Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 marzo 2017, n. 7075

In tema di ingiunzione di pagamento europea, i termini per la proposizione del riesame si identificano in quelli previsti dall’articolo 650 del Cpc e, dunque, nel termine previsto dall’ordinamento italiano per l’opposizione tempestiva del decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l’esecuzione, e in quello previsto dal terzo comma della stessa norma quando l’esecuzione si iniziata

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civile

sentenza 20 marzo 2017, n. 7075

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16221/2015 proposto da:

(OMISSIS) GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

uditi gli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine rilievo delle questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.

FATTI DELLA CAUSA

1. (OMISSIS) GmbH ha proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS) avverso la sentenza del 16 dicembre 2014, con la quale la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Udine dell’8 marzo 2012.

Con quella sentenza era stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame, proposta da essa ricorrente ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento CE n. 1896 del 2006, con riferimento all’ingiunzione di pagamento Europea (in prosieguo: IPE), richiesta al Tribunale di Udine dal (OMISSIS) ed ottenuta il 22 ottobre 2010 per l’importo complessivo di Euro 138.012,43. Somma asseritamente dovuta dalla ricorrente, quale corrispettivo per una prestazione d’opera professionale, consistita nella progettazione relativa alla costruzione di un edificio realizzato nella Repubblica Federale Austriaca e precisamente in (OMISSIS).

2. Come ragioni giustificative della richiesta di riesame la (OMISSIS) GmbH aveva dedotto la nullita’ della notificazione del decreto ingiuntivo per la mancata individuazione della sede legale della convenuta e per non essere stata rispettata la disciplina relativa alla notificazione all’estero dell’IPE, la nullita’ e/o inesistenza della notificazione sotto altri profili, ed inoltre il difetto di giurisdizione del giudice italiano sotto vari profili.

3. Il Tribunale di Udine, nella costituzione del (OMISSIS), dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, reputandola tardiva. Tanto perche’ alla sua proposizione trovava applicazione l’articolo 650 c.p.c. ed essa risultava introdotta oltre il termine previsto da tale norma.

4. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha ribadito la valutazione di inammissibilita’ del riesame per tardivita’, condividendo la tesi dell’applicabilita’ di quel termine.

5. Al ricorso per cassazione, che e’ affidato a sei motivi, il quinto dei quali inerisce a difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha resistito con controricorso l’intimato.

6. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame dell’eccezione relativa alla nullita’ della notifica per mancata individuazione della sede legale di (OMISSIS) GmbH”.

Vi si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi decisione sulla questione, relativa all’essere stata la notificazione dell’IPE effettuata presso un indirizzo non corrispondente alla sede legale della societa’ ricorrente, e vi si assume espressamente di voler riproporre la questione.

1.2. Il secondo motivo denuncia, sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame dell’eccezione relativa alla nullita’ della notifica per mancato rispetto della disciplina sulla notifica all’estero – mancata traduzione dell’atto”, dolendosi – pur con espressa affermazione che la questione sarebbe stata ritenuta assorbita – che la sentenza impugnata nulla abbia detto sulla nullita’ della notificazione dell’IPE, in quanto avvenuta in lingua italiana.

1.3. Il terzo motivo, anch’esso parametrato all’articolo 360 c.p.c., n. 5, fa valere “omesso esame dell’eccezione relativa alla inesistenza/nullita’ della notifica per carenza e/o deficienza della relazione di notifica” e nuovamente dichiara di voler riproporre tale questione, che viene prospettata adducendo che la relazione di notificazione non sarebbe stata tradotta in lingua tedesca ed avrebbe presentato deficienze, avendo identificato l’atto solo come “ricorso per emissione di decreto ingiuntivo Europeo”.

1.4. Nel quarto motivo, dedotto in via subordinata rispetto ai precedenti, pur dichiarandosi espressamente che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul punto per avere ritenuto decisiva la questione della tardivita’ della richiesta di riesame, si prospetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle norme sulla notificazione dell’IPE, di cui agli articoli 13 e 14 e ss. del Regolamento CE n. 1896 del 2006, in quanto discendente dai fatti di cui nei motivi precedenti si e’ lamentato l’omesso esame.

1.5. Il quinto motivo deduce testualmente, ai sensi del n. 1 dell’articolo 360 c.p.c., “difetto di giurisdizione – legge austriaca applicabile – prescrizione”, ma non vi si sostiene alcunche’ in punto di prescrizione, bensi’ vi si argomentano ragioni che, a dire della ricorrente, escludevano che l’IPE potesse essere emessa dal giudice italiano alla stregua del Regolamento CE del Consiglio n. 44 del 2001 e in base alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in quanto richiamata dalla L. n. 218 del 1995, articolo 57.

