Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 luglio 2017, n. 16997

L’indennità di disoccupazione va riconosciuta al lavoratore straniero anche per il periodo in cui è tornato nel proprio Paese

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 10 luglio 2017, n. 16997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16444-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 625/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2010 R.G.N. 899/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 28.6.2010, la Corte d’appello di Torino, per quanto qui ancora rileva, confermava la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto a (OMISSIS) il diritto di fruire dell’indennita’ di disoccupazione anche durante il periodo in cui questi era rientrato in Senegal, proprio paese di origine (29.11.2005-21.2.2006).

La Corte, in specie, valorizzava la duplice circostanza secondo cui l’INPS non aveva dato prova che, nel periodo in questione, l’assicurato non si fosse presentato a convocazioni da parte degli uffici competenti o avesse rifiutato alcuna congrua offerta di lavoro.

Contro tale pronuncia ricorre l’INPS, affidando le proprie censure ad un unico motivo. (OMISSIS) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 1827 del 1935, articolo 45, (conv. con L. n. 1155 del 1936), e Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 34, per avere la Corte di merito ritenuto che l’indennita’ di disoccupazione potesse essere corrisposta all’assicurato anche nel periodo in cui questi era rientrato nel proprio paese di origine: ad avviso dell’Istituto, infatti, un’interpretazione del genere oblitererebbe il principio, gia’ piu’ volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, dato che lo scopo dell’indennita’ di disoccupazione e’ di assicurare un reddito per un periodo che si considera di disoccupazione involontaria trascorso in Italia, vale a dire in un periodo in cui l’assicurato, pur essendo disponibile a lavorare nel nostro paese, non riesce nondimeno a trovare occupazione, i periodi di allontanamento dal territorio nazionale non potrebbero intrinsecamente ricevere tutela, essendo il sistema assicurativo improntato al principio di territorialita’, salvo diverse disposizioni di convenzioni internazionali, e non essendo giustificabile nella sua ottica alcuna esportazione della prestazione previdenziale.

Il motivo e’ infondato.

Va anzitutto ribadito che il sistema della sicurezza sociale e’ improntato al principio di territorialita’, cui puo’ derogarsi solo in relazione a disposizioni rivenienti da convenzioni internazionali cui lo Stato italiano abbia aderito (Cass. n. 22151 del 2008). Le prestazioni assicurate dal sistema della sicurezza sociale, infatti, obbediscono non soltanto all’obiettivo di assicurare al singolo un sostegno reale o monetario in dipendenza di determinati eventi che refluiscano negativamente sulla sua capacita’ di lavoro e/o di guadagno, ma altresi’ allo scopo di sostenere la domanda interna rispetto alle flessioni negative che sarebbero altrimenti provocate dalla perdita di reddito che gli assicurati e comunque i beneficiari delle prestazioni normalmente subiscono in dipendenza della perdita del lavoro o della capacita’ di lavoro o di guadagno. Ed e’ evidente che codesto obiettivo di politica economica, che storicamente ha concorso alla genesi dei vari sistemi di sicurezza sociale non meno della percezione diffusa della sofferenza sociale ricollegantesi ad eventi quali la malattia, la vecchiaia, l’invalidita’ e la disoccupazione involontaria, sarebbe affatto frustrato laddove si consentisse agli assicurati e/o ai beneficiari l’esportazione all’estero delle prestazioni loro riconosciute dal nostro ordinamento, dal momento che spesa per consumi che esse mirano a garantire, rivolgendosi necessariamente all’acquisto di beni e servizi in territorio estero, non eserciterebbe alcun effetto benefico sulla domanda interna e non potrebbe in alcun modo mitigare l’effetto depressivo che il calo di quest’ultima normalmente esercita nei confronti del reddito nazionale e dell’occupazione.

