Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 25 settembre 2017, n. 44021. Lesione personale e violenza privata

Rimane integrato l’articolo 582 cod. pen. (lesione personale) anche in presenza di fattori patologici transitori come la tachicardia o comunque le alterazioni anche non anatomiche da cui derivi una limitazione funzionale.

Corte di Cassazione

sezione quinta Penale

sentenza 15 maggio – 25 settembre 2017, n. 44021
Presidente Bruno – Relatore Vessichelli

Ritenuto in fatto

1. Propone ricorso per cassazione Ma. Ge. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 8 marzo 2016 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di violenza privata e di lesioni personali volontarie, commessi il 21 marzo 2010.
2. Deduce
1) l’inosservanza dell’articolo 610 cp.
Tale norma prevede l’uso della violenza o della minaccia per costringere altri a subire l’altrui comportamento mentre nella specie è stato acclarato soltanto uno spintone ad opera dell’imputato per far uscire la persona offesa dal proprio negozio. Si trattava infatti di un comportamento semmai soltanto scortese posto in essere nei confronti di una persona che si tratteneva nel negozio dell’imputato, lamentandosi della qualità della merce, contro la volontà di quest’ultimo;
2) la erronea applicazione dell’articolo 582 cod. pen., norma non applicabile quando, come nel caso di specie, in cui è stato attestato uno stato di ansia reattiva giudicato guaribile in giorni due, manca il requisito della malattia. Non vi sarebbe stato, in altri termini, un accertamento sanitario ma la semplice prestazione di quanto riferito in modo colloquiale dalle persone offese.
3) la nullità della sentenza per quanto concerne il capo relativo alle statuizioni civili, del tutto non motivato dal giudice di primo grado in ordine al quantum del danno e neppure dal giudice d’appello per quanto concerne l’entità delle spese sostenute nel grado;
4) il vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
1.1 II primo motivo è inammissibile poiché pone una questione attinente alla ricostruzione dei fatti non rappresentata giudice dell’appello e dunque preclusa, per via gli effetti del principio devolutivo, alla cognizione del giudice di legittimità.
Si legge infatti nella sentenza impugnata che il motivo di appello sulla responsabilità è stato esclusivamente quello della assoluta estraneità dell’imputato rispetto ai fatti denunciati, rappresentati come espressione di calunnia.
1.2 Inammissibile per genericità è il secondo motivo di impugnazione il quale si limita a ripetere doglianze alle quali la Corte d’appello ha già dato esauriente risposta.
I giudici del merito hanno infatti ritenuto correttamente che rimanga integrato l’articolo 582 cod. pen. anche in presenza di fattori patologici transitori come la tachicardia o comunque le alterazioni anche non anatomiche da cui derivi una limitazione funzionale. Ne consegue che la doglianza del ricorrente circa la assenza di strumenti diagnostici capaci di rilevare un sintomo stabilizzato al punto da lasciare traccia non colga nel segno e nulla aggiunga alle osservazioni in punto di diritto contenute nella sentenza impugnata.
1.3 II terzo motivo di ricorso è infondato.
Il denunciato vizio di motivazione è stato correttamente integrato dalla Corte d’appello la quale non versava in nessuno dei casi per i quali l’articolo 604 cod. proc. pen. impone l’annullamento della sentenza di primo grado. La motivazione sull’entità del danno è stata ritenuta correttamente svolta in forma implicita alla luce del criterio equitativo in quanto riferita al danno non patrimoniale subito dalle parti civili mentre quella riguardante l’entità delle spese sostenute in appello dalla parte civile risulta assistita da congrua motivazione esplicitata a pagina 6.
1.4 Ugualmente infondato è l’ultimo motivo di ricorso dal momento che il diniego del beneficio della sospensione condizionale è sorretto da una motivazione esaustiva in ordine al carattere negativo della prognosi di cui all’articolo 163 cod.pen., formulata sulla base del duplice precedente penale gravante sul imputato e della particolare pervicacia dimostrata nel corso di un’azione delittuosa che è risultata prolungata nel tempo, reiterata, e coinvolgente due persone offese.
2. Per il principio della soccombenza, alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorsi condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 2500 oltre accessori di legge.

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