Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2017, n. 6770

Il trasferimento d’azienda o di un ramo è configurabile anche in caso di successione nell’appalto di servizio, quando c’è un passaggio di beni di entità non trascurabile tale da rendere possibile lo svolgimento di un’impresa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 15 marzo 2017, n. 6770

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24926-2013 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7973/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2013 r.g.n. 989/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma in data 24.1.2008 la societa’ (OMISSIS) srl (in prosieguo per brevita’: (OMISSIS)) proponeva opposizione avverso il precetto notificato da (OMISSIS), con il quale sul presupposto della successione della (OMISSIS) – ai sensi dell’articolo 2112 c.c. – nel rapporto di lavoro intercorso tra la (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS), si intimava alla (OMISSIS), quale cessionaria della azienda, di adempiere alla sentenza del Tribunale di Roma nr. 22853/2007 (con la quale la (OMISSIS) veniva condannata alla reintegra in servizio della (OMISSIS) ed al pagamento di una indennita’ risarcitoria).

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.11.2010 (nr. 18004/2010), accoglieva la opposizione.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16.10.2012-10.1.2013 (nr. 7973/2012), rigettava l’appello della (OMISSIS).

La Corte territoriale rilevava che la societa’ (OMISSIS), che gestiva l’albergo ” (OMISSIS)”, aveva affidato ad (OMISSIS) srl, cui era poi subentrata la societa’ (OMISSIS) srl, l’appalto per la fornitura dei servizi operativi per il centro di fitness e benessere interno all’albergo.

La societa’ (OMISSIS) non aveva mai trasferito la gestione del centro ed aveva provveduto ad un mero appalto di servizi, contratto con il quale il committente non dismette un segmento produttivo ma si avvale dei prodotti e servizi che gli necessitano attraverso la fornitura da una impresa terza.

Sulla base dei documenti e della prova testimoniale era stata accertata la esistenza di un appalto genuino per la esecuzione delle attivita’ inerenti al centro di benessere; doveva pertanto escludersi che con la cessazione dell’appalto si fosse verificata una retrocessione del ramo di azienda, ai sensi dell’articolo 2112 c.c..

Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS), articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) srl, illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente ha denunziato- ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c. nonche’ – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione un ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ha assunto che la esistenza di una fattispecie di appalto di servizi non escludeva, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, il verificarsi di una ipotesi di trasferimento di azienda.

Il trasferimento si era realizzato nel momento della cessazione dell’appalto di servizi, allorquando la attivita’ era stata nuovamente internalizzata; invero i locali, le attrezzature, l’organizzazione complessiva del centro fitness e quasi tutti i dipendenti erano passati alla gestione diretta della (OMISSIS).

La fattispecie di cui all’articolo 2112 c.c. poteva verificarsi indipendentemente dallo strumento giuridico adottato ed anche nella ipotesi di cessazione di un appalto di servizi allorche’ alla scadenza si fosse realizzato un passaggio della azienda dall’appaltatore al committente.

Il motivo e’ fondato sotto il profilo della violazione dell’articolo 2112 c.c..

Ai fini del trasferimento d’azienda la disciplina dell’articolo 2112 c.c. postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identita’ obiettiva – sia passato a un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio.

Questa Corte ha gia’ affermato, con principio che va qui ribadito, che il trasferimento d’azienda o di un ramo di azienda e’ configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entita’, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2013, n. 11918; Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278; Cass. 10 marzo 2009 n. 5708; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023; Cass. 13 gennaio 2005 n. 493; Cass. 27 aprile 2004 n. 8054; Cass. 29 settembre 2003 n. 13949). Analoghe considerazioni valgono quando alla cessazione dell’appalto il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore gia’ committente.

Questo assunto trova conforto in numerose decisioni della Corte di Giustizia; secondo una giurisprudenza costante del giudice Europeo (per tutte: Corte giustizia UE, sez. 2, 09/09/2015, Joa’o Filipe Ferreira da Silva e Brito piu’ altri e giurisprudenza ivi citata), il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che l’entita’ economica conservi la sua identita’ a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonche’ il grado di analogia delle attivita’ esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attivita’.

Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva sicche’ l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell’attivita’ esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi.

In accordo con il giudice Europeo deve precisarsi, quanto all’elemento del trasferimento dei mezzi di produzione, che l’accertamento dell’avvenuto trasferimento non e’ subordinato al trasferimento della proprieta’ degli elementi materiali (cfr. Corte di Giustizia, sez. 3, 15 dicembre 2005 Nurten Gliney-Gorres e altri, punti 37-42 e giurisprudenza ivi richiamata) ed ancora, quanto al trasferimento del personale, che quando un’entita’ economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi la conservazione della sua identita’, al di la’ dell’operazione di cui essa e’ oggetto, non puo’ dipendere dalla cessione di tali elementi sicche’, nei settori in cui l’attivita’ si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, un gruppo di lavoratori- costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore alla attivita’- puo’ corrispondere ad un’entita’ economica (cfr. Corte di giustizia sez. 6, 24 gennaio 2002, Temco Service Industries SA; 14 aprile 1994, Schmidt; 11 marzo 1997, Suzen; 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal e a.).

La Corte di merito, nell’escludere il trasferimento di azienda in capo alla societa’ opponente arrestandosi al dato formale della esistenza di una fattispecie di appalto di servizi, non si e’ conformata ai suddetti principi, ritenendo erroneamente decisivo il tipo contrattuale.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella corte d’appello di Roma in diversa composizione affinche’ provveda ad una nuova valutazione della fattispecie di causa alla luce del principio di diritto sopra affermato.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla disciplina delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione

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