Corretta la determinazione dell’amministratore giudiziario di non subentrare nei contratti non ancora eseguiti al momento del sequestro, fermo restando il diritto del contraente in buona fede di far valere il proprio diritto di credito nella sede opportuna
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 28 marzo 2017, n. 15539
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il decreto del 17/03/2015 del TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG Dr. PAOLA FILIPPI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di (OMISSIS), il Tribunale di Palermo e’ stato chiamato decidere sull’opposizione presentata nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il provvedimento del giudice delegato con cui e’ stata ratificata la decisione dell’amministratore giudiziario di non subentrare nei contratti preliminari di vendita stipulati tra i ricorrenti ed il proposto.
In particolare, si trattava di contratti preliminari di acquisto di appartamenti in via di costruzione da parte del (OMISSIS), imprenditore nel settore edile:
– (OMISSIS) doveva acquistare un appartamento per Euro 150.000, per il quale aveva versato Euro 60.000, ricevendo il possesso materiale dell’appartamento prima del sequestro di prevenzione.
– (OMISSIS):
– stipulava un contratto preliminare il 10 dicembre 2009 per comprare un appartamento per Euro 150.000 pagando, sino alla data del sequestro, Euro 171.500;
– Stipulava un contratto preliminare il 24 novembre 2009 per comprare un altro appartamento, per il quale anticipava Euro 143.650.
– (OMISSIS) aveva acquistato dapprima una porzione di area non edificata per euro 30.000 per poi dare in appalto al (OMISSIS) la realizzazione su tale terreno di un appartamento per l’importo di Euro 100.000. Il corrispettivo era stato pagato ma non vi e’ stato trasferimento del possesso dell’appartamento.
Il Tribunale ha disposto il rigetto con ordinanza del 17/3/2015 con le seguenti argomentazioni:
– la determinazione dell’amministratore giudiziario, ratificata dal G.D., appare del tutto conforme al chiaro disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 56, ove si stabilisce la facolta’ dell’amministratore giudiziario di non subentrare nei contratti non ancora eseguiti al momento del sequestro, fermo restando il diritto del contraente di buona fede di far valere il proprio diritto di credito nella sede opportuna, secondo le modalita’ peculiari previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011;
– in relazione alla soddisfazione di tale diritto di credito, l’eventuale buona fede del contraente dovra’ farsi valere in sede di udienza di verifica dei crediti, nei tempi e con le modalita’ di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 57 ss.;
– del tutto infondati i rilievi di costituzionalita’ sollevati in riferimento alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 57, atteso che non vi e’ alcuna violazione del principio di uguaglianza, non potendosi equiparare le finalita’ della procedura fallimentare a quelle del procedimento di prevenzione, ne’ si ravvisa alcuna violazione del diritto di proprieta’, atteso che nel caso in esame si discute della eventuale tutela di una pretesa obbligatoria, la cui soddisfazione risulta adeguatamente garantita dalla procedura di cui al Decreto Legislativo cit., articolo 57;
Con unico ricorso a firma del difensore comune, i tre interessati impugnano tale decisione deducendo:
Primo motivo. L’illegittimita’ per inosservanza della normativa comunitaria sulla tutela dei terzi di buona fede aventi causa dal reo nel caso di sequestro o confisca per reati penali e per misure di prevenzione nei confronti di supposti mafiosi – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – Applicabilita’ dell’articolo 111 Cost., comma 7.
La normativa sovranazionale riconosce una tutela dei terzi di buona fede in caso di sequestro di confisca per fatti di mafia richiedendo soltanto la prova dell’estraneita’ all’ipotesi criminale. Cio’ risulta dalle disposizioni della convenzione di Strasburgo, di Vienna, dalla CEDU, laddove proteggono i beni e stabiliscono che nessuno puo’ esser privato della proprieta’ se non a causa della sua condotta; richiama altresi’ la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 20 gennaio 2009 con la quale “i beni, sia beni attuali, sia valori patrimoniali, ivi comprese quelle aspettative in virtu’ delle quali il ricorrente ha una speranza legittima di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprieta’”.
La decisione 42112/2005 consiglio U.E. in tema di sequestri e confische di proventi di reato ha posto altresi’ limiti al sequestro ed alla confisca riferiti ai diritti dei terzi in buona fede.
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto disapplicare la disciplina nazionale riguardante i terzi in buona fede, in particolare il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 56, e, uniformandosi alla normativa comunitaria, riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti all’acquisto degli appartamenti loro promessi in vendita.
La difesa, poi, “solleva la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e ss.” nelle parti in cui non vengono, come nel caso di specie, riconosciuti i diritti reali ed obbligatori dei terzi di buona fede, garantiti dalle norme comunitarie (Corte Cost. sent. 348 e 349 del 2007 e Cass. Pen. Sez. Un. 25/06/2009 n. 38691 p. 22)”.
La possibilita’ “di agire nelle forme dell’articolo 57 codice antimafia per la restituzione delle somme gia’ corrisposte non rappresenta una soddisfazione adeguata comportando comunque la privazione dei diritti dei ricorrenti anche se di natura obbligatoria, privazione che non trova alcuna giustificazione nel pubblico interesse e nella ratio della legge antimafia, determinando un sacrificio indiscriminato dei diritti dei soggetti estranei al fenomeno mafioso”.
Secondo motivo: aver applicato la normativa in tema di terzi in buona fede quali norme di carattere eccezionale, – applicabilita’ dell’articolo 111 Cost., comma 7.
