SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

SENTENZA 19 marzo 2012 10717

Ritenuto in fatto

 

1. Il Giudice di Pace di Asti, con sentenza del 16 febbraio 2010 dichiarava P.L. responsabile del reato di cui all’art. 590 cod. pen., in relazione alle lesioni personali provocate alla minore F.E., per avere omesso di predisporre un adeguato servizio di assistenza con riferimento alla vasca con acquascivolo destinata alla fruizione dei bambini di età inferiore a dodici anni, facente parte dell’impianto (omissis). Il giudicante condannava l’imputato alla pena di Euro 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore di F.A. , padre della minore infortunata, liquidati in Euro 8.000,00, oltre alle spese di costituzione.

2. Il Tribunale di Asti, con sentenza in data 28 aprile 2011, confermava la sentenza resa dal primo giudice e condannava l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.

3. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione P.L. , a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale.

La parte rileva che la sentenza impugnata non svolge adeguata motivazione, in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e che incorre in violazione di legge. L’esponente ritiene che il Tribunale abbia effettuato una errata ricostruzione dell’episodio, rispetto a quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Osserva che, nella impugnata sentenza, si sostiene che la piccola E. , risalendo in senso contrario alla pendenza lo scivolo della piscina sarebbe stata urtata sulle gambe da altra bambina; e che a causa di tale urto E. sarebbe caduta, provocandosi la frattura degli incisivi superiori colpendo il fondo dello scivolo. Il deducente ritiene che tale ricostruzione fattuale sia avulsa da quanto emerso nel corso del dibattimento, atteso che F.A. , padre della bambina infortunata, ebbe a riferire che E. aveva raccontato che, mentre scendeva “a pancia sotto”, una sua amica la aveva tirata per una gamba. L’esponente ritiene che F. , risentito nel corso del giudizio di appello, ebbe sostanzialmente a confermare tale versione del fatto.

Il ricorrente considera poi che il Tribunale non ha ritenuto veritiera la versione dell’accaduto fornita dall’imputato, sulla base della deposizione resa dalla teste Pe.An. , la quale ha negato che sia stata la propria figlia a tirare per una gamba E. . Osserva che la predetta dichiarante, nel corso delle indagini preliminari, aveva riferito di non aver potuto assistere direttamente all’incidente, poiché si trovava girata di spalle. E si duole dell’apprezzamento del compendio probatorio effettuato da parte del Tribunale, pure a fronte delle contestazioni elevate alla Pe. in corso di dibattimento. Il ricorrente considera che il Tribunale ha ritenuto dubbia la circostanza che presso l’impianto fossero apposti cartelli ove era indicato che i minori potevano accedere agli scivoli solo sotto la responsabilità dei genitori.

Il deducente assume che il Tribunale non abbia esaminato la prospettazione alternativa sulla dinamica del sinistro, in base alla quale E. si infortunò perché tirata per una gamba da una compagna di giochi.

Sotto altro aspetto, parte ricorrente rileva che il Tribunale: ha sostenuto che l’attività di vigilanza non fosse delegabile; ha illogicamente affermato che la mancata contestazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen., è evenienza priva di rilevanza processuale, in ordine alla corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, tenuto conto del tenore dell’imputazione; ed ha errato nel ritenere che anche nelle vasche per bambini con acqua di altezza da 30 a 50 centimetri, dotate di scivoli, possa svolgersi attività natatoria e che pertanto sia necessario apprestare misure di sicurezza contro il rischio di annegamenti.

L’esponente considera poi che erroneamente il Tribunale ha sostenuto che P. versasse in posizione di garanzia; che sarebbe stato necessario predisporre la presenza di un addetto alla sicurezza; e che ove vi fosse stato un addetto alla sicurezza l’evento non si sarebbe verificato. Al riguardo, la parte osserva che nelle piscine pubbliche occorre unicamente garantire un servizio di assistenza ai bagnanti e rileva che tale servizio era stato effettivamente predisposto. E rileva che non sussiste alcuna posizione di garanzia rispetto alle attività ludiche svolte dai frequentatori dell’impianto. Osserva, inoltre, che non sussiste il nesso di causalità tra la dedotta carenza di vigilanza e l’evento verificatosi; ciò in quanto l’infortunio avvenne in pochi istanti ed un assistente a bordo vasca, ove presente, non avrebbe avuto il tempo di intervenire. Sul punto, l’esponente ritiene che la motivazione della sentenza impugnata risulti carente, atteso che il Tribunale si è limitato ad affermare che la presenza di un addetto alla sicurezza avrebbe certamente impedito il verificarsi dell’evento.

