Grava sul datore di lavoro che eccepisce la risoluzione per mutuo consenso l’onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 29 marzo 2017, n. 8145
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21056/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO VACIRCA,giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1761/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2014 r.g.n. 9631/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
uditi gli Avvocati (OMISSIS).
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 12.3.14 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame della (OMISSIS) S.r.l. contro la sentenza n. 3184/11 del Tribunale capitolino che, accertata la natura subordinata anziche’ autonoma del rapporto di lavoro intercorso dal 1.2.02 fra detta societa’ e (OMISSIS), ha dichiarato il diritto di quest’ultima ad essere riammessa in servizio ed ha condannato la societa’ a pagarle le retribuzioni maturate dal 23.7.07.
Per la cassazione della sentenza ricorre la (OMISSIS) S.r.l. affidandosi a tre motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2735 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito maggiore rilevanza probatoria, in tema di qualificazione giuridica del rapporto, alle testimonianze anziche’ alla confessione resa dall’odierna controricorrente agli ispettori INPS in occasione d’una ispezione avvenuta presso i locali dell’azienda, confessione in cui aveva implicitamente ammesso la natura autonoma del rapporto.
1.2. Il motivo – benche’ ammissibile e procedibile (contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente) in quanto il documento su cui si basa e’ stato interamente trascritto in ricorso e ne e’ stata anche indicata l’esatta collocazione nell’incarto processuale – e’, nondimeno, infondato.
Lo e’ vuoi perche’ il tenore del documento (per come trascritto in ricorso) non afferma affatto quel che pretende la societa’ ricorrente, ma – anzi sostanzialmente conferma le allegazioni su cui si e’ basata la lavoratrice, vuoi perche’ – a monte – trascura che per sua stessa natura la confessione non ha ad oggetto opinioni o giudizi circa la qualificazione giuridica d’un dato rapporto (che spetta al giudice), ma solo fatti obiettivi (cfr. Cass. n. 21509/11; Cass. n. 3453/71).
2.1. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2094 e 2697 c.c. e articolo 409 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha omesso di considerare che l’onere probatorio della natura subordinata del rapporto incombe sulla lavoratrice, sicche’, in mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti in tal senso, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere per l’insussistenza del vincolo della subordinazione.
2.2. Il motivo e’, ancor prima che infondato, ininfluente ai fini del decidere, atteso che qualunque questione in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio in tanto si pone in quanto in sua applicazione sia stata emessa la sentenza a fronte di prove carenti o contraddittorie, non anche quando – come avvenuto nella vicenda processuale in oggetto – la causa sia stata decisa in base al positivo accertamento dei fatti allegati a sostegno della pretesa azionata.
Per il resto, le ulteriori considerazioni del ricorso circa le risultanze istruttorie e la loro valenza ne sollecitano sostanzialmente un rinnovato apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimita’.
3.1. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., in ordine alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso, visto il decorso del tempo e il generale comportamento tenuto dalla controricorrente dopo la scadenza del termine apposto all’originario contratto stipulato fra le parti.
3.2. Il motivo e’ infondato.
La giurisprudenza di questa S.C. – cui va data continuita’ – e’ ormai da tempo consolidata nello statuire che la mera inerzia del lavoratore fra la scadenza del termine e l’iniziativa giudiziaria (due anni, nel caso in esame) non e’ di per se’ sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Affinche’ possa configurarsi una tale risoluzione e’ invece necessario che sia accertata – sulla base di ulteriori e significative circostanze – una chiara e certa volonta’ comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 22489/16).
Afferma (fra le altre) Cass. n. 9583/2011 che grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze da cui ricavare la volonta’ chiara e certa delle parti di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro (v. ancora, ex aliis, Cass. 2.12.2002 n. 17070).
Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento (o la scadenza d’un termine illegittimamente apposto) e la relativa impugnazione giudiziale, ma e’ necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova e’ gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso).
4.1. In conclusione, il ricorso e’ da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis
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