Il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione nei confronti di più persone non può contemporaneamente essere considerato come un fatto unitario per l’applicazione dell’aggravante e come una pluralità di fatti per l’applicazione di aumenti di pena per la continuazione. C’è infatti una chiara incompatibilità logica tra i due regimi, dal momento che l’applicazione di entrambi porterebbe a punire due volte lo stesso fatto penalmente rilevante.
Sentenza 4 settembre 2017, n. 39866
Data udienza 14 febbraio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) DETTO (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2014 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. POLICASTRO ALDO che CONCLUDE PER L’ANNULLAMENTO CON RINVIO PER (OMISSIS) E (OMISSIS) LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO; INAMMISSIBILE NEL RESTO; RIGETTO DEL RICORSO PER (OMISSIS);
Udito i difensori presenti AVV. (OMISSIS) E AVV. (OMISSIS), che chiedono l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 9 ottobre 2014, la Corte d’appello dell’Aquila ha – per quanto qui rileva – confermato la sentenza del Tribunale dell’Aquila del 15 dicembre 2011, con la quale gli imputati odierni ricorrenti erano stati condannati, riconosciuta la continuazione, per una serie di reati relativi a induzione, favoreggiamento e sfruttamento aggravati della prostituzione di piu’ donne, collocate in appartamenti di cui avevano la disponibilita’ in diverse localita’.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l’imputato (OMISSIS), lamentando: 1) la omessa notificazione dell’avviso del rinvio dell’udienza del 20 gennaio 2011 al difensore non comparso per legittimo impedimento, e la conseguente nullita’ della sentenza di primo grado e di tutti gli atti consequenziali; 2) la mancata indicazione, nella dosimetria della pena, della pena per i reati di base, degli aumenti per la continuazione e per le aggravanti contestate, nonche’ l’omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p., dell’unicita’ del fatto commesso nei confronti di piu’ prostitute.
3. – La sentenza e’ stata impugnata, tramite lo stesso difensore, anche nell’interesse di (OMISSIS), con censure analoghe a quelle proposte per il coimputato (OMISSIS).
4. – Ha presentato ricorso per cassazione personalmente l’imputato (OMISSIS), deducendo: 1) l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche, non essendo stata precisata l’identita’ dell’interprete che aveva svolto l’attivita’ di traduzione dallo spagnolo all’italiano, non potendo tale violazione essere ricondotta alla categoria della nullita’ a regime intermedio, ed essendo stata comunque rilevata con l’atto di appello; 2) la manifesta illogicita’ e la mancanza della motivazione in relazione alla identificazione dell’imputato, con il soggetto detto “(OMISSIS)”, avvenuta sulla base di un semplice collegamento tra un controllo di polizia stradale e altre indagini svolte, in mancanza di accertamenti sulla voce; 3) la mancanza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. – I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) – che possono essere unitariamente trattati, in quanto fondati su motivi comuni – sono parzialmente fondati.
5.1. – La prima censura dei ricorrenti, con cui si lamenta l’omessa notificazione dell’avviso del rinvio dell’udienza del 20 gennaio 2011 al difensore di fiducia non comparso per legittimo impedimento, con conseguente nullita’ della sentenza di primo grado degli atti consequenziali – e’ infondato.
Come costantemente affermato da questa Corte (a partire da Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Rv. 232906), il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data gia’ nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso e’ validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione e’ dovuta a quest’ultimo. In altri termini l’omessa notifica – al difensore di fiducia impedito – del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio non determina alcuna nullita’, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (ex plurimis, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Rv. 264159; Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, Rv. 258065; Sez. 5, n. 20863 del 24/02/2011, Rv. 250451; Sez. 5, n. 26168 del 11/05/2010, Rv. 247897).
Tali principi sono stati correttamente richiamati dalla Corte d’appello nel caso di specie, in cui, all’udienza del 20 gennaio 2011, il difensore di fiducia aveva chiesto un rinvio per legittimo impedimento; cosicche’ era stato nominato un difensore d’ufficio e, in accoglimento dell’istanza, era stato disposto il rinvio ad altra udienza, nonostante la presenza di alcuni testimoni, senza che fossero disposta la notificazione del verbale all’avvocato impedito, non essendo necessaria tale notificazione.
