Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 marzo 2017, n. 1190

I provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, e che gli atti di conferimento di Uffici direttivi non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, tuttavia ciò è vero purché da tale motivazione emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all’apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 17 marzo 2017, n. 1190

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6098 del 2015, proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domiciliano in Roma, via (…);

contro

Dr. Ro. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Di Li., con domicilio eletto presso Sa. Mu. in Roma, via (…);

nei confronti di

Dr. Ni. De Ma., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 07162/2015, resa tra le parti, concernente conferimento ufficio semidirettivo di presidente della sezione lavoro del tribunale di Salerno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ro. Gi.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Di Li. e l’avvocato dello Stato Ve. Fe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 7162/2015, il TAR Lazio, su ricorso (n. r.g. 8147/2014) del dott. Ro. Gi., ha annullato il decreto del Ministro della Giustizia del 27 marzo 2014, col quale è stato conferito al dott. Ni. De Ma. l’ufficio semidirettivo di Presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Salerno; la delibera del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 marzo 2014, recante la proposta di nomina, a maggioranza, del dott. Ni. De Ma. a Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno, sezione lavoro; nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ed in particolare la delibera assunta dalla V Commissione del CSM con il quale è stato proposto per ricoprire il suddetto incarico anche il dott. Ni. De Ma..

Il TAR, nell’accogliere il ricorso del dott. Ro. Gi., ha considerato fondate le doglianze relative all’erroneo scrutinio e comparazione dei requisiti posseduti dai due partecipanti ai fini della nomina all’incarico semidirettivo. In particolare il TAR ha ritenuto contraria alla normativa in materia di incarichi direttivi e semidirettivi la mancata valorizzazione in favore del ricorrente del requisito dell’esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia per almeno cinque anni negli ultimi quindici avuto riguardo alla data di vacanza, e da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse.

Avverso la citata sentenza propongono appello (n. r.g. 6098/2015) il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, con unico articolato motivo.

Il TAR avrebbe ritenuto erroneamente indispensabile il requisito dell’esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia per almeno cinque anni negli ultimi quindici avuto riguardo alla data di vacanza, e da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse.

Sostengono gli appellanti che in base alla normativa in esame questo indicatore si aggiungerebbe agli altri elementi generici idonei a fondare la prognosi attitudinale, non costituendo tuttavia la sua presenza un elemento assolutamente discriminante; ed invero la competenza dovrebbe essere desunta anche da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse, requisito che nemmeno il dott. Gi. avrebbe potuto nella specie vantare.

Inoltre, l’interpretazione accolta dal giudice di prime cure finirebbe arbitrariamente per attribuire all’indicatore in questione la funzione, affatto differente, di vero e proprio requisito di legittimazione concorsuale, consentendo di escludere dalla platea dei soggetti nominabili tutti coloro che non siano in grado di vantare quella specifica condizione. Una siffatta interpretazione, inoltre, finirebbe per dare troppa rilevanza alla capacità scientifica del candidato, che invece non apparirebbe dirimente per disegnare il profilo del buon dirigente.

La specifica valorizzazione del requisito de quo sarebbe quindi del tutto erronea, anche in considerazione del fatto che pur essendo vero che il riferimento al pregresso esercizio della funzione costituisce un chiaro sintomo dell’importanza del peso da riconoscere al requisito, la sua constatazione non ne muterebbe la natura nell’ambito della valutazione complessiva, dovendo esso concorrere insieme ad altri e diversi fattori il cui peso sarebbe lasciato alla discrezionalità ponderale dell’amministrazione.

Quindi, questo requisito non potrebbe assumere rilievo assoluto e dirimente, tanto da essere considerato un elemento attitudinale indispensabile, potendo lo stesso essere valutato, sia pure con l’attribuzione di un peso significativo, unitamente agli altri indicatori, nessuno dei quali comunque imprescindibile.

Il CSM, quindi, avrebbe proceduto ad una corretta valutazione complessiva dei profili di merito ed attitudinali di entrambi i concorrenti, ritenendo prevalente il profilo del dott. De Ma., il quale risulterebbe dotato di una incomparabilmente più significativa esperienza organizzativa: il suo profilo curricolare lo renderebbe, nella globale e complessiva valutazione comparativa, il candidato maggiormente idoneo a ricoprire l’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Salerno.

