Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 marzo 2017, n. 6509

Quando il figlio maggiore di età abbandoni il posto a tempo indeterminato per sceglierne altro a tempo determinato ciò non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 14 marzo 2017, n. 6509

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18542/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Firenze, premessa la mancata costituzione della (OMISSIS) e precisato che era stata a questa regolarmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza, a valere sia per l’inibitoria che per il merito, ha rilevato che la figlia non solo era di eta’ da escludere di per se’ ogni ipotesi di mantenimento, ma che risultava, sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre, avere lasciato il lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato, per lavorare come magazziniera a tempo determinato, e che i problemi psichici della stessa, peraltro irrilevanti ai fini del mantenimento, non erano stati provati, mancando il fascicolo di parte della (OMISSIS).

Ricorre la (OMISSIS) sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

Si difende con controricorso il (OMISSIS).

Rileva quanto segue.

1.1.- E’ infondato il primo motivo, inteso a far valere il vizio processuale per la fissazione della medesima udienza per l’inibitoria e la presa in decisione, atteso che si applica il rito camerale L. n. 898 del 1970, ex articolo 4 e che la Corte d’appello ha evidenziato come fosse stata fissata udienza a valere sia per la sospensiva che per il merito, ne’ evidentemente la ricorrente potrebbe dolersi della mancata assegnazione alla controparte del termine per gli scritti conclusivi, a cui questa aveva rinunciato chiedendo l’immediata presa in decisione.

1.2.- Il secondo mezzo e’ in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ incongruo il richiamo al principio della vicinanza della prova, atteso che, molto semplicemente, la Corte d’appello ha dato atto della carenza probatoria in relazione alle condizioni psichiche della figlia, ma ha altresi’ ritenuto in ogni caso l’irrilevanza della questione, e tale rilievo non e’ stato censurato dalla (OMISSIS).

1.3.- Il terzo mezzo e’ sostanzialmente inammissibile.

Posto il principio, tra le ultime affermato nella pronuncia di questa Corte del 9/5/2013, n. 11020, va osservato che la Corte d’appello, dopo avere considerato l’eta’ in se’ della figlia, ha argomentato in ogni caso rilevando che, interpretando quanto dichiarato dalla (OMISSIS) in sede di audizione presidenziale, si doveva ritenere che la figlia avesse lasciato il precedente lavoro a tempo indeterminato, per trovare poi un’occupazione a tempo determinato, da cui l’applicazione del principio secondo cui, una volta raggiunta la capacita’ lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (cosi’ le pronunce di questa Corte del 28/1/2008, n. 1761 e del 2/12/2005, n. 26259).

E detta motivazione non e’ suscettibile di censura motivazionale, atteso che nella specie si applica ratione temporis l’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134/2012, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle Sez. U. del 2/4/2014, n. 8053, e’ oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in se’ della motivazione, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

1.4.- Il quarto mezzo e’ infondato, atteso che la difformita’ dalle conclusioni del P.G. non configura alcun vizio ex articolo 360 c.p.c..

1.5.- Il quinto motivo e’ infondato.

La ricorrente si duole della conferma dell’assegno di mantenimento determinato dal Tribunale in Euro 400,00 mensili, senza considerare che tale determinazione era conseguente all’assegnazione della casa coniugale, revocata dalla sentenza impugnata: e’ agevole rilevare che, per potere elevare a proprio favore l’assegno di mantenimento, la parte avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi

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