Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 marzo 2017, n. 10535

L’appello in sede penale è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 3 marzo 2017, n. 10535

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/5/2012 della Corte di appello di Potenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Viola Alfredo Pompeo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato il difensore, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) impugna, con il patrocinio del difensore, la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Potenza, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, ha condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa, con la contestata recidiva specifica.

Il (OMISSIS) e’ stato ritenuto colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 – cosi’ riqualificato il fatto – per avere detenuto al fine di cessione a terzi, gr. 5 ca. di eroina, e g. 2 di cocaina, suddivisa in 20 bussolotti la prima e 10 la seconda, oltre ad un flaconcino di metadone, in (OMISSIS).

2. Con il ricorso deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione: 2.1 in relazione all’articolo 581 c.p.p., lettera a) e c) per il rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, sollevata dalla difesa sul rilievo della estrema genericita’ dei motivi di appello, formulati attraverso la mera riproduzione degli elementi indicati nel capo di accusa, esaminati e disattesi nella decisione del primo giudice, senza fornire una chiara individuazione dei punti della decisione a cui riferire le sollecitate censure mediante la indicazione degli errori di fatto e di diritto ovvero delle violazioni da cui si riteneva viziata l’impugnata pronuncia del Tribunale al fine di confutare le ragioni addotte a fondamento dell’assoluzione dell’imputato; 2.2 per la ritenuta sussistenza del reato valorizzando indici equivoci ai fini della ritenuta destinazione dello stupefacente allo spaccio, quali il dato quantitativo e le modalita’ di occultamento e trascurando altri, quali il bassissimo principio attivo dell’eroina (pari a gr. 1,575); lo scarso valore venale della stessa; lo status di assuntore di sostanze stupefacenti del (OMISSIS) e la compatibilita’ del quantitativo detenuto e delle plurime tipologie di sostanze stupefacenti, con un consumo contenuto in 5 giorni, secondo le dichiarazioni rese dall’imputato e con le condizioni economiche dell’imputato, tenuto conto del costo contenuto delle sostanze stupefacenti sulle piazze di spaccio del napoletano; le circostanze e modalita’ dei fatti poiche’ l’imputato non era stato colto in flagrante spaccio; non aveva la disponibilita’ di mezzi atti al confezionamento in dosi dello stupefacenti ne’ erano stati indicati elementi in tal senso negli atti di polizia che enfatizzavano le modalita’ di occultamento della droga e il suo confezionamento in bussolotti, compatibili con la destinazione al consumo personale a seguito di acquisto della droga; 2.3 erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’articolo 533 c.p.p. e L. n. 46 del 2006, articolo 5 poiche’ la pronuncia di condanna e’ fondata sulla mera rilettura del materiale di prova esaminato dal giudice di primo grado, pervenuto alla pronuncia assolutoria, senza supportare il decisum con un solido apparato motivazionale idoneo a confutare, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, l’esito del giudizio espresso dal giudice di primo grado; 2.4 in relazione ai criteri di determinazione della pena, giustificata con il ricorso al mero richiamo dell’articolo 133 c.p. e mancanza di motivazione in punto di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Infondato e’ il primo motivo di ricorso.

3. Controversa nella giurisprudenza di legittimita’ e’ la individuazione dei parametri da adottare ai fini della valutazione della specificita’ dei motivi di appello, secondo la previsione di cui all’articolo 581 c.p.p., lettera a) e c), attesa la necessita’ di considerare, da un lato, la natura di tale specifico mezzo di impugnazione, caratterizzato dalla sua funzione diretta a provocare un nuovo esame del merito della regiudicanda e, quindi, la sua strutturale diversita’ rispetto al giudizio per cassazione, e, dall’altro, il principio del favor impugnationis.

Secondo l’indirizzo prevalente, deve escludersi, in linea generale, l’inammissibilita’ dell’appello quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali di queste ultime (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094, nonche’ Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 259742).

A ben vedere il punto critico nella individuazione dei parametri ai quali collegare la individuazione del tasso di specificita’ dei motivi di appello e’ proprio quello della necessita’, o meno, di correlazione tra le ragioni argomentative sviluppate nei motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata, talora escludendone la necessita’, cosi’ che ai fini della specificita’ rileva solo l’intrinseca genericita’ del motivo stesso, (Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185). Sul fronte opposto si afferma, invece, che il tasso di specificita’ necessario delle censure di gravame va valutato raffrontando le specifiche doglianze con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (cosi’ Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 3 259907).

