In caso di frazionamento della proprieta’ di un edificio, a seguito del trasferimento, dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unita’ immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso: cio’ sempre che il contrario non risulti dal titolo, che ben puo’ essere costituito, come nella specie, da un testamento, ove questo, cioe’, dimostri una chiara ed univoca volonta’ di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprieta’ di dette parti e di escluderne gli altri .
Il lastrico solare, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., e’ oggetto di proprieta’ comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio, ove, appunto, non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 10 aprile 2017, n. 9227
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26103/2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1307/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente (OMISSIS) impugna, articolando quattro motivi di ricorso, la sentenza 17 settembre 2014, n. 1307/2014, della Corte d’Appello di Catanzaro che, rigettando l’appello principale proposto dalla stessa ricorrente avverso la sentenza 6 febbraio 2006, n. 482/2006, del Tribunale di Crotone, aveva affermato che il lastrico solare posto al di sopra delle abitazioni di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) non fosse di proprieta’ comune a costoro, ma di esclusiva proprieta’ di (OMISSIS). La Corte di Catanzaro ha evidenziato come il condominio dell’edificio di (OMISSIS) fosse sorto in conseguenza del testamento olografo, datato 3 aprile 1991 e pubblicato il 24 maggio 1993, dell’originario unico proprietario di esso, (OMISSIS), il quale aveva assegnato a ciascuno dei tre figli (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) una distinta pozione immobiliare, ed in particolare ad (OMISSIS) il bene individuato come “l’area sovrastante il primo piano dove io abito”. La Corte d’Appello ha inteso in tale espressione compresa nell’assegnazione esclusiva ad (OMISSIS) altresi’ il lastrico solare sovrastante l’appartamento sito al secondo piano, attribuito alla stessa figlia; ha quindi escluso che emergesse un’intenzione del testatore di assegnare ai suoi eredi porzioni immobiliari di egual valore, e che a nulla rilevasse la dedotta abusivita’ dell’appartamento, peraltro rimasta sprovvista di prova. Da cio’ anche la validita’ del successivo atto di trasferimento del lastrico del 28 gennaio 2003 da (OMISSIS) a (OMISSIS) e (OMISSIS). Rimangono intimati, senza svolgere attivita’ difensive, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce “erronea interpretazione degli articoli 1117 c. c. in combinazione con le norme che afferiscono quelle la successione testamentaria, e/o falsa applicazione delle medesime norme”.
Il secondo motivo deduce la “conseguente erronea applicazione delle norme che attengono i canoni ermeneutici di interpretazione giuridica dei contratti e delle disposizioni testamentarie, con particolare riferimento alle norme riguardanti altresi’ l’interpretazione giuridica dei contratti e delle disposizioni testamentarie”.
Il terzo motivo deduce erronea e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..
Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (con riferimento alle “prove portate nel processo e i fatti concreti ai quali le stesse hanno cercato di dare corposita’ e concretezza”).
Ritenuto che il ricorso proposto da (OMISSIS) potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I quattro motivi sono tutti in parte inammissibili e comunque infondati.
Innanzitutto, il motivo del ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme (nella specie, alle norme che afferiscono alla successione testamentaria, o che attengono ai canoni di interpretazione dei contratti e delle disposizioni testamentarie) e’ inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (Cass. sez. un., Sentenza n. 17555 del 18/07/2013). Il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, agli effetti dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina. La ricorrente, piuttosto, tenta di argomentare non un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da determinate norme di legge, quanto l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta sulla scorta delle risultanze di causa, questione inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, soltanto per omesso esame di fatto decisivo e controverso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In ogni caso, non e’ errata l’applicazione dell’articolo 1117 c.c., fatta dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
In caso di frazionamento della proprieta’ di un edificio, a seguito del trasferimento, dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unita’ immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso: cio’ sempre che il contrario non risulti dal titolo, che ben puo’ essere costituito, come nella specie, da un testamento, ove questo, cioe’, dimostri una chiara ed univoca volonta’ di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprieta’ di dette parti e di escluderne gli altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16292 del 19/11/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 27/06/1969).
Il lastrico solare, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., e’ oggetto di proprieta’ comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio, ove, appunto, non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo.
La Corte d’Appello ha escluso la presunzione di proprieta’ comune del lastrico solare ex articolo 1117 c.c., ritenendo che l’attribuzione fatta dal testatore (OMISSIS) all’erede (OMISSIS) dell'”area sovrastante il primo piano dove io abito” fosse comprensiva del lastrico solare sovrastante l’appartamento sito al secondo piano, attribuito alla stessa, ed ha percio’ supposto che dal titolo che segnava la nascita del condominio emergesse un elemento testuale che negava l’esistenza di un diritto di comunione sul lastrico. E’ noto, del resto, che lo spazio sovrastante il suolo o una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprieta’, ma configura la mera proiezione verso l’alto delle suddette entita’ immobiliari e, formalmente, la possibilita’ di svolgimento delle facolta’ inerenti al diritto dominicale sulle medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25965 del 23/12/2015, non massimata). La qualificazione operata dalla Corte di merito ha ravvisato nell’espressione della volonta’ testamentaria l’intenzione di assegnare a (OMISSIS) anche la proprieta’ autonoma dell’area solare di calpestio. E l’indagine diretta a stabilire, attraverso l’interpretazione dei titoli d’acquisto, se sia o meno applicabile, ad un determinato bene, la presunzione di comproprieta’ di cui all’articolo 1117 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto spettante alle prerogative esclusive del giudice di merito, rimanendo incensurabile in sede di legittimita’ se non per eventuali vizi di motivazione della sentenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40 del 07/01/1978; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3084 del 03/09/1976).
E’ poi inammissibile la denuncia di violazione dell’articolo 115 c.p.c., la quale puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Cosi’ come la violazione dell’articolo 116 c.p.c., e’ denunciabile per cassazione soltanto quale vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, allorche’ il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).
La censura ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e’, infine, del pari inammissibile, alla luce della riformulazione di tale norma introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, rimanendo il ricorrente onerato, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cosi’ Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Il ricorso va percio’ rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto attivita’ difensive gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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