4. La parte civile ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

 

Considerato in diritto

 

5. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

5.1 Con riguardo alle doglianze afferenti alla ricostruzione del sinistro effettuata dai giudici di merito, si osserva che la parte deduce censure che si pongono al limite della inammissibilità, risolvendosi nella mera rilettura alternativa dell’intero compendio probatorio, siccome apprezzato dai giudici di primo e secondo grado; e, come noto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure, che pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Del resto, il Tribunale, nell’esaminare le ragioni di doglianza dedotte con l’atto di appello, ha rilevato, secondo un conferente percorso logico argomentativo, immune da fratture logiche, che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato non trovava riscontro nelle emergenze di causa. Con specifico riguardo alla dinamica del sinistro, il giudicante ha censito il compendio probatorio, soffermandosi sulla deposizione resa dalla teste Pe. . Il Tribunale, invero, dopo avere sottoposto la dichiarante a vaglio critico di attendibilità ed avere osservato che la donna non appariva portatrice di alcun interesse rispetto ai fatti di causa, ha osservato che la Pe. aveva riferito di avere visto la piccola E. mentre risaliva, in senso contrario alta pendenza, lo scivolo della piscina, anziché dalla parte delle scale; e che, nel frangente, un’altra bambina era scesa dallo scivolo, così causando l’impatto con il corpo di E. . Oltre a ciò, il Tribunale ha considerato che la deposizione “de relato” resa da A..F. , sulla base del racconto effettuato dalla piccola parte offesa, era risultata priva di contraddizioni.

5.2 Si analizza ora il motivo di censura con il quale la parte deduce il difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza; l’esponente considera che la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen., non richiamata nel capo di imputazione, è stata illegittimamente posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Il rilievo non ha pregio.

Invero, come evidenziato dal Tribunale di Asti, la norma dalla quale deriva la responsabilità dell’imputato, indicata nel capo di imputazione, è quella di cui all’art. 590, cod. pen., da porre in relazione all’art. 40, comma 2, cod. pen., atteso che al P. si contesta, quale responsabile dell’impianto (OMISSIS) , di avere “omesso” di predisporre un adeguato servizio di assistenza e di avere così cagionato alla minore F.E. le lesioni personali consistite nella rottura degli incisivi superiori.

La valutazione effettuata dal Tribunale risulta del tutto coerente rispetto al tenore della contestazione mossa al P. . Ed invero, l’imputazione elevata al prevenuto è costruita in applicazione dei principi che regolano la causalità omissiva, ancorché nel capo di imputazione non venga espressamente richiamato l’art. 40, comma 2, cod. pen.. Segnatamente, la condotta omissiva, data dalla mancata predisposizione di un servizio di assistenza rispetto alla vasca dotata di acquascivolo – secondo la prospettazione accusatoria – risulta indicata quale fattore negativo di innesco della sequenza causale che ha prodotto l’evento lesivo in danno della parte offesa; ciò in quanto, la minore si infortunò salendo al contrario su uno scivolo della vasca e la predisposizione di un adeguato servizio di assistenza, in predicato d’accusa, avrebbe Impedito l’uso improprio della struttura e dello scivolo da parte della giovane utente.

Le considerazioni ora svolte evidenziano che non sussiste alcun difetto di correlazione tra il fatto come contestato e quello ritenuto dai giudici di merito. È poi appena il caso di osservare che la Corte regolatrice ha chiarito che l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: ciò in quanto la nozione strutturale di “fatto” contenuta negli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10103 del 15/01/2007, dep. 09/03/2007, Rv. 236099). E non appare revocabile in dubbio che, nel presente procedimento, la difesa si sia incentrata proprio sulla condotta omissiva sopra richiamata, individuata, in assunto accusatorio, nella mancata predisposizione di un servizio di assistenza, in riferimento alle lesioni riportate da una utente della piscina.

