Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 agosto 2017, n. 3988

L’esigenza di riferire le dichiarazioni anche agli amministratori dell’impresa dalla quale la concorrente ha ottenuto la disponibilità dell’azienda è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti

Sentenza 9 agosto 2017, n. 3988

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2017, proposto da:

In. Se. Se. Se. Vi. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Ma., Lu. Va., con domicilio eletto presso lo studio Pa. Ma. in Roma, viale (…);

contro

Azienda Ospedaliera Sa. Ca. – Fo., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Fr., Eg. Ma., Vi. Ga., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Fr. in Roma, Circonvallazione (…);

nei confronti di

Se. Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Av. Pr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Sezione Terza Quater, n. 628/2017, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla gara per il servizio integrato di vigilanza e sicurezza, custodia e sorveglianza, servizio di rimozione auto e gestione della viabilità, oltre che fornitura di impianti tecnologici.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Sa. Ca. – Fo. e di Se. Se. S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Fr. Pe. su delega di Lu. Va., Eg. Ma. e Av. Pr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia origina dalla procedura aperta, espletata dalla A.O. San Camillo-Forlanini, per il servizio integrato di vigilanza e sicurezza, custodia e sorveglianza, servizio di rimozione auto e gestione della viabilità, oltre che fornitura di impianti tecnologici, che ha registrato, mediante nota prot. 14095 in data 7 giugno 2016, l’esclusione dell’odierna appellante principale, In. Se. Se. Se. Vi. S.p.a., e, mediante provvedimento prot. 21836 in data 5 settembre 2016, l’aggiudicazione definitiva alla seconda classificata Se. Se. S.r.l., odierna appellante incidentale.

2. L’esclusione è stata disposta in quanto, nella fase della verifica dei requisiti ex art. 48, del d.lgs. 163/2016, è emerso che l’aggiudicataria provvisoria aveva omesso di dichiarare l’affitto del ramo di azienda della Un. De. s.r.l., nonché di presentare le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, relativamente agli amministratori e direttori tecnici di detta impresa.

3. In. Se. Se. Se. Vi. ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, la conseguente aggiudicazione definitiva a Se. Se., dinanzi al TAR del Lazio, lamentando che non aveva alcun obbligo di rendere le dichiarazione di cui al citato art. 38, avendo partecipato alla gara senza avvalersi di alcuno dei requisiti della Un. De. e risalendo il contratto di affitto ad oltre due anni prima della gara, e che aveva chiarito alla stazione appaltante come vi fosse una assoluta mancanza di contatti con la Un. De., come dimostrato da un esposto querela del 2012, che ha reso impossibile la collaborazione necessaria per la produzione della documentazione richiesta.

4. Se. Se. ha proposto ricorso incidentale, prospettando ulteriori cause di esclusione dell’avversaria, relative alla situazione di fallimento di Un. De. a decorrere dall’8 gennaio 2015 ed alla mancanza di iscrizione alla CCIAA di International Security per l’attività di rimozione auto.

5. Il TAR, con la sentenza appellata (III-quater, n. 628/2017), ha respinto le censure dedotte con il ricorso principale nei confronti dell’esito della gara, sottolineando in particolare che:

– l’affermazione della ricorrente di essere in possesso dei requisiti prestati dalla Un. De. anche a nome proprio è smentita proprio dalla dichiarazione resa ex art. 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006, dalla quale risulta “Dichiara che il possesso di parte dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – professionale dichiarati per la partecipazione alla presente procedura, sono consequenziali anche della sopra richiamata operazione societaria”;

– l’osservazione sulla “dissociazione totale” da Un. De. non appare idonea a scalfire la mancanza delle dichiarazioni, da rendere a pena di esclusione a norma dell’art. 38, comma 1, cit., sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara ed in ordine anche al possesso dei requisiti da parte degli amministratori e dei direttori tecnici dell’impresa cedente l’azienda;

– né è possibile ricorrere al cd. soccorso istruttorio ex art. 46, d.lgs. cit., in quanto è ammissibile se volto a chiarire e completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti, ma non a consentire integrazioni o modifiche della domanda di partecipazione che non può essere sanata o regolarizzata in via postuma.

