Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 19 aprile 2017, n. 18890

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per il datore di lavoro che ottiene , con false attestazioni (modelli F24) il conguaglio di somme dovute all’Inps per i contributi.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 19 aprile 2017, n. 18890

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/09/2015 della Corte di appello dell’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vasto del 15 luglio 2014 che lo aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-quater, ha qualificato i fatti nel reato di cui all’articolo 316-ter c.p., confermando nel resto.

All’imputato era stato contestato il reato di cui all’articolo 640 c.p., comma 2, per aver, attraverso la creazione di societa’ fittizie (la (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) srl), ottenuto un’indebita compensazione di crediti tributari inesistenti con effettivi debiti contributivi riferibili ad altre societa’ dallo stesso controllate ( (OMISSIS) srl, (OMISSIS) srl e (OMISSIS) snc.).

Il meccanismo fraudolento descritto nel capo di imputazione era consistito nel predisporre per le due societa’ fittizie modelli F-24 di pagamento unificato delle imposte, imputando a compensazione debiti contributivi con l’INPS in realta’ riferibili alle altre societa’ del (OMISSIS), cosi’ cagionando un danno all’istituto previdenziale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 pari, rispettivamente, ad oltre complessivi 168.000 e 156.000 Euro.

In primo grado, l’imputato era stato condannato, previa riqualificazione dei fatti nel reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-quater. Secondo il Tribunale, il comportamento fraudolento di porre in compensazione partite debitorie in favore del fisco, ai sensi dell’articolo 15 c.p., trovava la sua punizione nella fattispecie prevista da quest’ultima norma.

La Corte di appello, a fronte del motivo di gravame con cui l’imputato aveva contestato la sussistenza della fattispecie di cui all’articolo 10-quater cit., procedeva alla qualificazione dei fatti nel diverso reato di cui all’articolo 316-ter c.p., rilevando che difettasse nel caso in esame una vera e propria condotta truffaldina (induzione in errore), richiesta dalla prima norma.

Secondo la Corte di appello la diversa qualificazione giuridica della condotta non violava i diritti della difesa, posto che era pur sempre consentito all’imputato di impugnare la sentenza di appello.

Quanto al merito, la Corte di appello rilevava che la prova dei fatti discendeva dagli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali era emerso l’inoperativita’ delle societa’ la (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) srl (la prima addirittura era in liquidazione in epoca precedente alla apparente creazione del credito), la cui valenza probatoria era stata solo genericamente contestata dall’imputato.

2. Nel ricorso, l’imputato, a mezzo del suo difensore, deduce:

– (primo motivo) violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p., rilevando che in ogni grado l’originaria imputazione di truffa e’ stata modificata ora ravvisando il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater ora quello di cui all’articolo 316-ter c.p., creando una oggettiva confusione a causa della quale l’imputato non e’ stato in grado di difendersi adeguatamente e compiutamente; in particolare, il P.M. aveva contestato la truffa con vantaggio economico di 156.186,17 Euro; il Giudice dell’udienza preliminare lo aveva invece condannato per l’indebita compensazione per tributi inesistenti per singole annualita’, la Corte di appello infine aveva ravvisato l’ipotesi delittuosa dell’articolo 316-ter c.p., senza tuttavia mettere a conoscenza dell’imputato di quale contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione avrebbe in concreto beneficiato; non sarebbe sufficiente a tutelare i diritti della difesa la mera possibilita’ dell’imputato di impugnare la sentenza di condanna, stante la centralita’ nella giurisprudenza CEDU della conoscenza dell’atto di accusa, da intendersi come comprensivo anche della qualificazione giuridica del fatto;

– (secondo motivo) erronea applicazione dell’articolo 316-ter c.p., in quanto la condotta dell’imputazione non puo’ essere ricondotta al paradigma della suddetta norma, che non ricomprende l’elemento della esenzione da un pagamento; ne’ sarebbe ravvisabile la fattispecie ritenuta in primo grado, non essendo state dimostrate la debenza delle somme e l’esistenza della compensazione, come anche del superamento della soglia di rilevanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ affetto da inammissibilita’ perche’ sostenuto da motivi manifestamente infondati e anche generici.

2. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la diversa veste giuridica data ai fatti contestati all’imputato non venisse a ledere il suo diritto di difesa.

Come e’ noto, la Corte EDU ha ritenuto che non sia consentito, alla luce dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, condannare una persona per un reato non menzionato nell’atto con cui viene contestata l’accusa e che non le e’ stato comunicato in nessuna fase del procedimento, cosi’ da impedire alla stessa di discutere in contraddittorio la nuova accusa (Corte EDU, 11/12/2007, Drassich c. Italia). A tal fine, la Corte EDU ha ritenuto dirimente considerare, quanto alle occasioni di difesa riconosciute all’imputato, la “prevedibilita’” della nuova accusa, ovvero se quest’ultima sia stata contestata in fatto nell’imputazione o se invece contenga nuovi e diversi elementi costitutivi: in altri termini, secondo la Corte EDU, la violazione del diritto di difesa discende dalla constatazione che, in tale ultimo caso, l’imputato avrebbe scelto “mezzi diversi” per contestare l’accusa.

Altro elemento che la stessa Corte EDU ha ritenuto decisivo nella violazione del diritto di difesa e’ rappresentato dalle ripercussioni che dalla diversa qualificazione del fatto discendano sulla determinazione della pena dell’imputato (nelle quali la stessa Corte ha annoverato anche il diverso termine prescrizionale).

Orbene, nessuna delle situazioni stigmatizzate dalla Corte EDU si e’ verificata nel caso in esame.

La nuova cornice giuridica nella quale la Corte di appello ha qualificato i fatti contestati all’imputato da un lato si limitava soltanto a ridimensionare (in minus) la condotta penalmente rilevante (quanto alla eliminazione della condotta di induzione in errore dell’INPS) e dall’altro si fondava sui medesimi dati fattuali (la predisposizione di false dichiarazioni volte all’ottenimento di esenzioni di pagamenti all’INPS) contenuti nel capo di imputazione.

Inoltre, oltre che “prevedibile”, secondo i principi affermati dalla Corte EDU, la nuova qualificazione giuridica offriva comunque all’imputato la possibilita’ di contestarla con ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 259564; Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778).

Infine, nessuna conseguenza sul piano sanzionatorio e’ derivata all’imputato dalla diversa qualificazione giuridica, ostandovi il divieto di reformatio in peius (nella specie era stata mantenuta ferma la pena base, prevista nella stessa misura da entrambi i reati), ne’ la stessa ha determinato un piu’ lungo termine di prescrizione del reato.

Quanto poi alla censura relativa all’omessa indicazione del quantum indebitamente compensato, e’ lo stesso ricorrente, nel contestare nell’appello l’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-quater, a dimostrare di essere ben al corrente dei relativi importi per i quali e’ stato condannato in primo grado (pag. 10 dell’appello).

A riguardo e’ sufficiente richiamare il costante insegnamento secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando questa contenga con adeguata specificita’ i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (tra le tante, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825).

3. Anche il secondo motivo non ha fondamento alcuno in modo manifesto, oltre ad essere affetto da genericita’.

Va ribadito che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex articolo 316-ter c.p. anche la condotta del datore di lavoro che ottenga, con false attestazioni, il conguaglio di somme dovute all’INPS a titolo di contributi previdenziali e assistenziali (Sez. 2, n. 48663 del 17/10/2014, Talone, Rv. 261140; Sez. 2, n. 15989 del 16/03/2016, Fiesta, Rv. 266520; Sez. 2, n. 51334 del 23/11/2016, Sechi, Rv. 268915).

Tale indirizzo esegetico trae fondamento dal dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104), secondo cui, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 316-ter c.p., “nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attivita’ di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro, ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perche’ anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunita’”.

Per il resto, nel secondo motivo, il ricorrente, nel replicare pedissequamente – “per completezza di esposizione” – le censure versate nell’atto di appello, in ordine alla sussistenza della fattispecie penale ritenuta in primo grado, formula critiche aspecifiche, che non si confrontano con il ragionamento della sentenza impugnata. Costituisce infatti motivo di inammissibilita’ per aspecificita’ la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (tra tante, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

4. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 1.500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende

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