SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
sentenza del 9 marzo 2012, n. 9281
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bolzano, sezione riesame, ha mantenuto il provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal GIP di detto Tribunale in data 30.11.2009, fino all’importo di Euro 3.329.723,30, disponendo la restituzione dei beni sequestrati in eccedenza.
Detta ordinanza era stata adottata a seguito della sentenza n. 24979/2011 di questa Corte (sez. 6^), con la quale era stato disposto annullamento con rinvio della precedente ordinanza di riesame emessa in data 7.10.2010 sempre con riferimento al citato provvedimento del GIP, la quale aveva revocato la misura imposta limitatamente alle violazioni commesse prima del 1.1.2008.
A sua volta, l’ordinanza del 7.10.2010 era stata adottata a seguito della sentenza n. 32478/2010 di questa Corte, con la quale era stato disposto annullamento con rinvio della precedente ordinanza di riesame emessa in data 23.12.2009 sempre con riferimento al citato provvedimento del GIP, la quale aveva confermato il sequestro.
Avverso detta pronunzia ricorrono D.B.L. e P. C., deducendo, in un primo motivo, violazione di legge (nell’art. 179 c.p.p., e art. 324 c.p.p., n. 6) per assenza di avviso agli imputati dalla fissazione dell’udienza, semplicemente comunicato in via verbale all’avv. Moccia, domiciliatario
nell’interesse degli imputati, all’udienza del 18.7.2011.
In un secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge (nell’art. 325 c.p.p., n. 1, e art. 125 c.p.p.) con riguardo all’entità dei valori fino alla concorrenza dei quali è stato mantenuto il sequestro, atteso che tali valori sarebbero stati determinati mantenendo nel computo dati relativi a periodi precedenti all’anno 2008, che avrebbero dovuto essere esclusi, e che una somma è stata duplicata nel computo.
2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Circa la prima doglianza, relativa all’assenza di avviso agli imputati sulla fissazione dell’udienza, è sufficiente rilevate che dall’esame del verbale dell’udienza del riesame in data 4.7.11 risulta che entrambi gli imputati odierni ricorrenti erano presenti, con ciò sanandosi ogni eventuale vizio inerente all’avviso della fissazione dell’udienza.
Circa la seconda doglianza, in relazione ai capi 16), 18), 22) e con riferimento al momento consumativo del reato, con riguardo ai documenti emessi e registrati nel 2007, questa Corte si è già pronunciata affermando che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione e non già nel precedente momento in cui detti documenti vengano registrati in contabilità; sicchè, se la dichiarazione è unica, unico è il reato commesso pur se i documenti utilizzati siano plurimi o abbiano diversi destinatari (Cass., sez. 3^, 12-01-2009, n. 626).
Poichè le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2007 devono essere presentate nell’anno 2008 e dunque in data di certo successiva all’1/1/08, la censura è infondata.
Quanto al capo 18) ed in relazione all’evasione I.V.A. relativa al periodo d’imposta 2009, l’importo da prende?in considerazione è quello di Euro 876.458,76 e non già quello inferiore di Euro 516.459,90 (pari alla somma massima compensabile nell’anno ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1) come sostenuto dagli imputati, atteso che l’imposta portata dalle fatture di acquisto ma relative ad operazioni inesistenti ed esposta nelle dichiarazioni (ossia Euro 876.458,76) costituisce credito per l’impresa verso l’erario che – oltre ad essere compensabile nell’esercizio successivo a quello in cui detto credito è sorto nei limiti legali di Euro 516.459,90 – può essere compensato negli esercizi successivi o detratto in occasione delle liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali.
Per tal motivo il capitale sottoposto a sequestro corrispondente all’IVA portata dalle
fatture relative alle operazioni inesistenti non può essere contenuto in quello massimo compensabile nell’anno fiscale. Quanto al capo 19), criticato in relazione al capo 16), deve rilevarsi quanto segue.
Nel capo 19) si contesta ai ricorrenti il reato di emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (reato previsto e punito dal D.Lgs. 10 marzo 2000, art. 8, n. 74); mentre al capo 16), per lo stesso importo, si contesta il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai soli ricorrenti (punito dall’art. 2 del medesimo D.Lgs.).
Orbene, l’art. 9 del D.Lgs. in esame, rubricato “Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” così dispone: “1. In deroga all’art. 110 c.p.: a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 8” Dunque, in ragione di tale norma, in deroga all’art. 110 c.p., l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è altresì punibile quale concorrente nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; di contro, chi presenta dichiarazioni fraudolente mediante l’utilizzo di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di dette fatture (o altri documenti).
Questa Corte di legittimità ha stabilito che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 c.p., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dal citato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14862 del 17/03/2010 Cc. (dep. 16/04/2010) Rv. 246967; conf., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25129 del 17/04/2008 Ud. (dep. 19/06/2008), Ferrara, Rv. 240545); aggiungendo che una diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducìbili alla previsione concorsuale in relazione all’emissione della documentazione fittizia senza successivamente utilizzare le fatture o gli altri documenti relativi a operazioni inesistenti per essere avvenuti gli accertamenti fiscali prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, poichè questi non potrebbe essere sanzionato nè a norma dell’art. 8, a titolo di concorso, nè a norma dell’art. 2, a titolo di tentativo (Cass., sez. 4^, 27-04-2011, n. 16550).
Tuttavia, nel caso di specie, le fatture in questione, che hanno determinato un’evasione d’imposta per l’anno 2008 di Euro 195.333,33 sembrano esser state effettivamente utilizzate in sede di dichiarazione: tant’è che ai ricorrenti sono contestate nel capo 16) relativo appunto alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti. Dunque, non ricorre l’ipotesi presa in esame a titolo di eccezione dalla citata giurisprudenza – ossia l’utilizzo non reale ma soltanto potenziale delle fatture nelle dichiarazioni – la quale soltanto consentirebbe la citata deroga alla disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9. 3. Ne discende, in conclusione, che il sequestro va confermato al netto della somma da ultimo indicata, ovverosia per Euro 3.134.389,97.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza, limitatamente al sequestro preventivo corrispondente alla somma di Euro 195.333,33.
Rigetta nel resto.
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