Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 15 febbraio 2017, n. 7335

Il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che conduca un veicolo senza patente, in quanto revocata con provvedimento del Prefetto, commette sia la contravvenzione di cui all’art. 73 D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 sia il delitto di cui all’art. 75, comma 2 del medesimo decreto, in quanto le due norme incriminatrici sono poste a tutela di differenti beni giuridici

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 15 febbraio 2017, n. 7335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 372/2016 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO, del 11/05/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI;

Udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della Dott. Franca Zacco, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa l’11 maggio 2016 ex articolo 309 c.p.p., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva applicato a (OMISSIS) la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS), con la prescrizione di non allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, perche’ gravemente indiziato (a seguito di arresto in flagranza) della commissione del delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), commesso in (OMISSIS).

L’ordinanza ha evidenziato che: con decreto emesso il 16 dicembre 2015 ex articolo 8 del citato d.lgs. il Tribunale di Cosenza aveva sottoposto il Signor (OMISSIS) alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno presso il proprio comune di residenza, prescrivendogli, fra l’altro, di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorita’ di pubblica sicurezza; in precedenza (il 12 novembre 2013) il Prefetto di Cosenza aveva revocato la patente di guida allo stesso (OMISSIS) rilasciata; il 20 aprile 2016 l’indagato era stato arrestato perche’ circolava sulla pubblica via alla guida di motociclo; nel fatto erano ravvisabili tanto il delitto oggetto della (sopra riportata) contestazione provvisoria che la contravvenzione prevista dallo stesso Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 73; fra il delitto contestato e la contravvenzione in parola sussisteva concorso formale alla luce dei principi di diritto affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimita’; il riferimento difensivo alla dedotta specialita’ della disposizione di cui al citato articolo 73 era inconferente rispetto al caso di specie, dal momento che il delitto per il quale era stata applicata la misura cautelare risultava correlato alla violazione della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi, prevista dal citato comma 2 dell’articolo 75; del pari irrilevante, per elidere la prognosi di colpevolezza dell’indagato in ordine al delitto in questione, era il richiamo ad altra decisione dallo stesso Tribunale emessa in sede di riesame cautelare, riferita a diverso caso di specie; prive di pregio erano le deduzioni difensive, relative alla violazione dell’obbligo di portare con se’ la carta precettiva al momento in cui l’indagato era alla guida, senza patente, del motociclo, dal momento che la contestazione si riferiva alla violazione delle prescrizioni del vivere onestamente e del rispettare le leggi, ravvisabile nell’accertata guida senza patente.

2. Per la cassazione di tale ordinanza il difensore del Signor (OMISSIS) ha proposto ricorso fondato su due motivi.

2.1 Col primo motivo e’ denunciata mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c-bis).

In particolare il ricorrente censura l’ordinanza per non avere la stessa dato alcuna risposta alle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata nel corso della discussione del reclamo e per non avere chiarito per quale motivo la decisione si era discostata da quella assunta in altra occasione dallo stesso Tribunale di Catanzaro in riferimento a caso di specie sostanzialmente analogo a quello per il quale l’indagato era stato assoggettato a provvedimento cautelare.

2.2 Con il secondo motivo (intitolato “inosservanza, erronea applicazione ed interpretazione del Decreto Legislativo n. 1591 del 2011, articolo 73 e articolo 75, commi 1 e 2, con riferimento all’articolo 15 c.p.) si afferma che il giudice del riesame cautelare ha errato nel ritenere che l’accertata condotta di guida senza patente, perche’ revocata, costituisca anche violazione della prescrizione del vivere onestamente e di rispettare le leggi, si’ da qualificarsi come delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2.

Al contrario, secondo il ricorrente, la norma recata dall’articolo 73 dello stesso decreto, nel punire la guida senza patente commessa da persona sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha carattere speciale rispetto a quella contenuta nel citato articolo 75, comma 2, dal momento che le due fattispecie incriminatrici hanno per oggetto il medesimo interesse giuridico, volto a far si’ che il sorvegliato speciale si conformi alle prescrizioni tipiche del regime cui e’ assoggettato, fra le quali rileva anche quella di rispettare le leggi regolanti la circolazione stradale.

Il riferimento, contenuto nell’ordinanza, al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di concorso formale fra reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 2, e qualunque altro reato, in ragione della diversita’ dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, non era rilevante nel caso concreto perche’ tali principio si riferisce a reato, commesso da sorvegliato speciale, che puo’ essere commesso dalla generalita’ dei consociati; non anche a reato commesso dal solo sorvegliato speciale. La conseguenza e’ che deve escludersi la configurabilita’ del concorso formale fra la contravvenzione prevista dall’articolo 73 e il delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2.

3. Nel corso della discussione orale il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce dei motivi di ricorso sopra riassunti, e’ innanzitutto da ricordare che, in linea di principio, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, e’ configurabile il concorso formale (articolo 81 c.p., comma 1) fra delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 2 (il cui precetto e’ oggi riprodotto nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2), consistente nella violazione della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi, derivante da decreto impositivo della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, e qualunque altro reato con la medesima condotta consumato dal sorvegliato speciale (in questo senso cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 26161 del 20 giugno 2012, P.G. in proc. Albini, Rv. 253090; Cass. Sez. 1, n. 4893 del 15 gennaio 2009, Pg. in proc. Rullo, Rv. 243350; Cass. Sez. 1, n. 39909 del 18 ottobre 2007, Greco, Rv. 237910; Cass. Sez. 4, n. 32915 del 12 maggio 2004, Lippolis, Rv. 229077).

Quanto ai rapporti fra precetto recato dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 73 (guida senza patente, o con patente revocata o sospesa, commessa da persona sottoposta a misura di prevenzione personale) e quello contenuto nel successivo articolo 75, comma 2, dello stesso decreto (inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno), la giurisprudenza di legittimita’ e’ del pari costante nel ritenere che la condotta di chi, soggetto a provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno, guidi un veicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata revocata o sospesa, integra tanto la contravvenzione prevista dal citato articolo 73 che il delitto previsto dal successivo articolo 75, comma 2, del decreto del 2011, tutelando le due disposizioni di legge interessi giuridici fra loro affatto diversi (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 6, n. 13427 del 17 marzo 2016, Pantaleo, Rv. 267214; Cass. Sez. 1, n. 17728 del 2 aprile 2014, Di Grazia, Rv. 259735; Cass. Sez. 6, n. 48465 del 20 novembre 2013, P.M. in proc. Grieco, Rv. 257712).

Il sorvegliato speciale che conduca un veicolo senza patente (nel caso di specie, con patente revocata il 12 novembre 2013) viola quindi tanto il precetto specifico che tale comportamento vieta (articolo 73) quanto quello, generico, di vivere onestamente e di rispettare le leggi derivante dal decreto (nel caso concreto, emesso il 16 dicembre 2015) che lo ha assoggettato a tale misura personale di prevenzione (articolo 75, comma 2): l’ambito di applicazione delle due disposizioni di legge non e’, per quanto detto, sovrapponibile e rispetto alle stesse non trova, dunque, applicazione l’articolo 15 c.p..

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione delle citate disposizioni di legge.

Il ricorso contro tale provvedimento e’ pertanto da rigettare; con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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