5.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale, in punto di fatto, ha rilevato che la presenza dei cartelli, alla data del sinistro, riportanti l’indicazione relativa alla necessità che i minori fossero accompagnati dai genitori, non era risultata inequivocamente accertata. Il giudicante ha considerato che l’eventuale presenza dei predetti cartelli non avrebbe, comunque, traslato l’obbligo di vigilanza e la conseguente posizione di garanzia; ed ha considerato che, nel caso, sarebbe stato necessario predisporre un servizio di vigilanza e controllo, connesso all’uso della struttura da parte dei bambini. Oltre a ciò, il Tribunale ha specificamente rilevato che la presenza di un addetto alla sicurezza avrebbe evitato l’evento, giacché la bambina che risaliva lo scivolo in senso contrario rispetto alla pendenza sarebbe stata immediatamente fermata dall’addetto alla sicurezza; e si osserva che il giudicante ha sviluppato un percorso argomentativo sulla valenza impeditiva della condotta attesa – la predisposizione di un servizio di vigilanza – del tutto conferente rispetto alla dinamica del sinistro di cui si tratta, ingenerato dalla descritta condotta imprudente posta in essere dalla stessa parte offesa.

5.3.1 Orbene, deve rilevarsi che le vantazione effettuata dal Tribunale, circa la sussistenza dell’obbligo di predisporre un servizio di assistenza ai fruitori della vasca con acquascivolo da parte del P. ed in ordine alla assenza di effetti liberatori discendenti dalla eventuale predisposizione di cartelli riportanti l’indicazione relativa alla necessità che i minori fossero accompagnati dai genitori, risulta del tutto conforme all’insegnamento espresso, in materia, dalla Corte regolatrice.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che il responsabile dell’impianto ove è presente una piscina è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati e che detta posizione non viene meno attraverso il contratto stipulato con l’utente del servizio, nemmeno in relazione a quei pericoli connessi ad un utilizzo non corretto degli impianti di cui si tratta (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45698 del 22/10/2008, dep. 10/12/2008, Rv. 241760).

5.4 Ciò premesso, deve evidenziarsi che l’assunto difensivo, volto a circoscrivere l’ambito funzionale della posizione di garanzia ricoperta dal responsabile dell’impianto (OMISSIS) , ai soli rischi connessi alla attività natatoria, non può essere condiviso. Invero, il predetto rilievo contraddice il fondamento stesso della nozione di posizione di garanzia come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che il garante si definisce come il soggetto titolare dell’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo che possa accadere nella sfera del soggetto garantito; che il fondamento della “teoria del garante” deve cogliersi nello speciale vincolo di tutela, nella “relazione protettiva”, che lega il garante ad un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare dello stesso bene – il c.d. garantito – sia incapace proteggere autonomamente il bene di cui si tratta; e che il paradigma sostanziale che genera le posizioni di garanzia si coglie nella relazione di dipendenza a contenuto protettivo, finalizzata a garantire una tutela rafforzata di determinati beni, stante l’incapacità dei loro titolari di proteggerli adeguatamente (Cass. Sezione 4, sentenza n. 4793 del 6.12.1990, dep. 29.04.1991, Rv. 191792).

Applicando i principi ora richiamati al caso di specie, non è chi non veda che l’obbligo impeditivo che grava sul titolare di un impianto sportivo non può che riguardare l’incolumità degli utenti, rispetto a tutti i rischi derivanti dalla fruizione dei servizi prestati dalla struttura, comprese le vasche dotate di scivolo. E deve pure osservarsi che la Corte regolatrice ha affermato che non può ritenersi assolto l’obbligo protettivo riferibile al responsabile dell’impianto dotato di piscina, connesso alla posizione di garanzia in concreto ricoperta, in virtù dell’affidamento sull’osservanza del regolamento della piscina da parte degli utenti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45698 del 22/10/2008, dep. 10/12/2008, Rv. 241759).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alfa rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *