In caso di riammissione in servizio dopo l’annullamento di un provvedimento espulsivo, è legittimo sottoporre il dipendente a visita se l’assenza dal servizio si è protratta a lungo; il servizio in polizia si caratterizza, infatti, per continuità di impegno sul territorio nei compiti di ordine e sicurezza pubblica, tali da richiedere un elevato livello di capacità psico-fisiche ed attitudinali, a tutela della collettività, dei terzi e dello stesso operatore di polizia; la prolungata interruzione per lungo periodo può incidere su detti requisiti, quali accertati nel momento di ingresso nei ruoli della Polizia di Stato
Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 8 giugno 2017, n. 2777
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 241 del 2015, proposto da:
Ma. Fr., rappresentato e difeso dagli avvocati Do. Ma., Gi. To., con domicilio eletto presso lo studio Do. Ma. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
Capo della Polizia non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato – sez. III, n. 4231/2015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Ro. Ve. su delega di Do. Ma. e l’avvocato dello Stato At. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento disciplinare del 29 ottobre 2007 l’ispettore capo della Polizia di Stato Ma. Fr., in relazione a fatti per i quali era stato giudicato in sede penale (e prosciolto per difetto di querela da parte della persona offesa dal reato), era destituito dal servizio con decorrenza 10 luglio 2002.
Il provvedimento di destituzione era annullato dal Tar per il Lazio, la cui sentenza era confermata in appello con diversa motivazione.
Il Capo della Polizia con decreto del 4 aprile 2011 disponeva la riammissione in servizio del dipendente e contestualmente disponeva il rinvio a visita per accertare l’idoneità psicofisica e attitudinale.
Sottoposto a visita il ricorrente era dichiarato idoneo quanto alla permanenza dei requisiti psicofisici e non idoneo relativamente al possesso del requisito attitudinale al servizio di polizia. In conseguenza il Capo della Polizia con decreto del 2 novembre 2011 disponeva la cessazione dal servizio dell’interessato dal giorno successivo all’accertamento della non idoneità attitudinale.
L’interessato impugnava sia l’invio a visita che il verbale di inidoneità e il conseguente provvedimento di cessazione dal servizio.
Con sentenza n. 7282/2012 il TAR rigettava il ricorso.
2. La sentenza è stata appellata dall’interessato, che ha contrastato le argomentazioni del giudice di primo grado. In particolare ha dedotto che:
– la questione relativa alla carenza di motivazione del rinvio a visita medica per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale è stata sollevata tempestivamente;
– la durata del periodo che intercorre fra l’allontanamento dal servizio attivo e la riammissione in impiego è un elemento del tutto neutro che non può mai integrare circostanza specifica e tantomeno di particolare gravità che legittimi accertamenti psicofisici e attitudinali in via straordinaria, in ogni caso da giustificarsi con adeguata motivazione, tanto più in assenza del regolamento del attuazione sulle cadenze temporali con cui sottoporre a visita di controllo gli appartenenti al corpo di polizia;
– la motivazione del rinvio a visita medica si configura generica, perché riferita in astratto ai soli compiti di istituto e carente quanto alle circostanze giustificative dell’accertamento e al ritardo con il quale lo stesso è stato disposto;
– il requisito attitudinale al servizio doveva essere verificato non in base ai parametri relativi all’ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, ma tenendo conto dell’anzianità di servizio, degli incarichi svolti, di eventuali patologie contratte dal dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 2, del d.m. n. 189 del 2003;
– quanto precede è avvalorato dal combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 4, del d.m. n. 129 del 2005 e 24, comma 1, della legge n. 53 del 1989, che nei concorsi per il passaggio o accesso ai ruoli superiori esonera l’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che eserciti funzioni di polizia dalla riedizione degli accertamenti psicoattitudinali per la parte già effettuati all’ingresso in carriera;
– il T.A.R. ha omesso di pronunziarsi sullo specifico livello di attitudine necessaria alla prosecuzione del servizio.
Con sentenza n. 4231/2015 il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso.
3. La sentenza è stata impugnata dall’interessato con ricorso per revocazione, deducendo il vizio di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c., per non aver ricevuto avviso dell’udienza di discussione dell’appello e, quindi, per non aver potuto depositare memorie, né partecipare all’udienza.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 25 maggio 2017.
DIRITTO
1. Il ricorso per revocazione è fondato nella parte rescindente.
L’interessato, in effetti, non ha depositato memorie, né partecipato all’udienza di discussione dell’appello, poiché non gli è stato dato avviso della stessa.
Risulta, infatti, che la relativa comunicazione sia stata eseguita tramite P.E.C. all’indirizzo domenicomarrazzo@avvocatinapoli.legalmail.it, legale iscritto all’ordine di Napoli, anziché all’indirizzo del suo difensore, domenicomarrazzo@ordineavvocatiroma.org, iscritto all’ordine di Roma.
Stabilisce l’art. 395 n. 4) c.p.c. che “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Il difetto di procedura ricade, allorquando sia determinato da un errore di fatto, in detta fattispecie.
Con specifico riferimento all’omesso avviso dell’udienza di discussione alla parte costituita in giudizio, è fuor di dubbio – anche in via di interpretazione conforme ai principi comunitari ed alla C.E.D.U. – che la mancanza del contraddittorio provocata dall’errore sia rilevante nei sensi di cui alla citata disposizione.
Ciò posto, si può passare alla fase rescissoria.
