La circostanza che la novella apportata all’art. 62-bis cod. pen. attraverso l’inserimento in esso di un ulteriore comma – per effetto della entrata in vigore del decreto legge n.92 del 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 125 del 2008 – il quale espressamente vieta di disporre la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla esclusiva base delle incensuratezza del prevenuto, rende, a fortiori, impraticabile la tesi per la quale queste potrebbero essere ritenute sussistere sulla base delle esistenza di un solo pregiudizio penale gravante sul condannato.
Quanto al fatto che l’imputato si è sottoposto all’esame, il dato è di per se del tutto neutro; infatti – anche in disparte la circostanza che l’esame dell’imputato è da considerarsi, piuttosto che uno strumento istruttorio per la obbiettiva ricerca della verità, un mezzo che quello ha a disposizione onde difendersi in giudizio attraverso la veicolazione per il tramite di esso degli elementi di fatto volti a sostenere le proprie tesi difensive, come è chiaramente testimoniato dal fatto che l’imputato può negare la propria disponibilità a renderlo e dal fatto che, anche nel caso in cui intenda renderlo, non ha alcun obbligo, salvo il limite della calunnia, di dire il vero – ciò che potrebbe giovare a rendere meritevole l’imputato delle circostanze attenenti generiche non è il fatto in sé di essersi prestato all’esame ma, semmai, quello di avere reso nel corso di esso piena confessione (considerazione questa, si vuole sottolineare, cui non osta il rispetto del generale principio del nervo tenetur se detegere, posto che un tale principio ha rilevanza nei limiti in cui non sia stata, altrimenti, accertata la responsabilità penale del prevenuto, ma ove questi sia comunque risultato colpevole, la pertinacia del medesimo nel tenere nascosta la propria colpa non può non essere considerata un elemento a suo sfavore) o, comunque, di avere fornito al giudice rilevanti ulteriori elementi di giudizio, eventualmente anche a comprova della intervenuta propria resipiscenza, in precedenza non acquisiti agli atti del giudizio.
Corte di Cassazione
sez. III Penale
sentenza 3 febbraio – 3 ottobre 2017, n. 45531
Presidente Cavallo – Relatore Gentili
Ritenuto in fatto
Sc. Ga. ha impugnato di fronte a questa Corte la sentenza con la quale, in data 24 aprile 2015, la Corte di appello di Palermo ha confermato la affermazione, contenuta nella sentenza emessa il precedente 10 ottobre 2013 in esito a giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Palermo, della penale responsabilità del medesimo in ordine alla violazione degli artt. 609-bis e 609-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., per avere egli usato violenza sessuale in danno di Zi. Ro., persona a lui congiunta da vincoli di affinità parentale, riformando la sentenza del Tribunale con esclusivo riferimento alla entità della pena, ridotta da anni 2 e mesi 8 di reclusione ad anni 2 di reclusione.
Nell’interporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza lo Sc., assistito dal proprio difensore di fiducia, ha articolato due motivi di impugnazione.
Il primo ha ad oggetto la ritenuta nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., per essere stata la decisione dei giudici di merito esclusivamente fondata sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, senza che le stesse siano state sottoposte ad alcun serio vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Il secondo motivo di impugnazione attiene alla mancata concessione in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche escluse dalla Corte di Palermo, ad avviso del ricorrente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sulla base della rilevata gravità del fatto e non constando ragioni per il loro riconoscimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, rileva la Corte come sia frutto di giurisprudenza del tutto consolidata il rilievo che ai fini della affermazione della penale responsabilità del prevenuto siano elementi di prova sufficiente le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Queste possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis: Corte di cassazione , Sezione II penale, 27 ottobre 2015, n. 43278; idem Sezioni unite penali, 24 ottobre 2012, n. 41461).
La Corte ha anche osservato come la valutazione della attendibilità della persona offesa può essere anche frazionata, potendosi ritenere attendibili alcune dichiarazioni di questa e non altre, purché il relativo giudizio coinvolga solo alcuni aspetti del narrato e non infici la plausibilità della restante parte del racconto (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 maggio 2014, n. 20037) e sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili o riscontrati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2013, n. 3256), cosa che si verifica allorché le dichiarazioni, in parte attendibili ed in parte non attendibili, della persona offesa siano riferite ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto in una siffatta ipotesi il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un’interferenza fattuale e logica tra le diverse parti dell’unico fatto narrato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 novembre 2015).
Nel caso in esame la Corte di Palermo ha rilevato che le dichiarazioni della minore parte offesa, la quale ha dimostrato anche in sede di consulenza di essere pienamente in grado di svolgere l’ufficio testimoniale, esternate queste dalla medesima con sofferenza (i testi concordano nel riferire lo sconvolgimento emotivo della minore nel riferire i fatti a lei occorsi) e spontaneamente, sono in sé coerenti, temporalmente prossime all’epoca dei fatti e non caratterizzate da espressioni di particolare rancore o risentimento nei confronti del prevenuto, né le stesse appaiono volte ad appesantire oltre misura, come ben avrebbe potuto fare la parte offesa ove fosse stata animata da sentimenti calunniosi nei confronti dell’imputato, la posizione di quest’ultimo, avendo sempre precisato la ragazza che il prevenuto non era mai giunto ad attingere direttamente le sue pudenda, avendo sempre compiuto le sue manipolazioni al di sopra degli indumenti indossati dalla ragazza.