1.6. Con il sesto motivo, in fine, si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 del Regolamento CE n. 1896/2006 in relazione all’articolo 650 c.p.c.” e questa volta si impugna l’effettiva ratio decidendi della sentenza della corte triestina, svolgendo la tesi che non doveva applicarsi il termine di cui all’articolo 650 c.p.c..

2. I primi cinque motivi sono inammissibili, in quanto pongono questioni sulle quali la Corte territoriale non ha deciso, avendo ritenuto di condividere la decisione di primo grado riguardo al punto preliminare dell’inammissibilita’ della richiesta di riesame per la tardivita’ della sua proposizione.

Cio’, ha comportato, come del resto afferma la stessa sentenza impugnata (e come, peraltro, la stessa ricorrente dice nell’illustrare il secondo ed il quarto motivo), il loro assorbimento.

La decisione su dette questioni sarebbe stata possibile solo se il giudice d’appello avesse accolto l’appello ed avesse ritenuto ammissibile la richiesta di riesame.

Tanto vale anche riguardo al quinto motivo, che pone la questione di giurisdizione e che ha giustificato la rimessione del ricorso all’esame delle Sezioni Unite, giacche’ quella questione era stata dedotta come ragione di ingiustizia dell’IPE e come tale sarebbe stata scrutinabile solo se la richiesta di riesame fosse stata ammissibile.

2.1. Peraltro, con specifico riferimento al quinto motivo, si deve rilevare che, quando pure in questa sede si dovesse reputare erronea la valutazione di inammissibilita’ della richiesta di riesame, assumerebbe rilievo il fatto che l’ipotetica circostanza che l’IPE sia stata emessa da un giudice carente di giurisdizione non rappresenterebbe – come ha ritenuto, di recente, questa Corte (Cass., Sez. Un. n. 10799 del 2015) una ragione deducibile con la richiesta di riesame ed in particolare (non essendo nemmeno astrattamente riconducibile al paradigma del comma 1 dell’articolo 20 del Regolamento) ai sensi del comma 2 di tale norma.

3. L’unico motivo di ricorso esaminabile e’, dunque, il sesto ed e’ infondato, in quanto e’ da ritenere corretta la tesi, che entrambi i giudici di merito hanno fatto propria, cioe’ quella che la richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento n. 1896 del 2006, nel caso di specie, dovesse ritenersi soggetta al termine di cui all’articolo 650 c.p.c., nella specie non rispettato.

Questa tesi e’ stata sostenuta dalla corte territoriale muovendo dalla premessa che il regolamento comunitario, con il suo articolo 20, ammette il riesame “in casi eccezionali” e purche’ la parte “agisca tempestivamente”, ma non prevede un termine, a differenza di quello di trenta giorni, indicato dall’articolo 16, comma 2, per l’opposizione, per cosi’ dire, “ordinaria” all’ingiunzione, il quale, del resto, secondo la corte giuliana non potrebbe ritenersi applicabile al riesame, perche’ una simile conclusione sarebbe impedita dal principio per cui ubi lex voluit dixit.

Sulla base di tale premessa, la corte giuliana: a) ha rilevato che “nel dubbio, per fornire una soluzione che dia certezza del diritto, non puo’ che ricorrersi all’articolo 26 del regolamento, secondo il quale “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”, nonche’ all’articolo 29, che affida agli Stati membri la regolazione del procedimento di riesame.”; b) ha, conseguentemente, ritenuto applicabile il termine di cui all’articolo 650 c.p.c. e, pur concedendo che “si tratta di un termine assai ristretto, dati gli ostacoli logistici e linguistici nel caso di ingiunzione Europea”, ha concluso che si tratterebbe di un termine applicabile ad un mezzo di tutela, il riesame, ammesso in casi eccezionali ed ha soggiunto che esso sarebbe l’unico che garantirebbe “coerenza e certezza al sistema”.

3.1. Mette conto di rilevare che la motivazione espressa dalla corte territoriale, peraltro, non chiarisce expressis verbis se essa abbia inteso riferire l’applicabilita’ del termine di cui all’articolo 650 c.p.c. alla richiesta di riesame, tanto nelle ipotesi di cui al comma 1 quanto nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 20.

3.2. Inoltre, dalla lettura della motivazione non emerge alcuna individuazione dell’atto che avrebbe segnato il dies a quo del termine di cui all’articolo 650 c.p.c., comma 3, ma e’ chiaro che la corte territoriale ha ritenuto che un atto di quel genere, cioe’ un primo atto di esecuzione, vi fosse stato e, naturalmente, che vi fosse stato nell’ordinamento austriaco.