2. Anche alla luce delle deduzioni svolte nel ricorso per revocazione, l’appello riposa principalmente su due motivi di censura:
– illegittimità della sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art. 2 c. 3 del d.m. 30.6.2003 n. 198;
– illegittimità dell’applicazione dei parametri medici previsti per l’ingresso nei ruoli della polizia di stato e non per quelli previsti, ai sensi dell’art. 2 c.1e 2 del d.m. 30.6.2003 n. 198, per coloro che già appartengano a tale ruolo, per cui si sarebbe dovuto tener conto degli incarichi svolti, dell’età, dell’anzianità di servizio e dell’eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.
In via marginale l’appellante si duole altresì della mancata autonoma motivazione del decreto di cessazione del servizio e fa istanza di consulenza tecnica.
Tutti i motivi sono infondati.
2.1 Dal complessivo testo del provvedimento impugnato è agevole ricavare come l’Amministrazione abbia disposto l’accertamento del possesso del requisito psico-attitudinale in ragione del lungo periodo di interruzione del servizio attivo dell’appellante.
Tale scelta, espressione di discrezionalità tecnica, è disciplinata dall’art. 1 d.m. 198 del 2003, secondo cui:
“1. Nel corso del rapporto d’impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l’idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell’età, dell’anzianità di servizio e dell’eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.
3. Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall’Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio”.
La giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, n. 2306 del 19 aprile 2012) ha chiarito che, in caso di riammissione in servizio dopo l’annullamento di un provvedimento espulsivo, è legittimo sottoporre il dipendente a visita se l’assenza dal servizio si è protratta a lungo. Il servizio in polizia si caratterizza, infatti, per continuità di impegno sul territorio nei compiti di ordine e sicurezza pubblica, tali da richiedere un elevato livello di capacità psico-fisiche ed attitudinali, a tutela della collettività, dei terzi e dello stesso operatore di polizia. La prolungata interruzione per lungo periodo può incidere su detti requisiti, quali accertati nel momento di ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.
In particolare, in detto caso si applica la fattispecie di cui al comma 3 della citata disposizione, che, concernendo il “giudizio di idoneità al servizio” complessivamente considerato, si estende anche al requisito attitudinale, che non può ritenersi accertato una volta per tutte all’atto dell’ingresso in servizio.
Le manifestazioni della struttura psichica inerenti al livello evolutivo, al controllo emotivo, alle capacità intellettive, al grado di socialità (tutti aspetti qualificati nella tabella 3 allegata al d.m. n. 198 del 2003 come rilevanti agli effetti della valutazione dell’attitudine al servizio) possono essere influenzate e condizionate nel tempo da diversi fattori e non costituiscono realtà innate e tantomeno immutabili (cfr. Cons. St., Commissione Speciale, n. 4787 del 29 ottobre 2010). Un mutamento nella sfera attitudinale del soggetto ad assolvere il delicato ruolo che grava sull’appartenente alla Polizia di Stato è quindi possibile in presenza di un periodo di non limitata interruzione del servizio attivo.
Nel caso in esame, peraltro, il tempo trascorso lontano dal servizio è di tale entità da vanificare ogni contraria opinione al riguardo.
2.2 In ordine ai parametri per l’accertamento del requisito attitudinale, l’Amministrazione ha fatto applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 198 del 2003, secondo cui: “Per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia l’esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, dei requisiti attitudinali per l’accesso ai singoli ruoli indicati nell’allegata tabella 2”.
Tale disposizione, che disciplina l’accertamento del requisito al momento di ingresso nei ruoli, correttamente (a titolo di analogia legis) è stata ritenuta applicabile all’appellante, per le ragioni già indicate al punto precedente, atteso che la riammissione in servizio dopo un così lungo arco di tempo può essere equiparata all’ingresso, laddove l’ipotesi invocata dall’interessato (l’art. 2, comma 2 del d.m.) riguarda le visite di idoneità periodiche durante il servizio.
Non smentisce tale conclusione il rilievo che il legislatore abbia previsto parametri e modalità di accertamento diversi a seconda della situazione in cui si venga a trovare il dipendente.
Non è in discussione, infatti, che tale accertamento possa essere differenziato, ma si assume che non vi sia ragione di differenziarlo – in assenza di contrarie espresse disposizioni – quanto al momento dell’ingresso e al momento della riammissione in servizio dopo lunga interruzione.
Né ha maggior pregio la tesi secondo cui l’incidenza del tempo è la stessa a seconda che si resti o meno in servizio, opinione – questa – che è confutata innanzitutto in sede scientifica (senza entrare nei dettagli, è sufficiente richiamare la teoria della selezione naturale).
2.3 Il pedissequo richiamo operato dal decreto impugnato alla valutazione della commissione esaminatrice, che ha espresso il giudizio di non idoneità dopo il colloquio e la somministrazione dei test di routine, è senz’altro legittimo, trattandosi di provvedimento caratterizzato esclusivamente da discrezionalità tecnica, per il quale, dunque, null’altro occorreva che il giudizio del competente organo. Non emergono ragioni per disporre consulenza tecnica, tanto più che la media del punteggio conseguito è di 9,750, distante da quella di 12/20, soglia indicata dai criteri di massima come minima per il superamento dell’esame attitudinale.
3. L’appello è respinto.
La natura della controversia e l’esito ambivalente del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, in parziale accoglimento del ricorso per revocazione, revoca la sentenza n. 4231/2015 del Consiglio di Stato e respinge l’appello.
Spese di entrambi i giudizi di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Francesco Bellomo – Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
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