Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 13 febbraio 2017, n. 6594

Misura cautelare reale da annullare quando il giudice in sede di riesame non motivi sulla determinazione del profitto del reato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 13 febbraio 2017, n. 6594

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 02/11/2015 del Tribunale del riesame di Pescara;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe indicata che, in parziale riforma del decreto del 10/08 08/09/2015 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale (che, sulla ipotizzata sussistenza indiziaria dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 8, 10-bis, 10-ter e 10-quater, aveva ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, delle loro disponibilita’ mobiliari o immobiliari fino alla concorrenza di Euro 1.891.598,00), ha ridotto l’importo nella misura di Euro 1.157.885,00, rigettando, nel resto, l’istanza di riesame da essi proposta.

1.1. Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), l’inutilizzabilita’ del processo verbale di constatazione per la parte redatta successivamente quanto meno alla data di iscrizione della notizia di reato ((OMISSIS)) e certamente alla ricezione, da parte della GdF, della delega di indagini (14/04/2014), e la conseguente inosservanza o comunque erronea applicazione dell’articolo 220 disp. att. c.p.p..

Al riguardo deducono che:

– la verifica fiscale era iniziata il 29/01/2014;

– la notizia di reato a carico della (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, era stata trasmessa dall’Agenzia delle Entrate ed iscritta dal pubblico ministero sin dal (OMISSIS);

– il 14/02/2014 era stata trasmessa alla GdF la delega di indagini;

– ogni attivita’ successiva e’ pertanto inutilizzabile.

1.2.Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), la violazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, e articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 8 e 10-quater, articolo 322-ter c.p. e articolo 321 c.p.p..

Lamentano, al riguardo, che con la domanda di riesame era stata contestata la quantificazione del profitto confiscabile, pari, secondo le deduzioni difensive, che fanno leva sulla stessa richiesta di sequestro preventivo, ad Euro 689.410,85, ma che sul punto il Tribunale ha totalmente omesso di pronunciarsi.

2.Con memoria depositata il 06/10/2016, i ricorrenti hanno prodotto la copia dei documenti cui hanno fatto riferimento nel ricorso ed, in particolare, la denunzia dell’Agenzia delle Entrate (datata 10/02/2014), la delega di indagine del pubblico ministero (14/04/2014), la richiesta di sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione.

4. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ generico e per la mancanza di un concreto interesse a proporlo.

4.1. Risulta, in base alle stesse deduzioni e produzioni difensive, che l’Agenzia delle Entrate denuncio’ la (OMISSIS) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per il (solo) reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, perche’, nella sua qualita’ di legale rappresentante della societa’ ” (OMISSIS) S.r.l.”, non aveva versato, entro il 27/12/2011, l’IVA dovuta per l’anno 2010, quantificata nella misura di Euro 58.889,07, e che il Pubblico Ministero delego’ la G.d.F. a “completare e riscontrare la notizia di reato pervenuta dall’Agenzia delle Entrate”.

4.2. Tale importo e’ stato pero’ detratto dal Tribunale in considerazione della sopravvenuta modifica della norma incriminatrice ad opera del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 8, comma 1, che ha elevato ad Euro 250.000,00 la soglia della penale rilevanza della condotta.

4.3. Poiche’ il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, si caratterizza, strutturalmente, per lo scostamento tra l’importo indicato nella dichiarazione annuale e la somma non versata, resta arduo comprendere in che modo l’accertamento (assai semplice) di tale reato possa aver influito su quello degli altri in relazione ai quali il vincolo del sequestro e’ stato mantenuto.

4.4. Il confine tra l’attivita’ ispettiva e l’attivita’ di indagine preliminare, superato il quale “gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice” (articolo 220 disp. att. c.p.p.), e’ segnato dalla mera possibilita’ di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291).

4.5. L’obbligo di osservare le norme del codice di rito, pero’, riguarda lo specifico fatto, non qualsiasi altro diverso fatto la cui possibile rilevanza penale non sia ancora emersa.

4.6. L’articolo 220 disp. att. c.p.p., costituisce norma di raccordo e di cucitura tra l’attivita’ ispettiva e quella investigativa la cui violazione non determina automaticamente l’inutilizzabilita’, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, acquisiti una volta superato il confine. L’inutilizzabilita’ o nullita’ dell’atto deve essere autonomamente prevista dalle norme del codice di procedura penale, cui l’articolo 220, cit., rimanda.

4.7. Nel caso di specie i ricorrenti non indicano, ne’ deducono le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l’inutilizzabilita’ degli indizi acquisiti a sostegno dell’ipotesi accusatoria relativa agli altri reati, emersi successivamente alla citata delega di indagine, per i quali il sequestro e’ stato mantenuto.

5. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.

5.1. E’ noto che avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 c.p.p., il ricorso per Cassazione e’ ammesso solo per violazione di legge.

5.2. Come piu’ volte spiegato da questa Corte “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e)” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonche’, tra le piu’ recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).

5.3.Motivazione assente e’ quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che e’ graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece e’ solo quella che “non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicita’ del discorso argomentativo su cui si e’ fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti” (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, piu’ in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).

5.4. Nel caso in esame il Tribunale e’ stato espressamente investito della questione relativa alla determinazione del profitto confiscabile, questione sulla quale, in disparte le detrazioni relative agli omessi versamenti “sotto soglia” e dell’IRAP, ed a prescindere dalla fondatezza della doglianza stessa (nel merito della quale questa Corte non puo’ entrare), i Giudici del riesame non si sono pronunciati affatto.

5.5. Poiche’ spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare la corretta determinazione dell’entita’ di quest’ultimo (Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259678; Sez. 6, n. 24277 del 08/04/2013, Rolli, Rv. 255441), l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del profitto, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Pescara.

5.6. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile e rinvia al Tribunale di Pescara, Sezione riesame.

Dichiara inammissibile nel resto

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