4. La critica alla tesi della sentenza impugnata e’ stata svolta dalla ricorrente con i seguenti argomenti:

aa) l’applicazione del termine di cui all’articolo 650 c.p.c. sulla base dell’articolo 26 del Regolamento e, quindi, il dare rilevanza al termine di dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione forzata, che nella specie aveva avuto corso presso il Tribunale di Innsbruck con deposito di una Executionsantrag, si sarebbe concretata in una soluzione, che non avrebbe considerato le marcate differenze fra la legislazione austriaca e quella italiana, in punto di attivita’ prodromica dell’inizio dell’esecuzione forzata;

bb) tali differenze sarebbero date dal fatto che, mentre il nostro ordinamento prevede che, per iniziare l’esecuzione forzata, e’ necessario notificare al debitore, oltre al titolo esecutivo, anche l’atto di precetto, il che consentirebbe al medesimo di avere “un’ulteriore possibilita’ di conoscenza della volonta’ esecutiva del creditore”, viceversa la legge austriaca sull’esecuzione (ExeKutionsordnung) non contemplerebbe “atti similari al nostro atto di precetto ed il procedimento esecutivo austriaco” sarebbe “profondamente diverso da quello italiano”, giacche’ in Austria, a seguito della richiesta del creditore di autorizzazione all’esecuzione (Executionsantrag), di cui non si deve dare avviso al debitore, il Giudice autorizza l’esecuzione con un’ordinanza, che viene successivamente comunicata al debitore, di modo che e’ solo con tale notifica che costui viene a conoscenza dell’esecuzione;

cc) che, anche avuto riguardo al principio affermato da Cass. n. 12155 del 1995 (erroneamente attribuita alle Sezioni Unite), circa l’identificazione, agli effetti del decorso del termine di cui all’articolo 650 c.p.c., dal “primo atto esecutivo”, inteso come atto “normalmente percepito e conosciuto dal debitore, (che) lo immette nell’effettiva condizione di valersi dell’indicato rimedio”, l’Executionsantrag non potrebbe essere identificato come tale, atteso che esso non viene notificato al debitore, onde soltanto la notifica dell’ordinanza giudiciale potrebbe meritare quella identificazione;

dd) la controparte avrebbe “confessato” (sic), come emergerebbe da una dichiarazione del legale del suo legale, indicata come doc. 10, che l’ordinanza del Tribunale di Innsbruck, autorizzativa dell’esecuzione era stata notificata il 17 maggio 2011, ma, a prescindere dal rilievo che con detta dichiarazione non avrebbe assolto all’onere di provare tale circostanza, in ogni caso bene si evidenzierebbe che la ricorrente avrebbe comunque avuto, anche a partire da quella data, un brevissimo lasso di tempo per reagire rispetto al momento del deposito del ricorso per riesame, avvenuto il 31 maggio 2011, e cio’ tanto piu’ perche’ all’ordinanza austriaca il titolo non era allegato e la conoscenza di esso si era potuta acquisire “solo a seguito di specifiche ricerche all’interno dei competenti uffici giudiziari”, tenuto che l’ordinamento austriaco non prevede ne’ la previa notifica del titolo esecutivo ne’ quella del precetto.

4.1. Per tali ragioni la scelta esegetica della corte territoriale sarebbe stata, ad avviso della ricorrente, erronea, ed inoltre si sarebbe risolta nell’attribuire al cittadino straniero oneri maggiori e piu’ gravosi di quelli a carico di un cittadino italiano, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Se ne fa derivare che il rinvio alla legge nazionale, di cui all’articolo 26 citato, evocato dalla corte giuliana, dovrebbe essere inteso solo come relativo al rito ed alla procedura di cui all’articolo 650 c.p.c. e non anche al termine da quella norma previsto.

Si sottolinea che nel breve termine di cui all’articolo 650 c.p.c. la ricorrente, senza avere avuto conoscenza del titolo per la nullita’ e irregolarita’ della sua notifica e senza avere avuto conoscenza della Executionsantrag, si sarebbe dovuta attivare, una volta ricevuta l’ordinanza di suo accoglimento da parte del giudice austriaco, per far tradurre il titolo esecutivo dall’italiano e rivolgesi ad un legale in Austria, il quale a sua volta si sarebbe dovuto rivolgere ad un collega italiano, per la redazione ed il deposito della richiesta di riesame.

Sulla base di tali argomenti si sostiene che sarebbe allora piu’ corretto individuare il termine in trenta giorni, come per l’ordinaria opposizione all’ingiunzione.

4.2. E’ opportuno rilevare che nemmeno la ricorrente precisa se la sua prospettazione riguardi oppure no tutte le ipotesi di riesame, cioe’ sia quelle di cui al comma 1, sia quelle di cui al comma 2.