Ha invece accolto le pretese di International Security concernenti l’accesso alla documentazione presentata in gara dall’avversaria (ad eccezione di quella indicata al punto 6) dell’istanza del 6 settembre 2016, e cioè “le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante ai partecipanti alla gara”, ritenuta non ostensibile).

6. Ha poi accolto il ricorso incidentale, sottolineando che:

– la Un. De. era risultata in stato di fallimento a decorrere dall’8 gennaio 2015 e cioè in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione da parte della ricorrente, e ciò rientrava tra le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006;

– i principi affermati dall’Adunanza Plenaria con le sentenze n. 10/2012 e n. 21/2012 non appaiono pertinenti al caso in esame, in quanto In. Se. Se. Se. Vi. intenderebbe far rientrare la dichiarazione mancante tra quelle da effettuarsi nell’anno antecedente la gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. c), anziché tra quelle obbligatorie a mente dell’art. 38, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006;

– invece, non è fondata la censura sulla mancanza dell’iscrizione alla CCIAA, in quanto non prevista dalla legge di gara come causa di esclusione bensì ai soli fini dell’attribuzione del punteggio (punto 6 del disciplinare), che infatti per detto criterio (Q6) ha premiato la ricorrente incidentale assegnandole un punteggio maggiore di quello dell’avversaria.

7. Appella In. Se. Se. Se. Vi. (ISSV), prospettando le censure appresso indicate.

7.1. Secondo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria con le sentenze n. 10/2012 e n. 21/2012, l’obbligo di rendere le dichiarazioni da parte degli organi dell’impresa affittante opera soltanto qualora il contratto di affitto di azienda sia stato stipulato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso in esame è assai più risalente.

Il TAR si è discostato anche dal principio consolidato secondo il quale, stante la non univocità della norma circa l’onere dichiarativo in questione, qualora la lex specialis (come nel caso in esame) non contenga una specifica comminatoria di esclusione, questa non può essere disposta per la mera omessa dichiarazione, ma solo dopo il riscontro in concreto della mancanza del requisito (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 23/2013; IV, n. 5816/2014),

7.2. Il TAR erroneamente ha ritenuto di cogliere una contraddizione tra le dichiarazioni sui requisiti rese in gara e le difese in giudizio della ricorrente.

In realtà, ferma la pretesa di non essere obbligata alle dichiarazioni mancanti, in primo grado, per replicare alla tesi dell’A.O. secondo la quale ai fini dell’esclusione rileverebbe comunque la mancanza in proprio di un fatturato sufficiente, aveva affermato di possedere in proprio tutti i requisiti di partecipazione e di conseguenza di non aver conseguito alcun vantaggio competitivo dal non aver dichiarato il contratto di affitto.

7.3. Il TAR ha immotivatamente disatteso il principio, altresì espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale è comunque dato al cessionario di provare l’esistenza di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 10/2012 e n. 21/2012, citt.; V, n. 5470/2014 e n. 5634/2014; CGA n. 101/2014), così come risulta avvenuto nel caso in esame in base all’esposto querela presentato dall’appellante alla Procura della Repubblica di Roma prot. 059534 in data 9 dicembre 2013.

7.4. Il TAR ha fatto propria un’accezione troppo restrittiva del soccorso istruttorio.

Secondo la più recente giurisprudenza, alla luce della ampia previsione del soccorso istruttorio di cui agli artt. 46, comma 1-ter, e 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163/2006 (cfr. TAR Lazio, n. 798/2016), anche in mancanza delle dichiarazioni, l’esclusione può essere disposta solo a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione, in quanto ciò che assume rilievo è l’effettiva sussistenza in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine generale.

7.5. L’appellante ha dimostrato di possedere in proprio i requisiti di partecipazione, e qualora la stazione appaltante ritenga che l’affittuaria non possa utilizzare i requisiti dell’impresa affittante deve verificare se l’affittuaria li possieda in proprio (cfr. Cons. Stato, III, n. 55/2015; IV, n. 3344/2014).

Inoltre, le cause di esclusione sono quelle tassativamente stabilite dall’art. 46, comma 1-bis, e l’art. 38 contempla il fallimento come causa di esclusione solo qualora colpisca il concorrente, non anche quando riguardi l’affittante.

