Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 marzo 2017, n. 1435

Il giudizio relativo alla dipendenza da causa di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 29 marzo 2017, n. 1435

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2016, proposto dal signor Al. Nu., rappresentato e difeso dagli avvocati Co. Lu. e Pa. Ce. Cr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ga. in Roma, via (…);

contro

il Ministero della Difesa, in persona del legale Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via (…) e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00352/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di riconoscimento di causa di servizio e la concessione del beneficio dell’equo indennizzo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e udito l’avvocato dello Stato B. Fi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il sig. Al. Nu., in servizio nell’Esercito Italiano dal 2001 come volontario in ferma breve con il grado di 1° Caporal Maggiore, presentava un’istanza al Ministero della Difesa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Morbo di Basedow”, diagnosticatagli dalla C.M.O. dell’Ospedale militare di Bari, al rientro da una sua missione nei Balcani e per la conseguente corresponsione dell’equo indennizzo.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso nella seduta del 22.12.2009 al n. 632, giudicava la summenzionata patologia non dipendente da causa di servizio, ritenendo che essa fosse stata causata da una “eccessiva produzione di ormoni da parte della tiroide, frequentemente a carattere immunitario ed eredo-costituzionale, ovvero su base tossica […], sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi del servizio prestato non possono aver esercitato alcuna influenza nociva, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante”.

1.2. Detto parere veniva recepito dal Ministero della Difesa che, con decreto n. 656/N del 18 febbraio 2010, respingeva l’istanza del sig. Al. Nu..

Avverso il provvedimento dell’Amministrazione il sig. Nu. proponeva ricorso al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce.

1.3. Il T.A.R., con sentenza n. 110 del 25 gennaio 2011, accoglieva il ricorso ritenendo il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio fondato su una motivazione contraddittoria ed insufficiente e, conseguentemente, dichiarava l’illegittimità dell’impugnato decreto n. 656/N del 18 febbraio 2010.

A seguito della pronuncia il Ministero della Difesa, con nota MD/GPREV/II/9/2/0162889 del 4 ottobre 2011, avviava il procedimento per il riesame della vicenda, disponendo nuovi accertamenti sanitari, eseguiti in data 3 novembre 2011 dalla C.M.O. di Taranto.

2. Nella adunanza oggetto del verbale n. 134 del 27 marzo 2012, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riteneva ancora una volta che la patologia da cui era affetto il sig. Al. Nu. non fosse dipendente da causa di servizio e l’Amministrazione, con decreto n. 1592/N – pos – 632390/B, rigettava nuovamente l’istanza dell’interessato.

2.2. Avverso il nuovo provvedimento il sig. Nu. proponeva ricorso al T.A.R., lamentando la violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 7 e 21 nonies della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione delle statuizioni della precedente pronuncia del T.A.R. e la violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

Con motivi aggiunti dell’8.2.2013, il sig. Nu. impugnava, altresì, la nota MDE 24489/284/AMM/5.7.2.2013 del Centro Documentale di Lecce del 9.1.2013, con cui veniva comunicata la riforma dal servizio militare del signor Nu. e la determinazione del centro ospedaliero di Taranto DP/4288 con cui si attestava la sua non idoneità al proseguimento del servizio militare.

2.3. Il T.A.R. con sentenza n. 352 del 10 febbraio 2016 ha rigettato il ricorso, ritenendo che il decreto dell’Amministrazione ed il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, adottati all’esito del procedimento di riesame, fossero “…congruamente e puntualmente motivati nella compiuta ricostruzione dei presupposti causali della patologia in parola e delle possibili, e appunto escluse, relazioni fra questa e i servizi prestati dal dipendente…”

3. Avverso la sentenza il sig. Al. Nu. ha proposto appello con istanza di sospensione cautelare.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha chiesto di rigettare l’appello.

All’udienza pubblica del 9 marzo 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

4. Con il primo motivo di censura l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza del T.A.R. laddove il Tribunale ha preso atto degli accertamenti sanitari svolti dalla C.M.O. di Taranto in data 3 novembre 2011, atteso che gli stessi sarebbero “del tutto inesistenti”.

L’appellante sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto adottati prima dell’acquisizione dei nuovi elementi di valutazione richiesti in sede di riesame, dalla C.M.O. di Taranto per valutare la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il sig. Nu..

Con il secondo motivo di censura l’appellante lamenta la violazione degli artt. 7 e 21 nonies della legge n. 241/1990 e dei principi in tema di giusto procedimento.

L’appellante assume che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo sussisterebbe anche per i procedimenti di riesame di precedenti provvedimenti particolarmente incisivi per le posizioni giuridiche dei privati.

4.2. Le censure sono infondate.

Il Collegio osserva che la C.M.O. di Taranto, nel verbale del 3 novembre 2011, ha motivato puntualmente il proprio giudizio sulla patologia del sig. Al. Nu., ritenendo che egli fosse stato attinto dal Morbo di Basedow, indicando le cause dell’insorgere della malattia.

Al riguardo va preso atto che a termini degli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 461/2001, il compito di formulare la diagnosi sulla malattia da cui il sig. Nu. ha denunciato d’essere stato colpito è strettamente riservato alla suddetta Commissione Medico Ospedaliera e così è avvenuto e, ai fini diagnostici, non assume rilievo la circostanza che la Commissione abbia rilevato che la malattia non sia stabilizzata, ma che debba essere seguita nei suoi sviluppi.