4.3. Inoltre, e’ necessario osservare che parte ricorrente ragiona del termine di cui all’articolo 650 c.p.c. con esclusivo riferimento a quello di cui al terzo comma della norma, senza considerare che quella norma, in realta’, non lo prevede come unico termine per l’opposizione tardiva, ma lo considera solo come il termine ultimo, di chiusura, che opera qualora non debba invece operare il termine nella misura prevista per la proposizione dell’opposizione in via ordinaria.

Tale termine, invece, a norma della previsione dettata dal primo comma della norma in via implicita, opera, allorquando la conoscenza del decreto – per irregolarita’ della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore – non sia stata acquisita dall’ingiunto in un momento utile per proporre l’opposizione tempestivamente, cioe’ nel termine apparentemente decorso dalla notificazione, in modo da poterne beneficiare interamente in quanto decorrente da essa, ma, tuttavia, sia stata acquisita successivamente a quel momento e cio’ indipendentemente dall’inizio dell’esecuzione.

In questo caso, cioe’ se un’esecuzione no sia iniziata, l’opposizione – fermo il presupposto legittimante – deve essere proposta nell’osservanza del termine ordinariamente previsto e non in quello ridotto di cui al terzo comma, con la sola particolarita’ che esso decorre dal momento della effettiva conoscenza del decreto.

Il termine di cui all’articolo 650, comma 3, invece, opera allorquando l’ingiunto abbia acquisito conoscenza dell’ingiunzione esclusivamente a seguito del compimento del primo atto di esecuzione.

Per riferimenti al riguardo si vedano Cass., Sez. Un., n. 9938 del 2005, Cass., Sez. Un., n. 14572 del 2007, nonche’, da ultimo Cass. n. 17759 del 2011, secondo cui: “Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al comma 3, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il termine stabilito dal comma 3 non esclude l’operativita’ di quello previsto dal comma 1”.

4.3.1. Ora, la prospettazione della ricorrente, ragionando dell’articolo 650 c.p.c. solo nella contemplazione del termine di cui al suo terzo comma, implica che Essa non abbia inteso porre in discussione che nella specie vi sia stato un atto di inizio dell’esecuzione.

Esecuzione che ha avuto natura immobiliare, come si dice a pagina 4 del ricorso.

Cio’, e’ tanto vero, che Essa, dopo avere escluso che a quei fini possa avere avuto valore il deposito della richiesta di autorizzazione all’esecuzione (cioe’, in definitiva, che l’esecuzione immobiliare inizi in Austria con il deposito di tale richiesta), fa riferimento in proposito alla successiva notificazione del provvedimento autorizzativo dell’esecuzione, per sostenere che da quel momento dovrebbe decorrere non il termine di dieci giorni, ma quello di trenta per l’opposizione “ordinaria” all’IPE.

Non puo’, dunque, revocarsi in dubbio che la prospettazione della ricorrente e’ stata svolta nel senso che un primo atto di esecuzione evocato dall’articolo 650 c.p.c., u.c. si dovrebbe ravvisare nella notificazione dell’autorizzazione all’esecuzione.

La prospettazione e’ confermata dalla memoria, tanto che a pagina 23 si allude all’inizio dell’esecuzione quantomeno dalla data del notifica dell’autorizzazione.

Dunque, lo scrutinio cui la Corte e’ sollecitata deve avvenire nel presupposto che nell’ordinamento austriaco, secondo la ricorrente, l’esecuzione forzata immobiliare inizi con la notificazione della l’ordinanza del tribunale autorizzativa dell’esecuzione.

5. Prima di esporre le ragioni di infondatezza del sesto motivo e’ necessaria, a questo punto, una premessa.

La lettura dell’articolo 20 del Regolamento evidenzia che le due ipotesi di ammissibilita’ del “riesame in casi eccezionali”, rispettivamente previste dal comma 1 e dal comma 2, hanno presupposto diversi.

5.1. Nel comma 1, le situazioni legittimanti sono due ed entrambe suppongono che circostanze estranee alla formazione dell’IPE abbiano reso impossibile rispettare il termine per la proposizione dell’opposizione “ordinaria”, di cui all’articolo 16.

La prima, individuata dalla lettera a), ha due presupposti, indicati nelle lettere i) e ii).

Essi sono che la notificazione dell’IPE sia stata effettuata a norma dell’articolo 14 del Regolamento, cioe’, come recita la sua rubrica, “senza prova di ricevimento da parte del convenuto”, e che in relazione al momento della notificazione, che non si suppone necessariamente viziata, non sia stato possibile proporre l’opposizione “ordinaria” nel termine “per ragioni non imputabili” al convenuto ingiunto: pertanto i presupposti legittimanti sono che la notificazione sia stata fatta ai sensi dell’articolo 14 e che, tanto se essa sia stata rituale (secondo le sue previsioni) quanto se non lo sia stata, si sia comunque verificato un fatto non imputabile all’ingiunto, che abbia impedito l’opposizione tempestiva ed abbia assunto tale idoneita’ in dipendenza del momento della notificazione (corretta o viziata che sia stata). Il riferimento al “tempo utile” sottende evidentemente, e cio’ rileva comunque, cioe’, quando la notifica sia stata corretta, che all’ingiunto la conoscenza diretta dell’IPE, ricevuta da altro soggetto, non si pervenuta effettivamente in un momento tale da consentirgli l’opposizione ordinaria tempestiva.

