Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 13 settembre 2017, n. 21212. L’accettazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario, non determina, di per se’ sola, il venir meno della responsabilita’ patrimoniale dell’erede per i debiti dell’eredità

Colui che accetta l’eredita’ con beneficio d’inventario e’ erede, come stabilito dall’articolo 490 c.c., comma 1, con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice (articolo 470 c.c., comma 1), che il patrimonio del defunto e’ tenuto distinto da quello dell’erede, producendosi gli effetti conseguenti indicati dall’articolo 490 c.c., comma 2, e, in particolare, la limitazione della sua responsabilita’ per i debiti ereditari entro il valore dei beni relitti. In sostanza, l’accettazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario, non determina, di per se’ sola, il venir meno della responsabilita’ patrimoniale dell’erede per i debiti, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverossia al di la’ dei beni lasciati dal de cuius

 

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Ordinanza 13 settembre 2017, n. 21212
Data udienza 7 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29812/2011 R.G. proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), nonche’ dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) e (OMISSIS), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2163/2011 della Corte d’appello di Milano, depositata il 15 luglio 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 15 luglio 2011, respinse l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio, che sulla domanda del curatore del fallimento della (OMISSIS) e dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione all’eredita’ di quest’ultima dichiaro’ l’erede (OMISSIS) decaduta dal beneficio di inventario.

Ritenne la corte d’appello che l’eccezione di prescrizione dell’azione avanzata dall’appellante fosse stata correttamente respinta dal tribunale, in quanto il termine decennale doveva farsi decorrere dalla data in cui l’erede era decaduta dal beneficio di inventario; soggiunse il giudice di merito che, comunque, il termine di prescrizione risultava interrotto dalla lettera trasmessa dal curatore a (OMISSIS), nella quale la informava dell’avvenuta trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento di (OMISSIS) sui suoi beni personali.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il fallimento della (OMISSIS) e dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS) ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (OMISSIS) deduce violazione degli articoli 484, 490, 493 e 2943 c.c., avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto che la prescrizione dell’azione tesa ad accertare la sua decadenza dal beneficio di inventario, decorresse dal momento in cui si era verificato siffatto evento, anziche’ dalla data di apertura della successione ereditaria, ovvero da quella dell’accettazione beneficiata.

Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 1219 e 2943 c.c., nonche’ vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiche’ la corte d’appello ha ritenuto idoneo atto interruttivo della prescrizione una lettera trasmessa dal curatore, con la quale si comunicava l’intervenuta trascrizione della sentenza di fallimento della de cuius, dalla quale non era consentito evincere alcuna costituzione in mora nei confronti dell’erede.

Con il terzo motivo lamenta ulteriore vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte di merito erroneamente omesso di considerare che il tribunale aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione, al provvedimento del giudice delegato che aveva disposto la trascrizione della sentenza di fallimento sui beni di essa ricorrente e non alla successiva lettera informativa trasmessa dal curatore.

2. In via preliminare, avuto riguardo all’eccezione del fallimento controricorrente, deve escludersi che la sentenza impugnata sia divenuta cosa giudicata nei confronti del fallimento di (OMISSIS) e (OMISSIS), per omessa notifica dell’impugnazione nei confronti del curatore delle due procedure.

Invero, e’ noto che i fallimenti della societa’ e dei soci illimitatamente responsabili, nonostante l’unicita’ della sentenza dichiarativa e degli organi della curatela e del giudice delegato, costituiscono procedure autonome, poiche’ si riferiscono a centri diversi di imputazione giuridica degli effetti di tale sentenza, stabilendo gli articoli 147 e 148 L.fall. la distinzione tra i patrimoni della societa’ e dei soci, nonche’ delle situazioni attive e passive riferibili alla prima ed ai secondi (Cass. 13/12/2007, n. 26177).

Nella vicenda all’esame di questa Corte, tuttavia, e’ all’evidenza come il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, proposto dalla odierna ricorrente, venne notificato a (OMISSIS), curatore sia del fallimento sociale che di quelli personali, presso l’unico difensore delle dette procedure, con l’evidente finalita’ di ripristinare il contraddittorio in sede di legittimita’ con tutti i soggetti che avevano partecipato al giudizio di appello.

3. Il primo motivo e’ infondato.

Com’e’ noto, colui che accetta l’eredita’ con beneficio d’inventario e’ erede, come stabilito dall’articolo 490 c.c., comma 1, con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice (articolo 470 c.c., comma 1), che il patrimonio del defunto e’ tenuto distinto da quello dell’erede, producendosi gli effetti conseguenti indicati dall’articolo 490 c.c., comma 2, e, in particolare, la limitazione della sua responsabilita’ per i debiti ereditari entro il valore dei beni relitti.

In sostanza, l’accettazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario, non determina, di per se’ sola, il venir meno della responsabilita’ patrimoniale dell’erede per i debiti, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverossia al di la’ dei beni lasciati dal de cuius (Cass. 19/03/2007, n. 6488).

Orbene, e’ all’evidenza che nel caso in cui, in violazione dell’articolo 493 c.c., l’erede abbia effettuato alienazioni di beni ereditari senza l’autorizzazione del giudice – e’ esattamente la vicenda all’esame di questa Corte -, l’azione dei creditori del defunto (e in questo caso del curatore che rappresenta la massa), tesa ad accertare l’intervenuta decadenza dal beneficio dell’inventario, non potrebbe essere utilmente promossa se non successivamente al compimento dell’atto non autorizzato; resta fermo allora che, ai sensi della regola generale dettata dall’articolo 2935 c.c., il decorso della prescrizione dell’azione deve essere necessariamente ancorato all’evento che ha causato la decadenza, solo dopo il verificarsi del quale puo’ essere accertata la responsabilita’ dell’erede ultra vires.

Dunque, corretta si mostra la decisione della corte d’appello che ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla (OMISSIS), non essendo ancora decorso un decennio dalla data in cui l’atto di alienazione non autorizzato venne compiuto dall’erede con beneficio di inventario.

4. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, per difetto di interesse stante il rigetto del primo motivo.

5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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