Il contratto di affitto è tuttora valido ed efficace, non essendo intervenuto il recesso ex art. 79 l.fall ed essendo spirato il termine per un’eventuale azione revocatoria ex art. 67 l.fall. (peraltro, l’appellante ha raggiunto un accordo con il curatore fallimentare per l’acquisto dell’azienda), e quindi l’appellante può continuare a spendere i requisiti di Un. De..

8. L’appellante principale chiede il subentro nel contratto che la controinteressata ha iniziato ad eseguire da alcuni mesi.

In subordine, chiede il risarcimento del danno commisurato al mancato utile (che non quantifica) ed al danno curriculare (in misura del 5% del valore dell’appalto).

9. Se. Se. controdeduce puntualmente, e propone appello incidentale, ribadendo le censure disattese dal TAR.

Sottolinea che l’art. 6 del disciplinare richiedeva di dichiarare “di essere iscritta alla CCIAA per le attività oggetto dell’appalto”, tra le quali il “servizio rimozione auto e gestione della viabilità” (come si legge nel bando, Sezione II, al punto 1.1.; nel disciplinare, all’art. 1; e nel capitolato, al punto 1).

Poichè ISSV, pur avendo dichiarato l’iscrizione alla CCIAA “per le attività oggetto dell’appalto”, non è iscritta per tale servizio, né ha formulato istanza di avvalimento o di subappalto, doveva essere esclusa per mancanza del requisito e per dichiarazione non veritiera.

10. Anche l’A.O. Sa. Ca. – Fo. si è costituita in giudizio e controdeduce, chiedendo il rigetto dell’appello principale.

11. L’appello principale non appare fondato, anche se in base a motivazioni in parte diverse da quelle esternate dal TAR, ed appresso indicate.

11.1. L’esclusione è stata disposta in ragione dell’omessa dichiarazione dell’affitto del ramo d’azienda della Unione Delta S.r.l., cui si riferisce la maggior parte dei requisiti di partecipazione spesi in gara (le attestazioni di cui all’allegato 5 della produzione documentale dell’Azienda, riguardano in gran parte servizi resi da Un. De. nel 2012, e quindi prima dell’affitto), e della omessa presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da parte degli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente.

11.2. L’appellante principale afferma di possedere in proprio i requisiti, ma tale affermazione, oltre che contrastante con quanto dichiarato in data 13 maggio 2016 in sede di comprova dei requisiti (nell’atto, dopo aver premesso che in data 7 febbraio 2013 vi era stato l’affitto dell’azienda di Un. De., ISSV dichiara che “… il possesso di parte dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, dichiarati per la partecipazione alla presente procedura, sono consequenziali anche della sopra richiamata operazione societaria”), appare non circostanziata né dimostrata, posto che in appello ISSV si limita a far generico riferimento alla documentazione contabile prodotta in primo grado.

11.3. Dovendosi quindi ritenere utilizzati i requisiti dell’impresa affittante, anche nel caso in esame sussiste la ratio di fondo – nel senso che la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente – che ha indotto la giurisprudenza, pur in mancanza di una norma espressa, ad estendere analogicamente all’impresa cessionaria gli obblighi/oneri dichiarativi previsti dall’art. 38, cit. (cfr. A.P. n. 10/2012).

11.4. I limiti di applicabilità “esterni” della previsione normativa, indicati da detto orientamento per bilanciare l’interpretazione eterointegratrice del bando (necessità di un’espressa dell’obbligo previsione nella lex specialis, oppure mancanza sostanziale in concreto del requisito da accertare attraverso il soccorso istruttorio) non hanno ragion d’essere con riferimento al caso in esame, essendo ormai trascorsi anni dall’affermazione di tale interpretazione analogica.

11.5. L’applicabilità del soccorso istruttorio è stata correttamente esclusa dal TAR, non essendo possibile in tal modo consentire modifiche della domanda di partecipazione, che non può essere sanata o regolarizzata in via postuma (e comunque, in concreto, le dichiarazioni mancanti sono state richieste dalla stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti e la stessa prospettazione dell’appellante esclude la possibilità di ottenerle).