La seconda fattispecie legittimante ai sensi del comma 1 e’ indicata dalla lettera b) e, in primo luogo, essa si riferisce, come risulta implicitamente, ad ogni forma di notificazione dell’IPE e, quindi, anche a quella dell’articolo 14. In secondo luogo, ha come presupposto legittimante “situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali”, che abbiano impedito l’opposizione tempestiva “per ragioni non imputabili” all’ingiunto. Anche qui il presupposto non esige una notificazione non corretta, ma l’inserirsi di una causa ostativa non imputabile.

5.2. I presupposti legittimanti del riesame, di cui all’articolo 20, comma 2, sono stati identificati dalle Sezioni Unite nella gia’ citata sentenza n. 10799 del 2015, osservando che:

a1) l’ipotesi dell’ingiunzione Europea “emessa manifestamente per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento” “si riferisce ai soli casi di errore manifesto circa la sussistenza dei requisiti formali per l’emissione del provvedimento e, quindi, a vizi formali propri del procedimento idonei ad inficiare la possibilita’ per il debitore di contestare l’ingiunzione, quali (a titolo meramente esemplificativo): l’assoluta incertezza dell’autorita’ che ha emesso l’ingiunzione, l’omessa indicazione della somma ingiunta o, piu’ in generale, la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ovvero anche tra l’identita’ di una o entrambe le parti, l’insussistenza di informazioni da riportare nel modulo standard all. A (quale ad es. la descrizione delle prove) o da indicare nell’IPE (quali ad es. l’indicazione delle possibilita’ spettanti al convenuto ai sensi all’articolo 12, commi 3 e 4), l’uso di una lingua non ammessa davanti al giudice adito per l’ingiunzione”.

b1) l’ipotesi dell’ingiunzione Europea “emessa manifestamente per errore (….) a causa di eventi eccezionali” e’ “conseguente a circostanze eccezionali (evidentemente non assimilabili alle ipotesi di rimessione in termini previste dal comma 1, lettera b) (e) deve intendersi riferita, come suggerito anche dall’esempio fatto nel par. 25 considerando, a vizi patologici intervenuti nella formazione del procedimento, simili a quelli che possono giustificare la revocazione straordinaria ex articolo 656 c.p.c.”.

Sulla base di queste precisazioni le sezioni Unite hanno concluso che “Qualunque altra contestazione, sul merito e/o sull’ammissibilita’ del provvedimento” debba ricondursi “all’ambito di operativita’ dell’articolo 16 del Regolamento e, quindi, al giudizio di cognizione ordinaria conseguente all’opposizione tempestiva (salvo i casi di rimessione in termine di cui all’articolo 20, comma 1)”, il che ha appunto giustificato l’esclusione della questione di giurisdizione dall’ambito dell’articolo 20, comma 2.

5.3. La richiesta di riesame oggetto di lite risultava pacificamente basata su ragioni, che, quanto a quelle che la ricorrente ha inteso riproporre con i primi quattro motivi, ne identificavano la riconducibilita’ alla fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 20 e segnatamente a quella della sua lettera a) (come, del resto suggerisce l’espressa evocazione in essi dell’articolo 14 del Regolamento e, in particolare, nell’illustrazione del primo l’espressa affermazione che l’IPE venne notificato ai sensi dell’articolo 14), in quanto esse prospettavano “vizi” inerenti al procedimento di notificazione dell’IPE, i quali risultavano sostanzialmente addotti come determinativi di una situazione che le aveva precluso la proposizione di una tempestiva opposizione “ordinaria”.

Viceversa, la ragione esposta nel quinto motivo, relativa al difetto di giurisdizione, di per se’ prospettava una doglianza che, non solo non implicava una circostanza idonea a determinare anche solo astrattamente una preclusione della possibilita’ di proporre tempestivamente l’opposizione di cui all’articolo 16 alla stregua del comma 1 dell’articolo 20, ma neppure poteva rilevare come motivo alla stregua del comma 2 della stessa norma.

6. Ne consegue allora che la questione della tempestivita’ o meno del ricorso per riesame deve qui esaminarsi con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 20, mentre non rileva la questione della tempestivita’ riguardo all’ipotesi di cui al comma 2 della norma e cio’ perche’ nessuna delle ragioni giustificative della richiesta di riesame era riconducibile ad essa.

