motivazione addotta, con conseguente inammissibilita’ di ogni critica alla ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161-01).
7. L’ottavo motivo – che denuncia la violazione dell’articolo 114 c.p.c., per la conferma della liquidazione equitativa del danno emergente operata dal primo giudice – e’ inammissibile.
Deve essere richiamato il principio per cui “e’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realta’, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi’ da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (da ultimo, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01).
Il ricorrente – che denuncia la violazione delle disposizioni in tema di liquidazione equitativa del danno (peraltro richiamando il solo articolo 114 c.p.c., anziche’ gli articoli 1226 e 2056 c.c.) – tradisce il proprio reale intento affermando nel ricorso che erano “chiarissimi ed esaustivi gli elementi (probatori) offerti ai giudici d’appello” in base ai quali “la Corte avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova per l’importo richiesto ed in ogni caso liquidato il danno in via equitativa tenendo conto di tutti i suddetti elementi offerti, sia per il danno emergente, sia per il lucro cessante”.
L’affermazione del ricorrente dimostra inequivocamente che la censura non riguarda il corretto esercizio del potere giudiziale di liquidazione equitativa, ma attiene, piuttosto, alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, pacificamente insindacabile nel grado di legittimita’.
8. Poiche’ le intimate non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva nel giudizio di cassazione, non occorre pronunciarsi sulle spese.
9. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13. comma 1-bis.
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