Si è costituito il dott. Ro. Gi., chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Diversamente da quanto sostenuto dal CSM, il profilo curriculare del dott. Gi. risulterebbe sicuramente prevalente rispetto a quello del dott. De Ma..

In primo luogo il dott. De Ma., non solo avrebbe svolto le funzioni di giudice del lavoro con intermittenza, ma la sua ultima esperienza nel settore risalirebbe agli inizi degli anni ’90, mentre il dott. Gi. avrebbe svolto nell’ultimo decennio ininterrottamente le funzioni di consigliere della sezione lavoro presso la Corte di Appello di Salerno, spesso anche presiedendola in quanto magistrato più anziano.

Inoltre, se il dott. Gi. ha svolto per quasi nove anni le specifiche funzioni di giudice del lavoro, il dott. De Ma. negli ultimi quindici anni non ha mai svolto, neanche per un giorno, tali funzioni.

Quindi, il TAR avrebbe del tutto correttamente ritenuto illegittimo la pretermissione delle esperienze del dott. Gi. nella giurisdizione lavoro, il quale, inoltre, ha avuto pubblicate molte delle sue decisioni nelle più importanti riviste giuslavoristiche, integrando altresì il requisito delle “pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse”, apprezzato dalla normativa ai fini dell’attribuzione degli incarichi semidirettivi.

Infine, non solo il dott. Gi. ha già maturato delle esperienze organizzative, svolgendo le funzioni di coordinatore della Pretura circondariale di Eboli per oltre dieci anni, ma la sua produttività non potrebbe in alcun modo essere comparata con quella del dott. De Ma..

Non si è costituito il controinteressato, dott. De Ma., sebbene evocato in giudizio.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 2015 la decisione è stata rinviata al merito e alla pubblica udienza del 7 luglio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello proposto dal Ministero della Giustizia e dal CSM, seppur con le precisazioni che si esporranno, deve essere respinto.

Il giudice di prime cure, nell’accogliere il ricorso proposto dal dott. Gi. ha ritenuto dirimente la mancata valorizzazione in favore del ricorrente delle competenze specifiche maturate in materia, che vanno desunte dall’esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data della vacanza, e da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse.

Nell’impugnata sentenza, il T.A.R. Lazio ha, quindi, osservato che il candidato prescelto, dott. De Ma., pacificamente non possiede il requisito specifico così come richiesto con chiarezza – anche sotto il profilo temporale della sua maturazione rispetto alla data di vacanza dell’ufficio da conferire – dalla normativa di settore, avendo svolto le funzioni nel settore del lavoro in epoca assai risalente, di talché nessuna operazione di compensazione avrebbe potuto essere effettuata efficacemente con gli altri requisiti maturati nel corso della carriera, in quanto privi delle caratteristiche come sopra enucleate.

Ha quindi ritenuto illogica la motivazione della delibera impugnata laddove ritiene la prevalenza del profilo curriculare del controinteressato rispetto all’altro requisito delle competenze specifiche, che in realtà non è posseduto in modo minore, rispetto al ricorrente, ma manca del tutto.

La conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, seppur con le precisazioni che seguiranno, è condivisibile e meritevole di conferma.

Appare utile ai fini della presente decisione ripercorrere i tratti più salienti della normativa in materia di conferimento degli incarichi semidirettivi della magistratura ordinaria.

In tema di conferimento di uffici direttivi vengono in rilievo l’art. 12 D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e, ratione temporis, la circolare del CSM n. P-19244 del 3 agosto 2010 – delibera del 30 luglio 2010, recante il testo unico sulla dirigenza giudiziaria, il quale, nella Parte I, dispone, in via generale, che i requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, e che ai fini del conferimento degli incarichi direttivi deve essere apprezzato anche il prestigio dell’aspirante, valutato in riferimento alla stima acquisita all’interno e all’esterno degli uffici giudiziari, oltre che per l’impegno profuso nell’attività giudiziaria, il rigore morale, le doti di carattere e le qualità umane.