Peraltro, mette conto di rilevare che l’individuazione del termine per il riesame nella fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 20 deve, necessariamente, essere fatta unitariamente, giacche’ quella norma, nella sua ultima proposizione, dicendo che il diritto di chiedere il riesame sussiste, “purche’ in entrambi i casi (il convenuto) agisca tempestivamente”, impone di considerare il problema in modo unitario (e tanto rende anche irrilevante la riconduzione delle ragioni riproposte con i primi quattro motivi, alla lettera a) o alla lettera b) del comma 1.

7. Tanto premesso, ritiene il Collegio, ancorche’ la ricorrente non l’abbia prospettata, di dover disattendere una tesi che, ai fini dell’individuazione del detto termine, e’ stata enunciata proprio facendosi leva sul riferimento al dovere il convenuto “agire tempestivamente”.

Si e’ creduto – in ragione della circostanza che tanto la situazione sub a) quanto quella sub b) implicano che in un certo momento l’impossibilita’ di proporre l’opposizione ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento, derivante dalle situazioni descritte dalle due lettere, ad un certo momento cessa, si’ da rendere possibile la reazione contro l’IPE – di poter ipotizzare che il termine per il riesame decorra da tale cessazione e che l’imposizione del dover agire tempestivamente significhi che da quel momento decorra quello stesso termine di trenta giorni, che il convenuto avrebbe avuto per proporre l’opposizione “ordinaria”.

Senonche’, questa ipotesi esegetica suppone innanzitutto che all’avverbio “tempestivamente” si dia il valore di individuare il termine, ma cio’ e’ in manifesta contraddizione con il suo significato, che, essendo quello di riferirsi ad un’azione compiuta in tempo utile, non si preoccupa di definire quando essa sia tale, dovendo risolversi tale problema aliunde ed essendo l’avverbio soltanto descrittivo di una qualificazione dell’azione appunto aliunde da ricercarsi e che suppone, naturalmente, l’individuazione del dies a quo per la presentazione della richiesta del riesame.

Ne segue allora che la tesi in discorso pretende di risolvere il problema non tanto valorizzando il suddetto avverbio, quanto reputando che, poiche’ la disciplina dettata dal Regolamento per l’opposizione in via ordinaria prevede un termine di trenta giorni, tale termine debba applicarsi anche alla richiesta di riesame, una volta che la sua proposizione sia divenuta possibile per il convenuto.

Suppone, dunque, che la disciplina del termine del riesame, nell’ipotesi dell’articolo 20, comma 1, sia stata dettata in modo implicito.

7.1. Questa tesi sarebbe certamente sostenibile e valida, se nello stesso Regolamento non trovasse decisivo ostacolo in una norma dello stesso regolamento, quella dell’articolo 26, la quale in tema di “rapporto con le norme nazionali”, prevede un criterio esegetico delle norme del Regolamento stesso, che si risolve, in buona sostanza, nel divieto di ricercare la soluzione interpretativa di una questione procedurale, emergente nell’esegesi delle sue norme, facendo ricorso a criteri come l’interpretazione sistematica, l’interpretazione estensiva o l’interpretazione analogica.

L’articolo 26 – correttamente evocato, dunque, dalla corte territoriale – disponendo, sotto la rubrica “Rapporto con le norme processuali nazionali”, che “Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”, si connota, infatti, come una metanorma, cioe’ come una norma con cui si e’ inteso regolare l’attivita’ interpretativa delle norme del Regolamento stesso. Il principio che esso esprime e’ che, in tutte le ipotesi in cui una questione inerente il processo nella materia del Regolamento non sia “trattata specificamente”, cioe’ espressamente regolata, da una norma di esso, la disciplina deve ricercarsi nel diritto nazionale.

Ebbene, attribuire all’avverbio “tempestivamente” il significato voluto dalla tesi in discorso non e’ accettabile: poiche’, come s’e’ veduto, non sarebbe direttamente l’espressione “agire tempestivamente” ad individuare l’applicabilita’ della disciplina del termine di trenta giorni, previsto per l’opposizione ordinaria, ma un’operazione esegetica di carattere sistematico, innestata sul valore teleologico dell’uso dell’avverbio, e’ indiscutibile che tale operazione risulta vietata dall’articolo 26.

E’ appena il caso di rilevare che la questione concernente il termine di proposizione del riesame e’, del resto, certamente una “questione procedurale”, giacche’ inerisce al momento in cui il procedimento di riesame deve iniziare. Poiche’ il termine per un rimedio esperibile concerne indiscutibilmente una previsione relativa al procedimento, e’ del tutto infondata la tesi della ricorrente, che vorrebbe espungere il problema del termine dal concetto da quella questione.