11.6. Quanto ai limiti “interni” alla rilevanza dell’obbligo di dichiarazione, sempre desumibili in applicazione analogica dall’art. 38, cit., se valgono ad escludere che abbia rilevanza una cessione dell’azienda avvenuta prima del limite dell’anno antecedente la presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte dell’impresa cessionaria, non sembra possano valere anche per l’affitto di azienda, che non determina una cesura aziendale e permette che l’influenza dell’affittante continui. E’ stato infatti chiarito che l’esigenza di riferire le dichiarazioni anche agli amministratori dell’impresa dalla quale la concorrente ha ottenuto la disponibilità dell’azienda è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti (cfr., Cons. Stato, V, n. 412/2016; III, n. 4354/2011; C.G.A., n. 8/2011 e n. 1314/2010).

11.7. Vero è che l’appellante principale, per escludere la sussistenza dell’obbligo di dichiarazione (sulla base di quanto affermato da A.P. n. 21/2012 e n. 10/2012) invoca la sussistenza di elementi idonei a determinare una cesura tale da superare la presunzione iuris tantum di continuità aziendale tra affittuario ed affittante, elementi costituiti dal fallimento della società affittante e dall’esposto denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell’affittante in data 9 dicembre 2013.

11.8. Tuttavia, tali elementi non sembra possano condurre a una conclusione diversa da quella raggiunta dal TAR.

Il fallimento, ammesso che possa ritenersi significativo, è comunque avvenuto l’8 gennaio 2015, vale a dire nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e la scadenza del termine di presentazione delle offerte (19 novembre 2015), e dunque, anche seguendo la tesi dell’appellante principale, non sarebbe trascorso il termine annuale che, in applicazione analogica dell’art. 38, consentirebbe di ritenere non più rilevanti la situazione ed i requisiti della società affittante.

Inoltre, l’esposto denuncia (nel quale, in sostanza, si ipotizza che l’affitto sia il risultato di un comportamento truffaldino dell’affittante) non risulta abbia avuto alcun seguito giudiziario, né vi è notizia di azioni giurisdizionali promosse dall’appellante riguardo all’affitto d’azienda.

Nemmeno viene documentato che il rilascio delle dichiarazioni da parte di amministratori e direttore tecnico di Un. De. sia stato richiesto e negato.

Di contro, occorre sottolineare che il fallito non può partecipare a gare pubbliche, ex art. 38, comma 1, lettera a), cit.. E pertanto, se non si può estendere tout court l’esclusione ope legis all’ipotesi di fallimento dell’impresa che affitta l’azienda (come ha affermato il TAR), tuttavia, tenuto conto dell’esigenza di verificare che l’affitto non sia un modo per aggirare detta previsione, è ragionevole che rientri nell’ambito degli oneri del concorrente anche dichiarare l’esistenza di un affitto di azienda alla quale si riferiscono i requisiti di partecipazione spesi in gara, già nella domanda di partecipazione, corredandola delle dichiarazioni relative all’impresa affittante, o quanto meno di documentazione che provi l’impossibilità di ottenerle.

11.9. L’appello principale di ISSV deve pertanto essere respinto.

12. Il Collegio ritiene di dover esaminare anche l’appello incidentale di Se. Se., incentrato sulla prospettazione di un altro motivo di esclusione di ISSV, relativo alla mancanza di iscrizione alla CCIAA per il servizio rimozione auto.

Come risulta dalla visura storica versata in atti dall’appellante incidentale, l’appellante principale non possiede l’iscrizione alla CCIAA per il servizio rimozione auto.

Rispetto alle censure in esame, l’appellante principale eccepisce che l’iscrizione non era prevista a pena di esclusione dalla lex specialis, e che l’esecuzione del servizio svolta non dalla concorrente bensì da impresa terza da essa prescelta, avrebbe potuto comportare soltanto una differente attribuzione di punteggio al progetto tecnico, ma non l’esclusione.

Il TAR ha aderito a quest’ultima prospettazione.

Il Collegio ritiene di non condividere tale soluzione, in quanto tradisce la portata della lex specialis.

12.1. Va sottolineato che l’appalto riguarda il “Servizio integrato di vigilanza e sicurezza, custodia e sorveglianza, servizio di rimozione auto e gestione della viabilità, oltre che fornitura di impianti tecnologici…”.

Il capitolato (punto 3.) richiede la presentazione di una “dettagliata relazione tecnica”, riguardo ad alcuni “ambiti”, tra i quali: “9. Indicazione delle modalità di espletamento del servizio rimozione auto con particolare riferimento ad eventuali aspetti migliorativi rispetto alle richieste del presente Capitolato Tecnico”.