La descritta contrapposizione e’ vieppiu’ accentuata in quelle decisioni, alcune delle quali riportate in ricorso, secondo le quali l’ammissibilita’ dell’appello postula una critica puntuale delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686, nonche’ Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep.2013, Lombardo, Rv. 254204), linea interpretativa da ultimo ribadita e precisata, in materia di appello del pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione, con l’affermazione secondo la quale e’ inammissibile l’appello che si limiti alla mera riproposizione dei temi gia’ valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di riforma (Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, V., Rv. 267011).

Con una recente sentenza a Sezioni Unite (Rg. 29607/2016, ud. 27/10/2016), allo stato nota solo nella enunciazione del principio di diritto, si e’ affermato che l’appello (al pari del ricorso per cassazione) e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

E’ agevole rilevare che tale approdo si pone in linea di continuita’ con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale il primo e ineludibile tratto del motivo di appello, impugnazione che apre un nuovo giudizio di merito sul punto da esso investito, senza circoscrivere in alcun modo il potere di cognizione e di valutazione del giudice, e’ costituito dalla espressione di una critica alle argomentazioni rese dal giudice di primo grado, evidenziandone lacune o vizi logici, critica che implica ontologicamente il diretto confronto con la sentenza impugnata, secondo la regola dettata dall’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), per la quale e’ onere della parte che impugna un provvedimento offrire “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.

Tale confronto, si articola diversamente a seconda delle natura della questione devoluta al giudice di appello se, cioe’, in fatto o in diritto e qualora, come nel caso che occupa, sia relativo all’inquadramento giuridico, dei fatti, sostanziali o processuali, rappresentati nel provvedimento impugnato rispetto alla valutazione fattane dal giudice a quo, non comporta, alcuna preclusione a che gli argomenti siano identici a quelli gia’ prospettati poiche’ il raffronto non e’ (se non dialetticamente) con gli argomenti spesi dal giudice nel provvedimento impugnato ma, direttamente, con la norma sostanziale o processuale che si assuma venga in questione. Si e’, cosi’ affermato che l’approccio al tema in diritto, di cui e’ onerata a pena di inammissibilita’ la parte impugnante, non differisce a secondo del mezzo di impugnazione: che si tratti di gravame interamente devolutivo, di impugnazione di merito o di ricorso per cassazione e’ la regula juris implicata dall’atto di impugnazione che viene in questione, non il ragionamento in diritto espresso nell’atto impugnato (Sez. 6, n. 7773 del 12/01/2016, Seferovic, Rv. 26643301).

In tale evenienza, ai fini della specificita’ della prospettazione della parte impugnante, e’ sufficiente che le ragioni giustificatrici diano atto della tesi in diritto sostenuta dall’appellante confrontandola con la fattispecie concreta dedotta in processo, cosi’ come ricostruita dal giudice di primo grado o, eventualmente, come alternativamente individuata e sostenuta nell’atto di impugnazione.

Facendo applicazione di tali coordinate non puo’ che pervenirsi alla conclusione della correttezza della decisione della Corte territoriale nel disattendere la censura difensiva dell’inammissibilita’ dell’appello del pubblico ministero.

Non pare revocabile in dubbio che l’appello del pubblico ministero, indiscussa la materialita’ dei fatti, ne sollecitava al giudice, una rilettura ai fini del corretto inquadramento giuridico nella fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, contestando la valutazione frazionata compiuta dal primo giudice delle emergenze acquisite, e, quindi, illustrando, sia pure in estrema sintesi, una tesi in diritto in punto di valutazione della prova indiziaria, confrontandola con la fattispecie concreta dedotta in processo, cosi’ come ricostruita dal giudice di primo grado.

Deve, conseguentemente escludersi che il motivo di appello svolto dal pubblico ministero sia affetto da genericita’, poiche’ esso ha devoluto alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e con esplicitazione tanto dei motivi di dissenso dalla decisione appellata quanto dell’oggetto di quella diversa sollecitata al giudice del gravame.

