Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 20 febbraio 2017, n. 8041

Nel caso di bancarotta è legittimo il sequestro conservativo dei beni immobili costituiti in trust familiare perché, di fatto, ancora riconducibili alla disponibilità dell’imputato

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 20 febbraio 2017, n. 8041

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazi – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/01/2016 del TRIB. LIBERTA’ di AREZZO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MICCOLI Grazia;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. CARDIA Delia, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 gennaio 2016 il Tribunale di Arezzo ha rigettato il ricorso per riesame presentato da (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di cotrustee del “Trust (OMISSIS)”, tramite il difensore di fiducia avv. (OMISSIS), avverso l’ordinanza di sequestro conservativo emessa dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in data 2 dicembre 2015, avente ad oggetto una serie di immobili intestati al “Trust (OMISSIS) (OMISSIS)”, costituito con atto del 30 luglio 2014 (rogito notaio dott. (OMISSIS)), nella quota del 50%, pari a quelli conferiti dall’imputato e come dettagliatamente descritti negli allegati facenti parte dell’ordinanza impugnata.

2. Hanno presentato ricorso i difensori di (OMISSIS) e (OMISSIS), riproponendo in via preliminare l’eccezione di nullita’, per genericita’, del capo di imputazione in relazione al quale il Pubblico Ministero aveva richiesto la misura cautelare reale e il rinvio a giudizio per il reato di bancarotta preferenziale.

Con un secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sul fumus boni iuris, perche’ non vi sarebbe alcuna indicazione concreta sui gravi indizi di colpevolezza e pur avendo la difesa depositato documenti utili a dimostrare la natura privilegiata del credito soddisfatto con i contestati pagamenti.

Con un terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 125 c.p.p. in relazione al periculum in mora.

Con l’ultimo motivo si sostiene l’illegittimita’ dell’assoggettamento a sequestro dei beni conferiti in trust.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non e’ meritevole di accoglimento.

1. In ordine all’eccezione di nullita’ del capo di imputazione va rilevato, in primo luogo, che essa non puo’ ritenersi ammissibile nel giudizio relativo al riesame di una misura cautelare reale. Invero, il sindacato del giudice del riesame non puo’ certamente investire la lamentata nullita’ del capo di imputazione (peraltro nel caso in esame si tratta di eccezione che risulta gia’ rigettata in sede di udienza preliminare con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio), dovendo limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per l’adozione del mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, ossia dell’esistenza del diritto di credito e del pericolo di pregiudizio. Inoltre, in tema di sequestro, quando l’indicazione del reato commesso non sia un mero riferimento alla norma violata, ma sia supportata da elementi che la rendano astrattamente ipotizzabile, non e’ necessaria la individuazione dettagliata del fatto nei suoi limiti soggettivi o temporali, poiche’ il provvedimento cautelare trova fondamento nel pericolo di pregiudizio e non nella gravita’ degli indizi di colpevolezza a carico di un soggetto individuato.

Sotto altro aspetto va detto che la censura di genericita’ dell’imputazione e’ manifestamente infondata, giacche’ non sussiste alcuna incertezza su di essa, contenendo, con adeguata specificita’, i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. D’altronde, la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono il soggetto cui viene ascritto il reato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito.

2. Infondati sono anche gli altri motivi di ricorso.

Il provvedimento impugnato e’ esaustivamente motivato, sia in ordine al fumus boni iuris sia in ordine al periculum in mora, e non e’ censurabile per violazione di legge, unico vizio deducibile in cassazione ex articolo 325 c.p.p..

Il Tribunale ha richiamato il contenuto del provvedimento del GIP, che aveva fondato il giudizio sulle risultanze della relazione del curatore fallimentare, sugli accertamenti di polizia giudiziaria sullo stato di insolvenza e sul collegamento della pretesa creditoria della istante “Cooperativa (OMISSIS)”, in liquidazione, che aveva richiesto il sequestro conservativo sulla base di adeguata documentazione attestante il credito di 700.000,00 Euro.