8. Se non fosse decisivo gia’ quanto osservato, peraltro, la tesi in esame risulterebbe impercorribile anche per la ragione che nella successiva norma dell’articolo 29, al comma 1, lettera b), venne disposto che “entro il 12 giugno 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione (….) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20”.

E’ palese che, sempre per l’inerire della questione del termine al “procedimento”, la devoluzione alla comunicazione concerneva anche l’individuazione del termine per il riesame.

Lo Stato Italiano ha fatto tale comunicazione nei seguenti termini, che concernono sia il riesame ai sensi del comma 1, sia il riesame ai sensi del comma 2 dell’articolo 20: “Art. 29(1)(b) – Procedimento di riesame. Il giudice competente per il riesame di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006/CE, e il relativo procedimento, e’ lo stesso giudice che ha emesso l’ingiunzione, ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. italiano. Il giudice competente per il riesame di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006/CE, e il relativo procedimento, e’ lo stesso giudice ordinario competente per l’ingiunzione, da adire secondo le regole ad esso comunemente applicabili”.

Il significato di tale comunicazione e’ chiaro: quando, a proposito del comma 1 dell’articolo 20, si dice che il procedimento e’ quello dell’articolo 650 c.p.c. si e’ inteso fare riferimento anche al termine articolo 650 c.p.c., ex comma 3, perche’ esso costituisce una previsione relativa al procedimento.

Qualora, dunque, dal combinato disposto dell’articolo 26 e dell’articolo 29 del regolamento, si volesse inferire che la questione dell’individuazione del termine per il riesame, pur non specificamente regolata, era stata dal legislatore comunitario sottratta all’operare della metanorma di cui all’articolo 26, e ricondotta alla norma dell’articolo 29, con la conseguente delega al legislatore nazionale del potere di individuare la disciplina procedimentale del riesame, evidentemente non vi sarebbe che da prendere atto che lo Stato Italiano ha individuato questa disciplina nell’articolo 650 c.p.c. e, quindi, anche nel termine previsto da tale norma, che, si rileva, non e’, come s’e’ sopra avvertito, solo quello di cui al comma 3, ma anche quello ordinario per l’opposizione al decreto ingiuntivo italiano, operante allorquando l’esecuzione non sia iniziata.

Mette conto di rilevare, per completezza ed a fini di nomofilachia: a1) che, con riferimento alle due ipotesi di riesame del comma 2, siccome individuate da queste Sezioni Unite, il termine per il riesame nelle ipotesi che si sono dette similari a quelle di cui all’articolo 656 c.p.c. risulta individuabile in quello che opera con riguardo all’istituto disciplinato da tale norma, che deve ritenersi implicitamente evocato dalla comunicazione dello Stato Italiano; a2) con riguardo all’ipotesi dell’ingiunzione Europea “emessa manifestamente per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento” si deve ritenere che, una volta considerato che in tale ipotesi l’IPE e’ stato conosciuto, ma, per i suoi difetti intrinseci, i suoi vizi propri, e’ stata inficiata la possibilita’ per il debitore di contestare l’ingiunzione, risulta agevole, secondo il tenore della comunicazione fatta allo Stato Italiano, ritenere che il termine per il riesame decorra da quando l’IPE (non opposto in via ordinaria) venga utilizzato contro il convenuto e, dunque, dal primo atto di esecuzione, cui allude l’articolo 650 c.p.c. e cio’ perche’ la regola ivi dettata puo’ reputarsi “comunemente applicabile” a maggior ragione quando si debba reagire pur essendosi conosciuta l’IPE, e restando, invece, inapplicabile il termine ordinario che rileva nel comma 1 della norma.

9. Le considerazioni svolte bastano a giustificare il rigetto del sesto motivo, nella parte in cui sostiene che, in presenza di inizio dell’esecuzione sulla base dell’IPE non opererebbe il termine di cui all’articolo 650 c.p.c., comma 3, dovendosi osservare che l’esegesi del Regolamento, cui si e’ proceduto, e’ talmente chiara che non si configura, come il Pubblico Ministero in udienza ha prospettato (peraltro solo in linea del tutto subordinata) alcuna questione interpretativa, che imponga una rimessione alla Corte comunitaria, vertendosi in definitiva in tema di c.d. acte claire.

