Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 16 marzo 2017, n. 12799

Non è sufficiente, ai fini della sussistenza del reato di stalking, il ritenere solo “verosimile” uno stato di costante apprensione della vittima poiché, anche a livello indiziario, il predetto stato può essere ritenuto tale solo sulla scorta di specifici e chiari elementi necessitanti una univoca individuazione e valutazione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 16 marzo 2017, n. 12799

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. CATENA Rossell – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso l’ordinanza emessa in data 25/11/2016 dal Tribunale del Riesame di Potenza con cui, in accoglimento del ricorso ex articolo 310 c.p.p., presentato dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa in data 08/08/2016 – con cui il Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese o, in subordine, del divieto di dimora nei confronti del (OMISSIS) e di (OMISSIS) in relazione ai delitti di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articoli 110, 610 e 612 bis c.p., applicava ai ricorrenti la misura del divieto di dimora in relazione al delitto di cui all’articolo 612 bis c.p.;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito per gli indagati ricorrenti l’Avv.to (OMISSIS), difensore di fiducia, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Potenza, in accoglimento del ricorso ex articolo 310 c.p.p., presentato dal pubblico ministero avverso l’ordinanza in data 08/08/2016 – con cui il Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese o, in subordine, del divieto di dimora nei confronti del (OMISSIS) e di (OMISSIS) in relazione ai delitti di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articoli 110, 610 e 612 bis c.p. – applicava ai predetti indagati la misura del divieto di dimora nel comune di (OMISSIS) in riferimento al delitto di cui all’articolo 612 bis c.p.;

2. Il (OMISSIS) e la (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), in data 05/12/2016, ricorrono per:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 612 bis c.p., in quanto la condotta dei ricorrenti non avrebbe causato alcuno stato di ansia o paura ne’ alcun timore nelle persone offese, che non avrebbero neanche modificato le loro abitudini di vita, essendo la vicenda riconducibile solo a dissidi tra vicini, non sussistendo alcuna certificazione medica a riscontro delle dichiarazioni dei denuncianti, che avrebbero sempre tenuto una condotta oppositiva a quella degli indagati, non mostrandosi affatto intimiditi, come dimostrato anche dalle s.i.t. agli atti, che avrebbero, al contrario, descritto un quadro di reciproci contrasti; mancherebbero, quindi, gli elementi costitutivi della fattispecie, essendo stati i ricorrenti animati solo dalla volonta’ di tutelare il loro diritto di proprieta’;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 15 e 393 c.p., articolo 274 c.p.p., lettera c), articolo 280 c.p.p., non comprendendosi come il Tribunale, esclusa la configurabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 610 c.p., abbia poi ritenuto sussistente quella di cui all’articolo 612 bis c.p., dovendo essere i fatti ricondotti alla ipotesi di cui all’articolo 393 c.p., come gia’ ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari e dallo stesso Tribunale del Riesame, con conseguente inapplicabilita’ della misura in considerazione dei limiti edittali di pena della suddetta fattispecie;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 274 e 283 c.p.p., articolo 292 c.p.p., lettera c), risultando insussistenti le esigenze cautelari ex articolo 274 c.p.p., lettera c), non risiedendo le persone offese alla via San Lorenzo; il tempo prolungato di perduranza dei dissidi tra i due nuclei familiari, inoltre, evidenzierebbe l’assenza di episodi gravi, con particolare riferimento alla (OMISSIS), coinvolta nella vicenda solo in quanto moglie del (OMISSIS);

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 275 e 277 c.p.p., articolo 283 c.p.p., comma 4, articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), per la sproporzione della misura, atteso che le persone offese non risiedono nelle vicinanze dell’abitazione degli indagati, con conseguente compromissione del diritto di abitazione degli indagati, entrambi incensurati;

2.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 292 c.p.p., comma 2 ter, articolo 358 c.p.p., in relazione all’omessa considerazione degli elementi favorevoli agli indagati, con particolare riferimento alle s.i.t. rese dai vicini di casa degli indagati ed all’omesso svolgimento di attivita’ di indagine in relazione a vicende in cui i predetti risulterebbero persone offese;

2.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 127, 309, 310 e 311 c.p.p., non essendo stata mai notificata ai ricorrenti l’ordinanza impugnata.

