Legittima la misura cautelare personale nei casi di reati di concorso in turbativa d’asta e falso in atti pubblici quando sussista il pericolo di reiterare il reato in base ai parametri di concretezza ed attualità.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 21 marzo 2017, n. 13863
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/11/2016 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) in sost.ne dell’Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como avverso la ordinanza emessa il 16.9.2016 dal GIP del Tribunale di Como con la quale e’ stata revocata a (OMISSIS) la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli in relazione ai reati di concorso in turbativa d’asta e falso in atti pubblici, disponendo nei confronti del predetto la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di dirigente della pubblica amministrazione per la durata di mesi dieci.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del (OMISSIS) deducendo:
2.1. Violazione degli articoli 310 e 127 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 597 c.p.p. avendo il Tribunale accolto – pur parzialmente – il gravame proposto dal P.M. sulla base di elementi nuovi introdotti tardivamente ed in violazione del principio del “tantum devolutum quantum appellatum”. In particolare, a fronte di un gravame limitato alla sola esigenza cautelare di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), il P.M. con memoria ed allegata annotazione di P.G. depositata il 5.11.2016 estendeva il thema decidendum anche all’esigenza cautelare di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera a). Alla eccezione difensiva del mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 127 c.p.p. e del principio della devoluzione, il Tribunale ha opposto un diniego sulla base di una generica considerazione circa la ampia consultazione da parte della difesa di tali allegazioni, ponendo a base della decisione tali elementi nuovi.
2.2. Violazione dell’articolo 274 c.p.p., lettera a) e c) e articolo 292 c.p.p. e mancanza della motivazione con riferimento al richiamo all’ordinanza emessa nei confronti di altro soggetto (OMISSIS), provvedimento non noto ne’ conoscibile da parte del ricorrente, il cui procedimento e’ diverso e distinto da quello riguardante il ricorrente, oltreche’ pendente in fase diversa. Inoltre, il provvedimento impugnato considera rilevanti condotte e ruoli di soggetti terzi – la (OMISSIS) e la (OMISSIS) – del tutto estranei alla posizione del ricorrente, ai fini della ritenuta permanenza delle esigenze cautelari. In particolare risulta la mancata analisi delle specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede con riferimento a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinita’ della prova. Quanto al pericolo di recidiva, risulterebbe omessa la considerazione di condotte attuali e concrete che potessero essere sintomatiche del pericolo in questione, fondandosi le relative conclusioni su mere congetture.
2.3. Con memoria difensiva, con riferimento al predetto secondo motivo, si ribadisce l’assenza di indicazioni che coinvolgono il ricorrente e si evidenzia l’assenza di posizione all’interno dell’amministrazione comunale, essendo in congedo ordinario sino al 1.6.2017, considerandosi la fase dibattimentale in cui versa il procedimento tale per cui risulterebbe una mera congettura il turbamento della acquisizione probatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il primo motivo e’ infondato.
2.1. Nel procedimento conseguente all’appello proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, e’ legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell’ambito dei confini segnati dal “devolutum”, quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilita’ della misura cautelare richiesta (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227357); inoltre, e’ stato condivisibilmente affermato che nella procedura di appello cautelare l’utilizzabilita’ degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell’articolo 127 c.p.p., comma 2, e’ subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava piu’ alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale (Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serrallegeri e altro, Rv. 248711).
2.2. Pertanto, il Tribunale ha correttamente rigettato la eccezione difensiva sul rilievo della natura ordinatoria del termine previsto dall’articolo 127 c.p.p., comma 2, ed ha considerato che le parti avevano potuto ampiamente consultare prima della udienza la memoria depositata dal P.M..