3. Manifestamente infondato, oltre che generico, e’ il secondo motivo di impugnazione, per la ritenuta insussistenza del dedotto uso personale dello stupefacente. Invero la sentenza di appello ha esaminato le risultanze di prova a carico dell’imputato e, del tutto ragionevolmente, ha concluso nel senso della destinazione alla cessione a terzi della droga da questi detenuta.

La Corte potentina, richiamando la regula iuris dettata dalla giurisprudenza di legittimita’ sulla necessita’ di una valutazione globale di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini, ha evidenziato la ricorrenza di plurimi elementi che, unitariamente apprezzati, denotano la destinazione anche allo spaccio della droga rinvenuta indosso all’imputato, occultata negli slip, nel corso di un’operazione di controllo eseguita mentre il (OMISSIS) si trovava alla guida della propria autovettura e, in particolare, il quantitativo di droga caduto in sequestro, nettamente superiore alle dosi medie singole di cui e’ consentita la detenzione per uso personale, con particolare riferimento al quantitativo di eroina; la diversa tipologia delle sostanze detenute (cocaina ed eroina); le modalita’ ex se sospette del confezionamento in dosi (contenute in bussolotti).

Ritiene il Collegio che le conclusioni alle quali e’ pervenuta la sentenza impugnata, sorrette da coerenti linee logiche e fondate sulla valutazione di tutte le circostanze di fatto oggettive, relative alle modalita’ della condotta, e soggettive, poiche’ hanno valorizzato anche il dedotto status di tossicodipendenza ritenuto, tuttavia, inidoneo a denotare l’uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti, resistono al sindacato logico sulla motivazione demandato a questa Corte di legittimita’, limitato al profilo della mancanza o della manifesta illogicita’ della motivazione, e sono conformi ai principi di diritto con riguardo alla interpretazione e corretta interpretazione della fattispecie incriminatrice di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non senza trascurare che i motivi di ricorso, che per questo profilo rasentano la genericita’, hanno del tutto pretermesso l’apprezzamento delle dosi medie singole ricavabili dall’eroina caduta in sequestro; si limitano ad un generico riferimento alla dipendenza, cd. multifilo, dell’imputato ed evocano la disponibilita’ economica, non dimostrata, del ricorrente atta a giustificare la precostituzione di una scorta.

4. Anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.

La Corte di appello di Potenza, risulta aver puntualmente rispettato l’assunto delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, citato anche nel ricorso che in questa sede ci occupa, secondo il quale “in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato” (S.U. n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231679). Nel caso in esame la Corte di Appello, dopo avere ricostruito i fatti e riassunto le motivazioni della sentenza di primo grado, ha puntualmente ed esaurientemente provveduto a confutarne gli elementi portanti giustificando in modo congruo, logico e rispondente ad una precisa regula iuris le ragioni della propria decisione ed ha evidenziato la erroneita’ delle conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto frutto di un evidente errore di valutazione, cioe’ una valutazione frammentaria e parziale ed ha spiegato che lo status di tossicodipendenza dell’imputato, nella sua valenza indiziante, era stato valutato in termini decisamente preponderanti rispetto al dato quantitativo ed alle modalita’ di conservazione e occultamento delle sostanze stupefacenti ed alla evidenze risultanti dal certificato penale del (OMISSIS) che registrava due condanne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una delle quali per fatto commesso in epoca poco successiva al fatto per il quale si procede. In conclusione dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte di Appello risulta avere analizzato con cura gli elementi emergenti dalle indagini, avere confutato gli aspetti salienti sui quali si era fondata la decisione del Tribunale evidenziando i ritenuti errori nei quali era caduto il giudice di primo grado ed essere cosi’ giunta ad una diversa valutazione in punto di responsabilita’ dell’odierno ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato.

5. Manifestamente infondato e’ il quarto motivo di ricorso. La pena base, in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e’ stata determinata in anni due di reclusione ed euro tremila di multa, quindi in misura media rispetto alla sanzione edittale, con riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., richiamo congruo ai fini giustificativi dell’esercizio del potere discrezionale del giudice tenuto conto della descrizione in fatto della vicenda processuale dalla quale si evince il giudizio di gravita’ della condotta (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Parimenti, l’applicazione di aumento di pena per la recidiva e’ stato giustificato dalla prossimita’ temporale del fatto ad altro reato commesso in epoca successiva, e il complessivo giudizio di pericolosita’ sociale dell’imputato, ha comportato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

6.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali

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