Il pericolo di perdita di garanzia del credito vantato dalla suddetta Cooperativa risulta dalla incapienza del patrimonio dell’imputato (OMISSIS), il quale si e’ spogliato di tutti i suoi beni immobili conferendoli nel trust ” (OMISSIS) Trust” (amministrato da lui e dalla moglie (OMISSIS)), costituito dopo la dichiarazione di insolvenza della societa’ dallo stesso amministrata.

I giudici di merito hanno motivato anche in ordine alla circostanza che la costituzione del trust sia causalmente riconducibile ad una intestazione fittizia di beni al fine di eludere le pretese creditorie, considerato lo stretto frangente temporale tra la dichiarazione di insolvenza e il conferimento dei beni, nonche’ l’identita’ e i rapporti coniugali tra i due soggetti coinvolti come settlors e trustee.

Quindi il Tribunale ha adeguatamente risposto anche alle censure della (OMISSIS), che ha allegato la sua estraneita’ e buona fede.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari reali, possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre che i beni di proprieta’ dell’imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprieta’ di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto d’acquisto (Sez. 2, n. 3810 del 19/12/2008, Co.me.f.i. Metalli Srl e altri, Rv. 242540; si veda anche in materia Sez. 2, n. 2386 del 19/12/2008, Liuzzi, Rv. 24303301).

Peraltro, in tema di sequestro conservativo, ai fini della verifica dell’appartenenza di beni mobili ed immobili all’imputato, non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l’imputato ne abbia la disponibilita’ “uti dominus”, indipendentemente dalla titolarita’ apparente del diritto in capo a terzi (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto validamente operato il sequestro conservativo di beni conferiti in trust dei quali l’imputato continuava di fatto a disporre) (Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, Cucci, Rv. 260305; si veda anche Sez. 2, n. 44660 del 15/10/2010, Chiesi, Rv. 24894201).

3. Infondate, infine, sono le censure dei ricorrenti in ordine all’illegittimita’ dell’assoggettamento a sequestro dei beni conferiti in trust.

Come e’ stato di recente puntualizzato da questa Corte (con la sentenza, gia’ citata, Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore e altro, Rv. 26339101), caratteristica fondamentale del suddetto istituto giuridico e’ il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente (settlor) sia al soggetto trasferitario (trustee).

I beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario (trustee), non sono suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo e’ invece nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari.

Questo meccanismo comporta che: i creditori del settlor non possano soddisfarsi sui beni conferiti in trust perche’ essi sono nella proprieta’ del trustee; che i creditori del trustee a loro volta non possano soddisfarsi perche’ i beni sono oggetto di segregazione; che i creditori dei beneficiari possano soddisfarsi soltanto sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate.

Soltanto allo scioglimento del trust i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi su quanto e’ loro attribuito.

Infine, e’ importante rilevare che il trust e’ costituito dal disponente (nella specie l’imputato) con un atto unilaterale non recettizio (cfr. articolo 2 Convenzione de L’Aia ratificata con L. n. 364 del 1989) che nel caso in esame (trust familiare) ha natura gratuita.

Si deve avere attenzione anche alla circostanza che il trust puo’ essere costituito a fini meramente simulatori: infatti, in tale ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto e’ che il detto disponente perda la disponibilita’ di quanto abbia conferito in trust, al di la’ di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive.

Tale condizione e’ ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust e’ nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli e’ proprio (Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011, Orsi, Rv. 24983801).

In tali ipotesi, e’ ovvio che l’onere probatorio gravante sul Pubblico Ministero e’ quello proprio dei negozi simulati.

E, in proposito, va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte, proprio al fine di evitare che il trust, in considerazione dei piu’ svariati motivi per cui puo’ essere costituito, possa diventare un facile strumento di elusione di norme imperative, ha chiarito che il programma di segregazione corrisponde solo allo schema astrattamente previsto dalla Convenzione, laddove il programma concreto non puo’ che risultare sulla base del singolo regolamento d’interessi attuato, rappresentando esso la causa concreta del negozio, secondo la nozione da tempo recepita, nell’ambito del diritto dei contratti, da questa Corte.