2.3. Anche la dedotta violazione del principio devolutivo e’ infondata.
2.4. Il Tribunale ha, infatti, correttamente escluso l’eccepito vizio di ultrapetizione richiamando Sez. 1, n. 19992 del 29/04/2010, Brega Massone, Rv. 247615, secondo la quale il giudice dell’appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di la’ delle specifiche esigenze che nell’atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione. Questo Collegio condivide tale arresto che ha chiarito che nelle impugnazioni incidentali de liberate il punto della decisione e’ costituito dal periculum libertatis, inscindibilmente e globalmente inteso, quali che siano le specifiche esigenze tipizzate dall’articolo 274 c.p.p. di cui nella specie si supponga la probabile lesione. Per integrare la nozione giuridica di punto non basta, infatti, la autonomia concettuale della relativa quaestio juris vel facti (in relazione a deduzioni in fatto e/o argomentazioni in diritto sviluppate); occorre, bensi’, che la questione si traduca in una precisa statuizione, scandita nel dispositivo e dotata di autonoma rilevanza. Eppero’, in tema di esigenze cautelari, importa esclusivamente, a tale riguardo, se ricorra (almeno) alcuna di esse (cosi’ da consentire la applicazione o la prosecuzione della misura) ovvero nessuna (cosi’ da ostare alla applicazione della misura o da imporne la revoca); mentre non hanno rilevanza i profili quantitativo (sussistenza di una sola esigenza o concorso di piu’ esigenze) e qualitativo (ricorrenza di una della previsioni dell’articolo 274 c.p.p. piuttosto che di una altra), in quanto le suddette alternative non hanno veruna influenza sul dispositivo.
3. Il secondo motivo e’ infondato, quando non proposto per ragioni non consentite allorquando prospetta una rivalutazione in fatto.
3.1. Innanzitutto, risultano trasfuse nel provvedimento (v. pg. 11 e sg.) le ragioni rilevanti fatte proprie dal Tribunale in relazione alla condotta tenuta dalla (OMISSIS) a seguito delle perquisizioni effettuate in data 11 gennaio 2016 laddove ella aveva interloquito con i testi convocati dall’autorita’ giudiziaria prima della loro audizione nonche’ al fine di acquisire informazioni dalle persone sentite in ordine alle indagini in corso al fine di predisporre una linea difensiva con i correi.
3.2. Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosita’ sociale dell’incolpato non e’ di per se’ impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validita’ di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, la’ dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell’agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223).
3.3. Ritiene la Corte che, ponendosi nell’alveo di legittimita’ richiamato, non illogicamente il Tribunale ha individuato la sussistenza delle esigenze cautelari secondo i parametri di concretezza ed attualita’ richiesti dalla norma come novellata. A tal proposito il Tribunale ha collegato – non illogicamente – le emergenze richiamate a carico della (OMISSIS) con i rapporti tenuti dalla predetta con il ricorrente e con il (OMISSIS) al fine della adozione di strategie difensive comuni, donde l’attualita’ del rischio che – permanendo il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nell’esercizio delle loro funzioni all’interno del Comune di Conio – gli stessi potessero riuscire ad inquinare le indagini: considerando, al tal fine, almeno la concreta possibilita’ di falsificazione di atti per allontanare da se’ ogni responsabilita’ in ordine all’appalto “paratie”. Ne’, ancora, si presta a censure di legittimita’ la triplice considerazione – al fine di giustificare il perdurante contesto nell’ambito del quale sono maturate le gravi condotte illecite – della posizione della (OMISSIS) all’interno dell’Ufficio da lei diretto rispetto alle decisioni da assumere in ordine alla vicenda processuale, della riammissione in servizio del ricorrente e del (OMISSIS) dopo la revoca della misura cautelare domiciliare e, infine, della nuova posizione assunta dalla coimputata del ricorrente e del (OMISSIS), (OMISSIS) – passata da segretario generale del Comune di Como a segretario generale della Provincia di Como – ente chiamato a controllare l’opera pubblica in questione. Di qui l’ineccepibile giudizio di pericolosita’ a carico del ricorrente soggettivamente ed oggettivamente giustificata.
3.4. Inammissibile e’ la allegazione, proposta con la memoria depositata, del fatto relativo al congedo ordinario del ricorrente che non risulta sottoposto al giudice di merito, come pure la pur generica contestuale considerazione sulla fase processuale in cui versa il procedimento.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..
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