5.2. – E’ invece fondato il secondo motivo di doglianza. Come correttamente evidenziato dai ricorrenti, la Corte d’appello, pur in presenza di espresse censure in tal senso – riportate nella stessa sentenza impugnata – ha omesso ogni statuizione circa le circostanze attenuanti e la determinazione del trattamento sanzionatorio, nonche’ circa la compatibilita’ tra la continuazione, in presenza di piu’ fatti di sfruttamento e favoreggiamento nei confronti di piu’ prostitute, e il riconoscimento dell’aggravante del fatto commesso ai danni di piu’ persone. E su tale ultimo profilo, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la condotta di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione nei confronti di piu’ persone non puo’ contemporaneamente essere considerato come un fatto unitario, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 4, n. 7), e come una pluralita’ di fatti ai fini dell’applicazione di aumenti per la continuazione. Vi e’, infatti, una chiara incompatibilita’ logica fra i due regimi, perche’ l’applicazione di entrambi porterebbe a punire due volte lo stesso fatto penalmente rilevante, rappresentato dalla pluralita’ delle persone offese dal favoreggiamento o dallo sfruttamento.
5.3. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente alla concedibilita’ della continuazione e delle circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, perche’ proceda a nuovo giudizio su tali profili, tenendo conto del principio di diritto sopra affermato. I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) devono essere, nel resto, rigettati.
6. – Anche il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ parzialmente fondato.
6.1. – Il primo motivo – riferito alla inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche, non essendo stata precisata l’identita’ dell’interprete che aveva svolto l’attivita’ di traduzione dallo spagnolo all’italiano, mai nominato dal giudice per tale attivita’ – e’ infondato.
Non vi e’ dubbio che, in linea di principio, l’interprete non possa essere nominato direttamente dal perito incaricato di valutare e trascrivere le intercettazioni telefoniche, ma debba essere nominato dal giudice, perche’ la sua attivita’ comporta anch’essa una componente tecnico-valutativa.; con la conseguenza che non puo’ trovare applicazione l’articolo 228 c.p.p., comma 2, perche’ tale disposizione consente al perito di servirsi di ausiliari di sua fiducia solo per lo svolgimento di attivita’ materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Deve pero’ rilevarsi che, nel caso in cui il perito si avvalga in via di fatto di un interprete da lui stesso incaricato, la mancata nomina dell’interprete da parte del giudice e’ causa di nullita’ a regime intermedio e non di inutilizzabilita’ delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2, tale nullita’ va rilevata, al piu’ tardi, nell’udienza fissata per il deposito della trascrizione (ex plurimis, Sez. 3, n. 26617 del 08/05/2013, Rv. 256306; v. anche: Sez. 2, n. 6296 del 17/11/2015, dep. 16/02/2016, Rv. 266131; Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Rv. 260591).
La Corte d’appello ha espressamente richiamato tali principi giurisprudenziali, evidenziando che, nel caso di specie, vi e’ stata la illegittima designazione dell’interprete da parte del perito, ma che tale nullita’, a regime intermedio, non era stata tempestivamente rilevata, perche’ gli imputati avevano presenziato, tramite i difensori, all’udienza del 29 settembre 2011, in cui si era proceduto all’esame del perito e al contestuale deposito delle trascrizioni e non avevano eccepito subito dopo la nullita’, ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2, nonostante in quella sede il perito, su espressa domanda del pubblico ministero, avesse precisato di essersi avvalso di un interprete.
6.2. – Inammissibile e’ il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la manifesta illogicita’ e la mancanza della motivazione in relazione alla identificazione dell’imputato, con il soggetto detto “(OMISSIS)”. La difesa si limita a riproporre in questa sede, senza fornire nuovi elementi di critica, doglianze gia’ esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello, la quale ha correttamente evidenziato, sul punto, che: a) l’imputato era stato sottoposto a controllo ed identificato nelle immediate vicinanze dell’appartamento dove aveva accompagnato una donna per l’esercizio della prostituzione; b) nello stesso giorno aveva riferito a un coimputato del controllo subito, rifiutandosi di tornare a prendere la donna; c) l’identificazione dell’imputato con il soggetto soprannominato “(OMISSIS)” nelle intercettazioni telefoniche risulta confermata, oltre che da tali elementi, dall’intestazione a lui di una delle utenze utilizzate e dalla deposizione del teste (OMISSIS). E la certezza dell’identificazione dell’imputato rende superfluo l’accertamento, mediante perizia, della corrispondenza tra la sua voce e quella intercettata.
6.3. – Il terzo motivo di ricorso e’, invece, fondato. Pur in presenza di una esplicita doglianza formulata con l’atto di appello e riportata nella sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
6.4. – Ne consegue che la sentenza impugnata dev’essere annullata, nei confronti di (OMISSIS), limitatamente alla concedibilita’ delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, perche’ proceda a nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata: nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente alla concedibilita’ della continuazione e delle circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio; nei confronti di (OMISSIS), limitatamente alla concedibilita’ delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia. Rigetta nel resto i ricorsi.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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