Quale strumento negoziale astratto, il trust puo’ essere piegato, invero, al raggiungimento dei piu’ vari scopi pratici; occorre percio’ esaminare, al fine di valutarne la liceita’, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione: indagine questa particolarmente rilevante nei riguardi di uno strumento giuridico estraneo alla nostra tradizione civilistica e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volti, con finalita’ frequentemente frodatorie, all’elusione di norme imperative (in questi termini: Corte di cassazione, Sezione 1 civile, 9 maggio 2014, n. 10105).

E’ irrilevante, quindi, che l’indagato abbia costituito un trust, se quello strumento sia stato utilizzato – come nel caso in esame – al fine di sottrarre i beni. Non si puo’, infatti, ne’ consentire ne’ ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico. Come e’ stato, percio’, chiarito dalla recente giurisprudenza di questa Corte, gli elementi che si devono ben focalizzare, al di la’ del conseguito risultato del programma di segregazione, onde evidenziarne le reali finalita’, sono i seguenti:

– la struttura giuridica: il trust familiare, come si e’ detto, e’ costituito dall’indagato-imputato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti familiari, senza pertanto, una reale uscita del patrimonio dall’orbita di interesse del soggetto disponente;

– l’effetto giuridico: il trust rientra fra i negozi fiduciari, cosi’ come l’interposizione reale in cui l’interposto – e cioe’ una terza persona – a seguito di un accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato: l’analogia, mutatis mutandis, fra l’interposizione reale, per la quale e’ pacifica l’ammissibilita’ del sequestro dei beni amministrati dall’interposto, con l’effetto segregativo del trust, e’ evidente;

– le conseguenza pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust familiare, i beni dell’indagato restano comunque in ambito familiare, sicche’, come gia’ sopra segnalato, essi continuano a rimanere nella sua disponibilita’ da intendersi in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato – imputato, che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni.

Si rammenti, infatti, che, da sempre (sia nei processi civili che nei procedimenti di sequestro penali), l’atto gratuito a favore dei congiunti – tanto piu’ se effettuato in tempi sospetti – e’ considerato l’elemento indiziario piu’ significativo e di per se’ sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, cosi’ come, nessuno mette in dubbio che anche l’interposizione reale (ossia un negozio fiduciario cosi’ come lo e’ il trust), una volta provata, rientri fra i casi in cui e’ ammessa la confisca.

Vi e’, d’altra parte, da segnalare – a riprova della natura atipica del rapporto che lega il trustee ai beni conferiti nel trust, tale da escludere che la sua sia, rispetto ad essi, una posizione dominicale piena tale da esautorare completamente la posizione del disponente, ma dovendosi, per converso, riconoscere che sui beni permanga, quanto meno sotto il profilo della loro destinazione, un vincolo riconducibile alla volonta’ dell’originario disponente, che pertanto conserva, pur dopo la costituzione del trust, una forma di dominio sui beni ad esso conferiti – che si e’ ritenuto integrare il reato di appropriazione indebita la condotta del trustee che destini i beni conferiti in trust a finalita’ proprie o comunque diverse da quelle per la realizzazione delle quali il negozio fiduciario e’ stato istituito, in quanto l’intestazione formale del diritto di proprieta’ al trustee ha solo la valenza di una proprieta’ temporanea e funzionalizzata, che non consente di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva (Sez. 2, n. 50672 del 23/09/2014, Cervelli, Rv. 261320).

A tutto quanto sopra esposto consegue che certamente e’ legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in “trust” dall’imputato che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilita’ (Sez. 5, n. 46137 del 24/06/2014 – dep. 07/11/2014, Greci, Rv. 261676).

Tanto e’ indubbiamente accaduto nel caso in esame per i beni conferiti dal (OMISSIS) nel trust familiare costituito con la moglie.

4. Al rigetto del ricorso segue, per legge (articolo 616 c.p.p.), la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali

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