Il paragrafo 1 della circolare P-19244/2010 stabilisce i criteri per il conferimento degli uffici direttivi, prevedendo che, per essi tutti, la valutazione debba fare riferimento alle “attitudini” e al “merito”, che, in una valutazione integrata, “confluiscono in un giudizio complessivo e unitario”.

In base alla circolare il profilo del “merito” investe la verifica dell’attività anche giudiziaria svolta, e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza e impegno e altre qualità ivi analiticamente individuate. Per “attitudini”, invece, si intende la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio e alle risorse disponibili, comprese, con riferimento ai posti di presidente di sezione lavoro, le competenze specifiche maturate in materia, “desunte dall’esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data della vacanza, e da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse”. Viene poi in considerazione anche il profilo dell'”anzianità”.

In ossequio ai commi 10 e 11 dell’art. 12 del d.lgs. 106/2006, che prescrive la constatazione delle pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, la circolare P-19244 prescrive di verificare le doti organizzative anche con riguardo ai parametri e agli indicatori dell’attitudine direttiva, individuati di concerto con il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del d.lgs. 160/2006 e inglobati nella stessa circolare. La circolare P-19244 illustra quindi i 9 indicatori del parametro “capacità di organizzare e programmare l’attività” e gli indicatori del parametro “capacità di gestire le risorse”, nonché altri elementi rilevanti nella valutazione attitudinale.

Infine, la circolare precisa che la valutazione comparativa tra gli aspiranti all’ufficio è effettuata “al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali, e prescrive che le ragioni della scelta devono risultare da una espressa motivazione”.

Emerge, quindi, che se il CSM gode di discrezionalità nella scelta del miglior candidato, nel rispetto delle illustrate linee guida, tuttavia, a tale discrezionalità di cui il CSM gode nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi, fa da contraltare, quale insopprimibile garanzia della effettiva scrutinabilità delle relative delibere in sede di giudizio di legittimità, la necessità che tali atti manifestino che l’Organo di autogoverno abbia attentamente esaminato e valutato tutti gli elementi rilevanti dei curricula dei candidati (cfr. Cons. St., sez. IV, 24 luglio 2003, n. 4241).

Ne deriva che se è vero che i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, e che gli atti di conferimento di Uffici direttivi non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, tuttavia ciò è vero purché da tale motivazione emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all’apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (cfr. Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2098). E, quindi, la scelta del candidato più idoneo ai fini del conferimento dei predetti uffici, da formularsi in un’ottica comparativa, non può che essere ancorata ai profili qualitativi e agli elementi significativi dell’idoneità all’espletamento delle funzioni semidirettive e trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati.

In altri termini, ciascun concorso per il conferimento di un incarico direttivo (o semidirettivo) dà luogo a una valutazione avente a oggetto le capacità e attitudini dei magistrati aspiranti, che non viene condotta in astratto, ma è riferita alle specifiche caratteristiche e esigenze dell’ufficio da ricoprire; al tempo stesso i tre parametri delle attitudini, del merito e dell’anzianità, oggetto di valutazione quanto al profilo professionale di ciascun magistrato interessato, devono essere presi in considerazione opportunamente integrati tra di loro.

Da un lato, quindi, la valutazione deve essere flessibile ed adeguarsi di volta in volta al procedimento comparativo concreto, evitando che essa si trasformi nella risultante di una mera sommatoria di elementi predefiniti a priori, avulsa da ogni considerazione dello specifico ufficio da conferire; dall’altro lato il CSM non è tenuto a un raffronto analitico e puntuale dei candidati con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, dovendo piuttosto procedere a un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti suindicati, all’interno del quale non può assurgere ex se a vizio di legittimità il fatto che il magistrato ritenuto prevalente fosse invece subvalente in relazione a un singolo titolo o parametro, ben potendo questo essere bilanciato da altri elementi preferenziali all’interno del predetto giudizio globale.

Ciononostante è proprio in ragione della riconosciuta discrezionalità di cui il CSM gode nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi, che emerge la necessità che tali atti manifestino che l’Organo di autogoverno abbia attentamente esaminato e valutato tutti gli elementi rilevanti del curriculum dei candidati.