Tali condotte, peraltro, appaiono senza dubbio tali da integrare il reato consumato e non solamente quello tentato, dovendosi ritenere che, ancorché attraverso le vesti, la manipolazione delle pudenda assurge ad atto sessuale e non a suo mero tentativo, tanto più ove, come nel caso in questione, gli indumenti indossati dalla minore consistevano solamente in un leggero costume da bagno.
Essa Corte ha, quindi, svolto quella necessaria puntuale verifica in ordine alla attendibilità della persona offesa, sicché, diversamente da quanto sostenuto da parte del ricorrente, ha pienamente dato attuazione ai principi più volte al riguardo affermati da questa Corte attribuendo maggiore pregnanza probatoria a tali dichiarazioni rispetto a quelle, del tutto genericamente riportate nel ricorso per cassazione, della nonna paterna della persona offesa ed a quelle dello stesso imputato.
Relativamente al secondo motivo di ricorso, deve, anche in relazione ad esso, riscontrarne il Collegio la sua infondatezza.
Con esso il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte di Palermo non abbia ritenuto il medesimo meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta posta in essere dallo Sc., come risultante anche in ragione del rapporto di parentela di quello con la parte offesa.
A tali osservazioni ha obbiettato il ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità la concessione delle attenuanti generiche non è condizionata da un giudizio di non gravità del fatto e che, in ogni caso la Corte non avrebbe preso in considerazione i fattori che avrebbero giustificato la riconoscibilità delle attenuanti generiche in suo favore.
Ritiene il Collegio che la censura del ricorrente non colga affatto nel segno.
E’, infatti, jus receptum di questa Corte il rilievo che il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce una sorta di diritto cui il condannato possa avere accesso ove non ricorrano elementi negativi di carattere ostativo alla loro concessione né tantomeno esse costituiscono una graziosa elargizione che, con discrezionalità facilmente trasmodante nell’arbitrio, i giudici del merito possano riconoscere in favore del soggetto che abbia riportato una condanna penale.
Viceversa esse, per essere ritenute, debbono essere giustificate dalla sussistenza di elementi obbiettivi che, sebbene non siano stati tipizzati dal legislatore, tuttavia, debbono essere motivatamente ritenuti sussistere dal giudicante e siano reali indici della meritevolezza del condannato ad un trattamento sanzionatorio potiore rispetto a quello che, ordinariamente, gli dovrebbe essere riservato (sul punto: Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 novembre 1992, n. 11361).
Nel caso in esame, premesso che diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la gravità del fatto, che può essere espressa ad esempio dalla intensità del dolo dimostrato dall’agente ovvero dalle eventuali conseguenze dannose dell’evento da cui dipende il reato, ben può essere considerata elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche (Corte di cassazione, Sezione V penale, 18 maggio 2011, n. 19639; idem Sezione V penale, 16 luglio 1976, n. 8083), il ricorrente, nell’indicare le possibili ragioni che avrebbero potuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche ha, singolarmente, valorizzato la unicità e lontananza nel tempo del precedente penale su di lui gravante ed il fatto che lo stesso si sia sottoposto all’esame dibattimentale.
Al riguardo rileva il Collegio, quanto alla presenza di un solo precedente penale come fattore idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, la assoluta pretestuosità dell’assunto.
Invero, la circostanza che la novella apportata all’art. 62-bis cod. pen. attraverso l’inserimento in esso di un ulteriore comma – per effetto della entrata in vigore del decreto legge n.92 del 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 125 del 2008 – il quale espressamente vieta di disporre la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla esclusiva base delle incensuratezza del prevenuto, rende, a fortiori, impraticabile la tesi per la quale queste potrebbero essere ritenute sussistere sulla base delle esistenza di un solo pregiudizio penale gravante sul condannato.
Quanto al fatto che l’imputato si è sottoposto all’esame, il dato è di per se del tutto neutro; infatti – anche in disparte la circostanza che l’esame dell’imputato è da considerarsi, piuttosto che uno strumento istruttorio per la obbiettiva ricerca della verità, un mezzo che quello ha a disposizione onde difendersi in giudizio attraverso la veicolazione per il tramite di esso degli elementi di fatto volti a sostenere le proprie tesi difensive, come è chiaramente testimoniato dal fatto che l’imputato può negare la propria disponibilità a renderlo e dal fatto che, anche nel caso in cui intenda renderlo, non ha alcun obbligo, salvo il limite della calunnia, di dire il vero – ciò che potrebbe giovare a rendere meritevole l’imputato delle circostanze attenenti generiche non è il fatto in sé di essersi prestato all’esame ma, semmai, quello di avere reso nel corso di esso piena confessione (considerazione questa, si vuole sottolineare, cui non osta il rispetto del generale principio del nervo tenetur se detegere, posto che un tale principio ha rilevanza nei limiti in cui non sia stata, altrimenti, accertata la responsabilità penale del prevenuto, ma ove questi sia comunque risultato colpevole, la pertinacia del medesimo nel tenere nascosta la propria colpa non può non essere considerata un elemento a suo sfavore) o, comunque, di avere fornito al giudice rilevanti ulteriori elementi di giudizio, eventualmente anche a comprova della intervenuta propria resipiscenza, in precedenza non acquisiti agli atti del giudizio.
Diversamente da tali ipotesi la sottoposizione dell’imputato all’esame è fattore del tutto neutro, non valorizzabile neppure ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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