Secondo il ricorrente, la disciplina del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in realta’ esula dalla ragione che lo giustifica; si tratta di una disposizione eccezionale di deroga ai principi fondamentali dell’ordinamento. Non puo’, pero’, ritenersi che la disposizione abbia modificato i principi generali e, quindi, s’impone la cassazione del provvedimento.
Terzo motivo: illegittimita’ per violazione dei principi generali sulla tutela dei terzi in buona fede. Con la disciplina in questione si vengono a leidere, in via immotivata ed ingiusta, diritti dei privati con la impropria applicazione delle disposizioni della procedura fallimentare.
Il mancato rispetto del diritto dei terzi comporterebbe un ingiustificato arricchimento dello Stato.
Quarto motivo: violazione di legge ed applicabilita’ dell’articolo 111 Cost., comma 7. La legge pone a carico del terzo il rischio del fallimento dell’imprenditore per un principio di parita’ di trattamento dei creditori ma non il rischio che lo stesso sia dichiarato mafioso per le attivita’ criminali successivamente accertate con le conseguenze a carico del terzo. Sotto tale profilo denuncia la illegittimita’ costituzionale.
Con il quinto motivo rileva vari profili di incostituzionalita’:
– per contrasto con la normativa sovranazionale;
– per violazione del principio di personalita’ della responsabilita’ penale;
– per ingiustificata parificazione tra aventi causa dal fallito ed aventi causa dall’imprenditore mafioso;
– per lesione dei principi a tutela della proprieta’.
Il procuratore generale presso questa Corte chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata il 24 gennaio 2017 i ricorrenti ribadiscono gli argomenti fondati sulla normativa e sui principi sovranazionali, rilevando come il diritto che sorge dal contratto preliminare e’ comunque in rapporto funzionale con la proprieta’, di cui e’ presupposto “il diritto sorgente da un siffatto preliminare non e’ un diritto di proprieta’ ma un diritto alla proprieta’ che similmente va tutelato”.
Inoltre, risultano violati i limiti alla confisca presenti nell’ordinamento:
quello di cui all’articolo 240 c.p., secondo cui l’appartenenza al terzo dei beni rappresenta un limite invalicabile.
Quello fissato dalla sentenza 9/97 della Corte Costituzionale che ha ritenuto che la confisca obbligatoria anche in danno del proprietario finisca per costituire una forma di responsabilita’ oggettiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
Quanto al primo motivo, e’ certamente corretta la valutazione della Corte di Appello laddove considera che il dato testuale della norma in questione non lascia adito a dubbi. La norma disciplina anche espressamente l’ipotesi del contratto preliminare di vendita (“…. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare…. l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito….”) riconoscendo una maggior tutela solo a colui che abbia stipulato un contratto preliminare di vendita registrato. Tale specifica previsione, inoltre, conferma che la nozione di “contratti ad effetti reali”, espressione presente nella stessa norma, non puo’ ricomprendere il contratto preliminare di vendita immobiliare.
Nel primo ed in altri dei motivi, poi, si fa spesso riferimento alla tutela dovuta per i titolari di diritti reali. In questo caso, invece, non vi e’ alcuna “espropriazione” di proprieta’ od altri diritti reali. Il contratto preliminare di compravendita non trasferisce affatto il diritto reale e non prevede neanche l’anticipazione del prezzo della futura vendita. Questa considerazione risolve, quindi, tutti i numerosi argomenti, presenti nel primo e negli altri motivi, che fanno riferimento a norme a tutela del terzo rispetto alla confisca di beni ed altre compressioni del diritto di proprieta’.
Restano gli argomenti riferiti alla contrarieta’ della disposizione applicabile nel caso di specie rispetto alla normativa di rango costituzionale.
Manifestamente infondato, nel primo motivo, l’argomento secondo il quale il giudice avrebbe dovuto disapplicare la legge nazionale ed applicare la normativa comunitaria, mancando una disciplina specifica in quest’ultima che possa applicarsi al caso quale norma sovraordinata.
Manifestamente infondati, sempre nel primo motivo, gli argomenti relativi alla presunta illegittimita’ della disposizione laddove non tutela i diritti reali, per le ragioni gia’ dette.
Il secondo motivo svolge argomentazioni sulla normativa antimafia da cui, pero’, non fa derivare effetti pratici nel caso in esame.
Il terzo motivo svolge argomenti che non rilevano al fine della decisione perche’, pur facendo apparente riferimento alla tutela delle obbligazioni, invero invoca disposizioni e decisioni della Corte Costituzionale e della Cassazione che sono riferite solo a diritti reali.
Il quarto motivo deduce in termini solo generici una pretesa “ingiustificata parita’ di trattamento tra aventi causa dell’imprenditore fallito ed aventi causa dall’imprenditore mafioso”.
Tale genericita’ non rende necessaria una risposta specifica, ma si deve dare comunque atto che la questione e’ infondata poiche’ la normativa in questione non ha affatto di mira diretta il trattamento dei soggetti aventi causa, ma e’ finalizzata alla gestione dei patrimoni confiscati. In tale contesto, sorgono esigenze similari alla situazione del fallimento quanto alla interruzione dei rapporti pendenti. Solo in modo indiretto, quindi, si giunge ad un trattamento similare degli aventi causa nelle varie situazioni: la norma, invece, non ha affatto la finalita’ di trattare egualmente situazioni diverse per cui non viola il principio costituzionale invocato.
Il quinto motivo enumera una serie di presunte violazioni di principi costituzionali limitandosi, pero’, alla mera asserzione e senza sviluppare alcun argomento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Leave a Reply