Ciò che si chiede è che emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all’apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire a un candidato rispetto agli altri.

Come rilevato dal TAR, il CSM nella specie ha proceduto all’approfondito esame dei fascicoli personali di tutti gli aspiranti, la cui valutazione ha fatto emergere due distinte proposte (quella relativa alla scelta per il dott. De Ma. e quella relativa alla scelta del dott. Gi.) entrambe afferenti al candidato ritenuto più idoneo per attitudini e merito e meritevoli, quindi, di formare oggetto di proposta.

Le proposte evidenziano, infatti, le valutazioni espresse per ciascuno dei due candidati sia con riferimento al parametro del merito che a quello delle attitudini, e, dalla comparazione con gli altri candidati, delineando due profili di assoluto spessore e ugualmente ritenuti meritevoli di ricoprire l’incarico, sia pure per motivi diversi.

Con riferimento al dott. De Ma., sono state evidenziate, in particolare, le doti di merito, che lo definiscono magistrato di aggiornata e profonda preparazione giuridica, equilibrato, indipendente e dotato di apprezzabile capacità organizzativa, che cura il proprio aggiornamento professionale anche partecipando a diversi incontri di studio organizzati dal CSM in sede centrale. Ha maturato diversificate esperienze nei settori del civile e del lavoro, e anche in quello penale, ed in qualità di presidente della sezione civile del Tribunale di Salerno ha avuto una produttività soddisfacente. In quanto al parametro delle attitudini sono state valorizzate le sue encomiabili capacità organizzative, riuscendo sempre ad ottenere la collaborazione del personale amministrativo addetto alla sua sezione (…), assicurando un notevole impulso all’attività di sezione da lui presieduta, per portare a definizione i procedimenti di più antica iscrizione, conseguendo risultati complessivamente apprezzabili. Oltre ad aver organizzato in modo efficiente e razionale il lavoro della sezione dallo stesso diretta ha costantemente curato l’aspetto organizzativo della sezione, programmando con merito i carichi di lavoro, al fine di perseguire in modo proficuo il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, sempre preoccupandosi di rispettare e far rispettare le priorità stabilite dalle indicazioni normative ed alle direttive del CSM.

Parallelamente al dott. Gi. sono stati riconosciuti in sede di merito l’ottima preparazione giuridica, la estrema laboriosità e produttività, il costante impegno nell’aggiornamento professionale, la correttezza nei rapporti col personale del foro, la sicurezza nell’applicazione delle regole del diritto nei casi concreti, la scorrevole tecnica e correttezza nella redazione dei provvedimenti, tanto nel civile, quanto nel penale, la dimestichezza con l’informatica giuridica, nonché la pubblicazione delle sue decisioni su riveste specializzate. Allo stesso inoltre sono state riconosciute le positive qualità manageriali dimostrate quale dirigente della sezione distaccata di Eboli.

Sul piano attitudinale sono stati elencati tutti i pregressi incarichi (pretore presso il mandamento di Capaccio, dove si è occupato di funzioni promiscue; GIP presso la Pretura di Salerno e dirigente della sezione distaccata di Eboli, presso la quale ha maturato una profonda competenza in materia tabellare ed organizzativa; ruolo di Presidente supplente della II Sezione della Corte di Appello di Salerno). Dal 2004 è consigliere della Sezione lavoro della Corte di Appello di Salerno, nel cui svolgimento ha dimostrato ampie capacità informatiche, utili per l’aggiornamento professionale, nonché capacità organizzative tali da ridurre l’arretrato.

Il CSM è poi giunto, in base ad una valutazione complessiva delle doti e attitudini possedute dai candidati, a ritenere prevalente il dott. De Ma., in quanto superiore per capacità di organizzazione e direttive dimostrate sul campo, giusta anche quanto espresso nel parere del Consiglio giudiziario in data 29/3/2010 per la conferma delle funzioni di Presidente sezione civile del Tribunale di Salerno, ed in quanto provvisto di altre doti attitudinali.