Riguardo a tale ambito (insieme di prestazioni), al punto “7.6. Servizio di rimozione auto, moto e motocicli”, sono previste alcuni contenuti base, richiedendosi un servizio a chiamata con garanzia di esecuzione dell’intervento entro 20 minuti, e l’illustrazione delle modalità di custodia dei veicoli e della procedura per il ritiro da parte del proprietario (ciò assume significato, alla luce della successiva previsione secondo la quale l’Azienda “viene sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante da una non corretta rimozione e custodia dei mezzi rimossi, nonché dai danni eventualmente subiti dagli stessi”).

Dunque, può ritenersi che il servizio di rimozione veicoli assuma un’importanza (anche se economicamente marginale, funzionalmente) non trascurabile, ai fini del “raggiungimento di un livello ottimale di sicurezza e vivibilità delle strutture, sia per gli utenti che per gli operatori” dell’ospedale (introduzione del punto 3).

E che quindi non si potesse considerare “assorbito” dalle altre prestazioni.

12.2. L’art. 6 del disciplinare richiede all’impresa concorrente di dichiarare, tra l’altro, “di essere iscritta alla CCIAA per le attività oggetto dell’appalto”, nessuna esclusa.

E precisa che “L’avvalimento di cui all’art. 49 del d.lgs. 163/2006 non è applicabile ai requisiti tecnici ed organizzativi, ma esclusivamente per il 30% dei requisiti economici e specificatamente al fatturato globale d’impresa”.

Occorre considerare che nelle gare pubbliche indette per l’affidamento di appalti l’iscrizione del partecipante alla Camera di commercio è requisito di ammissione perché consente di verificare la corrispondenza dell’oggetto dell’iscrizione con quello dell’appalto e, di conseguenza, la specifica capacità tecnica posseduta dai contraenti (cfr. Cons. Stato, V, n. 1874/2015); in particolare, l’individuazione ontologica della tipologia di azienda avviene solo attraverso l’attività principale, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, mentre l’oggetto sociale, meramente riportato, esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non attivati (VI, n. 2486/2015; IV, n. 5729/2013).

La prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività da appaltare, non può che essere finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato, mentre nessun rilievo può attribuirsi, in luogo del citato requisito, all’oggetto sociale dell’impresa, il quale abilita quest’ultima a svolgere quella determinata attività, ma nulla dice sull’effettivo svolgimento della stessa (cfr. VI, n. 2380/2009).

12.3. La necessità del requisito non è smentita dalla rilevanza attribuita alle modalità di effettuazione del servizio rimozione in termini di punteggio ai progetti presentati dai concorrenti.

E’ evidente la differenza tra i requisiti soggettivi, concernenti “chi” si propone di svolgere il servizio, presi in considerazione dal disciplinare, e le modalità di effettuazione della prestazione e le eventuali migliorie rispetto ai contenuti minimi, concernenti il “come”, prese in considerazione dal capitolato.

Nessuna rilevanza (tanto meno, ai fini di escludere l’interesse a prospettare la doglianza, come adombrato dal TAR) può avere il fatto che il progetto dell’appellante incidentale abbia ottenuto per il suddetto aspetto un punteggio superiore a quello della concorrente, posto che ciò che veniva e viene contestato è, a monte della valutazione dei progetti, il possesso dei requisiti soggettivi.

12.4. Pertanto, alla luce di quanto esposto in ordine alla rilevanza delle prestazioni in questione ed alla mancanza di altri requisiti utili a dimostrare (ancorché presuntivamente) rispetto ad esse il possesso della capacità tecnico-organizzativa, deve ritenersi che l’iscrizione alla CCIAA per tutte le prestazioni da appaltare rivestisse un valore sostanziale, di requisito di partecipazione non derogabile.

12.5. In conclusione, la fondatezza dell’appello incidentale determina, in parziale riforma della sentenza appellata, l’accoglimento anche dell’altro profilo di censura dedotto con il ricorso incidentale di primo grado.

13. Considerata la complessità e relativa novità di alcuni aspetti delle questioni affrontate, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:

– respinge l’appello principale di In. Se. Se. Se. Vi. S.p.a.;

– accoglie l’appello incidentale di Se. Se. S.r.l. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie integralmente il ricorso incidentale proposto in primo grado;

– compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani – Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore

Sergio Fina – Consigliere

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