Tuttavia, compete al legislatore l’individuazione del punto di equilibrio tra l’eventuale esigenza del singolo beneficiario di una prestazione di dimorare altrove e la necessita’ di garantire che la spesa per consumi garantita dalle prestazioni del sistema di sicurezza sociale non venga distolta dagli scopi di politica economica per cui e’ istituita. E tale punto di equilibrio non puo’ essere individuato che con riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi che presiedono al riconoscimento del diritto a beneficiare di ciascuna prestazione di previdenza o assistenza sociale, non potendo logicamente l’attivita’ dell’interprete spingersi al punto tale da istituirne altri che il legislatore non abbia previsto (cfr. in tal senso Cass. n. 17397 del 2016).

Ora, con riferimento alla prestazione di cui trattasi, e’ certamente vero che il R.Decreto Legge n. 1827 del 1935, articolo 45, comma 3, cit., nel disporre che “l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l’assegnazione agli assicurati di indennita’ nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro”, si riferisce logicamente ad un periodo di mancanza involontaria di lavoro che sia stato trascorso nel territorio nazionale, restando invece ininfluente ogni evento che occorra in periodo trascorso all’estero (Cass. n. 22151 del 2008, cit.). Ma non e’ meno vero che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 34, comma 2, ancora la fruizione del beneficio semplicemente alla circostanza che l’assicurato sottostia “alle norme per il controllo della disoccupazione” e che il Decreto Legislativo n. 181 del 2000, articolo 4, (per come sostituito dal Decreto Legislativo n. 297 del 2002, articolo 5, e applicabile ratione temporis), nel fissare i principi per l’adozione da parte dei servizi regionali competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, stabilisce che la perdita dello stato di disoccupazione consegua “in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3” (lettera b), oppure “in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni” (lettera c). Ed avendo la Corte territoriale accertato che non vi e’ prova, nella specie, che l’odierno controricorrente, nel periodo in cui ha soggiornato all’estero, non si sia presentato senza giustificato motivo ad una convocazione del servizio competente o abbia rifiutato una congrua offerta di lavoro formulatagli, deve ritenersi che la sentenza impugnata non meriti le censure rivoltele, dal momento che, diversamente interpretate, le disposizioni richiamate nella rubrica del motivo del ricorso per cassazione finirebbero per attribuire all’INPS una potesta’ innominata di incidere sul diritto al trattamento previdenziale in essere per il semplice fatto che il suo titolare si sia allontanato provvisoriamente dal territorio dello Stato, vale a dire un significato che le renderebbe passibili di una censura di incostituzionalita’, avendo la Corte costituzionale piu’ volte precisato che il diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria e’ collegato soltanto all’osservanza del comportamento attivo prescritto dall’ordinamento a chi ne e’ beneficiario (cfr. in specie Corte cost. n. 160 del 1974).

Si tratta, del resto, di una conclusione che e’ gia’ emersa nella giurisprudenza di questa Corte allorche’, al fine di escludere dal godimento dell’indennita’ di mobilita’ un assicurato che era nelle more espatriato all’estero, si e’ per un verso ribadita la stretta connessione funzionale esistente tra la percezione dell’indennita’ e la presenza del beneficiario sul territorio nazionale, ma si e’ per altro verso valorizzata la duplice circostanza che il lavoratore, oltre ad essere residente all’estero, non aveva comprovato il proprio stato di disoccupazione, omettendo di presentarsi presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovava il suo domicilio e di rendere la dichiarazione attestante l’eventuale attivita’ lavorativa precedentemente svolta nonche’ l’immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa (Cass. n. 17936 del 2013), cosi’ implicitamente ancorando la perdita del diritto non gia’ ad un generico allontanamento all’estero, bensi’ all’inosservanza degli specifici comportamenti attivi imposti dal legislatore al fine di controllare la permanenza dello stato di disoccupazione.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Tenuto conto della complessita’ della questione e delle oscillazioni della giurisprudenza di questa Corte in merito all’effettiva portata del principio di inesportabilita’ delle prestazioni proprie del sistema di sicurezza sociale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese

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