Sono state evidenziate, in particolare, le doti di merito del dott. De Ma., in cui si evidenziano le diversificate esperienze nei settori del civile e del lavoro, e anche in quello penale, e, soprattutto, le spiccate doti attitudinali, sviluppate nella Sezione civile del Tribunale di Salerno, di cui è titolare sin dal 2005, che farebbero recedere la posizione del dott. Gi., che invece può vantare solo un incarico di coordinatore della sezione distaccata di Eboli, dotata di altri tre magistrati, fino al 2003.

Questa decisione, tuttavia, in ragione dei richiamati principi in materia di conferimento di incarichi semidirettivi, è illegittima.

Sebbene il profilo del Dott. De Ma. si presenti di sicuro spessore, tenuto conto dei precedenti di carriera da cui sono senz’altro evincibili le pur necessarie doti organizzative, ampiamente valorizzate dal Plenum, tale scelta non risulta sorretta da una altrettanto ragionevole valorizzazione dei requisiti attitudinali e di merito del dott. Gi..

Se è vero che il CSM gode di discrezionalità e la motivazione non dove rendere conto di ogni singolo elemento valutato ai fini del conferimento dell’incarico, purché da essa emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all’apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2098), è anche vero che la scelta del candidato più idoneo ai fini del conferimento dei predetti uffici, da formularsi in un’ottica comparativa, non può che essere ancorata ai profili qualitativi e agli elementi significativi dell’idoneità all’espletamento delle funzioni semidirettive e trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati.

Nel caso di specie proprio da una valutazione complessiva dei curricula dei due candidati emerge che l’attività lavorativa del dott. Gi. non sia stata sufficientemente valorizzata.

Dagli atti allegati in giudizio emerge che l’appellato è dotato di ottime qualità professionali, giuridiche, direttive, organizzative, nonché scientifiche, grazie anche alla pubblicazione di molti suoi provvedimenti in riviste specializzate in diritto del lavoro. Qualità che in molti casi si presentano addirittura superiori a quelle del dott. De Ma.: a fronte di una risalente esperienza del dott. De Ma. nel settore lavoro, di una sua produttività soddisfacente e delle ottimali capacità dirigenziali, al dott. Gi. vengono riconosciuti il recente svolgimento delle funzioni di giudice del lavoro presso la Corte di Appello di Salerno, una produttività massima, con un livello di laboriosità che non ha eguali tra i concorrenti ed, infine, grandissime capacità manageriali, organizzative e di direzione degli uffici.

Inoltre, è in tale valutazione complessiva che la mancata valorizzazione dello svolgimento delle funzioni specialistiche di giudice del lavoro, come richiesto dalla circolare sulla dirigenza giudiziaria, si traduce in un ulteriore elemento sintomatico della illogicità della decisione.

Del resto le stesse amministrazioni appellanti affermano che l’indicatore attitudinale in questione costituisce non un indispensabile elemento rilevatore di attitudine direttiva né un elemento preferenziale suscettibile di assumere rilevanza decisiva in presenza di un quadro attitudinale caratterizzato, nella comparazione, da sostanziale equivalenza, quanto piuttosto un elemento di valutazione positiva in grado di essere valorizzato nell’ambito del giudizio complessivo. Valorizzazione che – si ribadisce – è mancata nella procedura in esame.

La valutazione discrezionale effettuata dal CSM, quindi, non può considerarsi soddisfacente, considerati anche gli elementi alla normativa primaria e secondaria di riferimento. Anzi, la valutazione complessiva e comparativa delle esperienze e delle capacità lavorative, nonché organizzative dei due aspiranti presidenti di sezione, induce a ritenere la scelta del CSM viziata, in quanto è stata accordata la preferenza ad un candidato, ritenuto più idoneo per attitudini e merito al conferimento dello specifico posto messo a concorso, senza procedere ad una adeguata valutazione dell’altrettanto significativo stato di servizio del dott. Gi..

In conclusione, con le precisazioni sin qui espresse, l’impugnata sentenza merita conferma, avendo essa correttamente ritenuto illegittima la decisione assunta dal CSM.

Le spese del presente grado di giudizio, attesa la particolare complessità delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, con le precisazioni di cui in motivazione, l’impugnata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Nicola Russo – Consigliere, Estensore

Raffaele Greco – Consigliere

Fabio Taormina – Consigliere

Silvestro Maria Russo –

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