10. Si deve a questo punto rilevare che, risultando la questione del termine per il riesame risolta dall’esegesi delle norme del Regolamento e, segnatamente, dall’articolo 26, nonche’, in ogni caso, dalla norma dell’articolo 29, comma 1, lettera b), le argomentazioni enunciate dalla ricorrente, nel senso che l’applicazione del termine di cui all’articolo 650 c.p.c., comma 3 (si badi, prospettate, come s’e’ veduto, nel presupposto che un atto di inizio dell’esecuzione vi sia), si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa in dipendenza della particolare regolamentazione dell’inizio dell’esecuzione forzata in Austria non potrebbero risultare rilevanti per giustificare una diversa interpretazione, ma soltanto – ancorche’ la ricorrente non si spinga a sostenerlo – l’ipotizzare una possibile questione di conformita’ al diritto comunitario, inteso come comprensivo della disciplina della Cedu, riguardo all’applicazione della normativa italiana sull’articolo 650 c.p.c. con riferimento all’ipotesi di IPE notificato in un ordinamento di uno Stato membro, che, nella propria regolamentazione delle modalita’ di inizio dell’esecuzione forzata, non conosca un equivalente del nostro precetto, che, per la sua funzione di preavviso dell’esecuzione e di dilazione del suo inizio a dieci giorni dalla sua notificazione, assolva ad un’oggettiva funzione di assicurare uno spatium deliberandi prima di essa e, quindi, si risolva nell’assicurare un termine a difesa ulteriore rispetto a quello di dieci giorni dal primo atto di esecuzione di cui all’articolo 650 c.p.c., comma 3.

Questa prospettazione, pero’, si fonderebbe su un assunto erroneo: quello che l’inizio dell’esecuzione cui allude l’articolo 650 c.p.c., comma 3, nell’ordinamento italiano, sia sempre dilazionato a dieci giorni per effetto della notificazione del precetto. Assunto erroneo, sol che si rifletta sulla possibilita’ che, a norma dell’articolo 482 c.p.c., il giudice possa autorizzare l’esecuzione immediata, senza l’osservanza del detto termine dilatorio. Possibilita’ che puo’ certamente verificarsi anche con riguardo al primo atto di esecuzione, cui allude l’articolo 650 c.p.c..

10.1. Si deve, inoltre, rilevare, a questo punto, che la prospettazione della ricorrente che, pur identificandosi l’inizio dell’esecuzione con la notifica dell’ordinanza del Tribunale di Insbruck autorizzativa dell’esecuzione, tale notifica non sarebbe stata dimostrata dalla controparte, che l’avrebbe solo allegata, introduce una questione di fatto, di cui non v’e’ traccia nella motivazione della sentenza impugnata, senza individuare dove e come era stata prospettata nelle fasi di merito e, particolarmente, al giudice d’appello.

Comunque, tale prospettazione non risulta nemmeno essere stata fatta oggetto di una specifica e chiara censura e parte ricorrente nemmeno ha replicato alle deduzioni svolte sul punto nel controricorso.

11. Va, inoltre, considerato che, giusta il precetto del secondo inciso del comma 3 dell’articolo 20 del Regolamento l’istituto del riesame e’ costruito dal legislatore comunitario come un rimedio che ha natura meramente rescindente e, soprattutto, come rimedio che esplica tale funzione rescindente, espressa con la previsione della nullita’ dell’IPE, sulla base del mero riconoscimento da parte del giudice dell’esistenza della stessa situazione legittimante il riesame ai sensi dell’articolo 20.

E’ palese, dunque, che l’applicazione del termine di cui all’articolo 650 c.p.c. non puo’ apparire, per la sua brevita’, riduttiva delle possibilita’ di esercitare il diritto di difesa da parte dell’ingiunto, giacche’ il contenuto delle difese, a differenza di quanto accade per l’istituto dell’articolo 650 c.p.c. nell’ordinamento italiano, quando sia esperito contro un decreto ingiuntivo nazionale, si sostanzia nella sola deduzione della situazione legittimante di cui all’articolo 20, il che, all’evidenza, non comporta che si debba prendere posizione sulla fondatezza dell’IPE.

Ne segue che anche per tale ragione il diritto di difesa non subisce la benche’ minima menomazione e cio’ anche se si confronta la situazione del richiedente il riesame con quella di chi si oppone tardivamente a un decreto ingiuntivo nazionale.

12. Il sesto motivo – ribadito che nella specie esso sollecitava lo scrutinio della questione di diritto con riferimento all’ipotesi che l’esecuzione dell’IPE fosse stata iniziata – e’, dunque, rigettato sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di ingiunzione di pagamento Europea, il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all’articolo 20, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall’articolo 650 c.p.c., si identifica in quelli desumibili da tale norma e, dunque, nel termine previsto dall’ordinamento italiano per l’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l’esecuzione, ed in quello di cui al comma 3 di tale norma, che costituisce il termine finale, quando l’esecuzione sia iniziata”.

L’inammissibilita’ dei primi cinque motivi ed il rigetto del sesto comportano il rigetto del ricorso.

L’assoluta novita’ della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.

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