Privo di fondamento è l’assunto che il Comitato di verifica ed il Ministero della Difesa avrebbero concluso “arbitrariamente” il procedimento di riesame, in assenza degli ulteriori elementi valutativi disposti dalla C.M.O. di Taranto, atteso che il riesame, effetto della sentenza n. 110 del 25 gennaio 2011 del T.A.R. Puglia Lecce, è intervenuto con la collaborativa partecipazione dell’interessato, ben a conoscenza del pronunciamento del Giudice. Sulla tempistica della procedura egli è stato, poi, informato con nota M-D/GPREV/II/9/2/0162889 del 4 ottobre 2011 e dopo l’avvio del procedimento di riesame, l’appellante è stato sottoposto a nuovi accertamenti sanitari presso la C.M.O. di Taranto il 3 novembre 2011, seguiti dal parere reso dal Comitato di verifica nell’adunanza n. 134 del 27 marzo 2012 e dall’adozione del decreto conclusivo n. 1592/N – pos – 632390/B con cui il Ministero della Difesa ha rigettato nuovamente l’istanza del sig. Nu..

5. Con il terzo e quarto motivo di censura l’appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza e la contraddittorietà della stessa con precedenti pronunce dello stesso T.A.R..

L’appellante assume che il parere del Comitato di Verifica sarebbe illogico e in contraddizione con le precedenti pronunce dell’organo, che aveva ritenuto che il servizio militare, caratterizzato da un radicale cambiamento delle abitudini e dei ritmi sociali, anche in tempo di pace, potrebbe essere “una concausa efficiente e determinante” per l’insorgenza del morbo di Basedow.

L’appellante sostiene, quindi, che il Comitato di Verifica, nei nuovi accertamenti, non avrebbe tenuto conto che il servizio da lui svolto, fuori dalle ordinarie condizioni di lavoro ed in situazioni di particolare stress, avrebbe inciso come concausale sull’insorgenza della patologia.

L’appellante lamenta, poi, la violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, che dispone che ” Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”

L’appellante sostiene che il Comitato di Verifica avrebbe dovuto indicare in concreto le ragioni per le quali l’insorgenza della patologia da cui è risultato affetto non sarebbe connessa a cause o concause esterne, perché sarebbe errato ritenere che il morbo di Basedow sia un’infermità “a solo sfondo endogeno (genetico – costituzionale)”.

5.1. Orbene, in ordine a quanto eccepito il Collegio intende attenersi all’orientamento secondo cui “il giudizio relativo alla dipendenza [di riscontrate patologie, ndr.] da causa di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato […]” (cfr. Cons. Stato, IV, 14 aprile 2010, n. 2099 e Cons. Stato, IV, 4 maggio 2011, n. 2683).

Alla luce di tale orientamento, in ordine al contestato giudizio formulato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, questa Sezione, nella vicenda all’esame, già con ordinanza adottata il 30 settembre 2015 ha accolto l’istanza cautelare avanzata dall’Amministrazione appellante, assumendo che “nella fattispecie sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, indicono alla previsione di un esito favorevole del ricorso in appello, poiché l’accertamento sanitario, atto di discrezionalità tecnica appare sufficientemente motivato sulla non attribuibilità al servizio della patologia insorta”.

A detto orientamento non si è sottratto lo stesso T.A.R. Puglia – Lecce nella sentenza qui appellata, e così in altra sentenza (la n. 2395 del 10 luglio 2015) affermando che non può mancarsi di rilevare “che la valutazione compiuta dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, risolvendosi nell’esercizio di pura discrezionalità tecnica, non può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di elementi sintomatici di un giudizio formulato in maniera del tutto irrazionale o capace di rilevare aspetti di abnormità perché reso in totale dissenso con quanto opinato e descritto da letteratura scientifica o medico legale”.

5.2. Giova soggiungere che, nel riesaminare la patologia che ha colpito il sig. Al. Nu., il Comitato di Verifica, nel motivare il provvedimento negativo adottato, ha evidenziato le cause che, secondo le attuali conoscenze scientifiche e gli elementi statistici disponibili, sono ritenute alla base della patologia denunciata e accertata e ha tenuto conto delle attività di servizio svolte dall’interessato.

Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il Comitato, nella sua autonomia di giudizio, nel determinarsi ha tenuto conto, quindi, dell’ambiente e delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del sig. Nu. e dello stress a cui un militare è generalmente sottoposto in missioni operative, giungendo a delle conclusioni che hanno una loro coerenza argomentativa e che, non presentando palesi vizi logici, non sono censurabile da parte del Giudice.

In particolare il Comitato ha evidenziato che non è possibile fare ricorso “a quei fattori, estremamente specifici e particolari, cui – solo – una parte della letteratura scientifica assegna un ruolo concausale nell’insorgenza del Morbo di Basedow”.

6. Con il quinto motivo di censura l’appellante lamenta la mancata pronuncia del giudice di prime cure in ordine alle doglianze proposte con i motivi aggiunti, avverso i provvedimenti con i quali, rispettivamente, il Ministero della Difesa ha disposto la riforma dal servizio militare con sospensione della retribuzione e il Dipartimento di Sanità ha attestato la sua inidoneità permanente al servizio militare.

6.1. Al riguardo, il Collegio osserva che quanto rappresentato in ordine alla insindacabilità dei giudizi formulati dalla C.M.O. e fatti propri dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, esclude la sindacabilità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione circa la possibilità del sig. Nu. di permanere nel servizio militare, dipendendo ciò dal giudizio formulato dagli organi sanitari e tecnici sulle sue condizioni fisiche.

7. In relazione alla particolare materia del contendere sussistono giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese del presente grado giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia – Consigliere

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