3. Con motivi aggiunti, ex articolo 611 c.p.p., la difesa ha inoltre ravvisato:

3.1. vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all’articolo 612 bis c.p., non essendo stata alla (OMISSIS) contestata alcuna specifica condotta, ed essendo l’ordinanza impugnata del tutto carente anche sotto l’aspetto delle esigenze cautelari per detta indagata;

3.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sia in quanto emergerebbe chiaramente che il (OMISSIS) non si fosse mai spinto al di fuori della sua proprieta’, a tutela della quale egli avrebbe sempre agito, con finalita’ esclusivamente difensive;

3.3. vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione alla sproporzione della misura adottata ed all’assenza di esigenze specialpreventive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e va, pertanto, accolto, nei termini di seguito specificati. Premesso che risulta come entrambi i ricorrenti abbiano personalmente sottoscritto il ricorso per cassazione, il che rende del tutto irrilevante la circostanza che ad essi sia stata o meno notificato l’impugnato provvedimento, avendone gli stessi, evidentemente, avuto piena conoscenza, va evidenziata la lacunosita’ e la contraddittorieta’ del provvedimento impugnato gli aspetti in seguito individuati.

Il Tribunale del Riesame, anzitutto, ha riferito che il Giudice per le indagini preliminari avesse qualificato la condotta ai sensi dell’articolo 393 c.p., escludendo la possibilita’ di configurare le fattispecie di cui agli articoli 610 e 612 bis c.p., ed ha quindi descritto la vicenda riferendo le minacce e le angherie a cui i querelanti avevano riferito di essere sottoposti, con denuncia del 30/05/2016.

Tuttavia, in ordine alla sussistenza degli elementi di cui all’articolo 612 bis c.p., non puo’ non rilevarsi come veramente poche e generiche siano le affermazioni in cui si sostanza la motivazione del provvedimento impugnato. Esso, in particolare, si limita ad un apodittico riferimento ad uno “stato di tensione e disagio psicologico” non meglio specificato, richiamando la querela del 09/12/2011, il cui contenuto non e’ neanche sinteticamente illustrato. Inoltre, alla pag. 7 del provvedimento si afferma che le persone offese subissero vessazioni e soprusi tali da determinare “verosimilmente” uno stato di costante apprensione oggettivamente sussistente. A parte la considerazione che non viene neanche individuata la fonte di tale affermazione, va rilevato che appare evidentemente contraddittoria la motivazione in cui si qualifica come “verosimile” uno stato di costante apprensione che, ai fini della sussistenza del reato, ancorche’ a livello indiziario, deve essere ritenuto sussistente sulla scorta di specifici e chiari elementi necessitanti una univoca individuazione e valutazione. Cio’ senza considerare che ai fini della possibilita’ di configurare la fattispecie di cui all’articolo 612 bis c.p., deve ricordarsi che uno degli eventi che, alternativamente, devono ravvisarsi come conseguenza della condotta delittuosa, sono individuati in uno stato di ansia o di paura gravi e perduranti che certamente dal punto di vista ontologico appaiono non assimilabili ad uno stato di semplice apprensione, per quanto costante – oppure in un fondato timore per la propria incolumita’ o in quella di familiari, ovvero, infine, in una alterazione delle proprie abitudini di vita, e nessuno dei due ultimi citati eventi risulta delineato.

Ne discende, pertanto, la necessita’ di rivalutare e specificare la sussistenza, nel caso, in esame, degli elementi costitutivi del delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., ferma restando la possibilita’, anch’essa da valutare nello specifico, che la condotta di cui all’articolo 393 c.p., concorra con quella di cui all’articolo 612 bis c.p., stante la diversita’ dell’oggettivita’ giuridica tutelata dalle due norme (Sez. 5, sentenza n. 54923 del 08/06/2016, Rv. 268408; Sez. 5, sentenza n. 20696 del 29/01/2016, Rv. 267148).

Il provvedimento annullato va, pertanto, rinviato al Tribunale di Potenza sezione Riesame, per nuovo esame sul punto, restando assorbite le ulteriori doglianze.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Potenza – sezione Riesame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *