La massima

E’ ammessa la tutela risarcitoria aquiliana, ex art. 2043 c.c., anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non costituendo ostacolo il carattere relativo di questi ultimi, in considerazione della nozione ampia, ormai generalmente accolta, di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell’interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione; trova, in tal modo, protezione non solo l’interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì l’interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perchè il soddisfacimento del diritto sia possibile. Interesse, quest’ultimo, tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione III

sentenza del 28 febbraio 2012, n. 3003

…omissis…

Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione in esame è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (12 luglio 2006).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto.

Infatti, il quesito è formulato in modo tale (“il Giudice del merito che, di fronte ad una azione di responsabilità aquiliana nell’ambito della quale l’attore prospetta quale illecito un autonomo ed esclusivo comportamento del convenuto, accerta invece una diversa fonte di responsabilità a titolo di concorso nell’illecito di un terzo, incorre in vizio di ultra o extrapetizione, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”) da porre in termini assolutamente generici la questione di diritto prospettata. In particolare, il quesito non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dal ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico – giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

2.- Analoghe considerazioni valgono con riferimento al quesito di diritto formulato con riguardo al secondo motivo di ricorso, che è espresso peraltro in termini tali (“non è configurabile una responsabilità di natura aquiliana, sub specie di lesione del diritto di credito, in capo ad un soggetto rispetto ad un rapporto contrattuale di terzi ed a titolo di concorso nell’inadempimento di uno dei contraenti ai danni dell’altro contraente”) da rendere pressochè incomprensibili (senza la lettura dell’illustrazione di cui alle pagg. 9 – 12 del ricorso) la questione di diritto prospettata, la soluzione adottata dal giudice a quo e quella invece propugnata dalla ricorrente.

Va perciò dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

3. – I motivi terzo, quarto e quinto vanno trattati congiuntamente, perchè connessi, in quanto tutti relativi, oltre che alla violazione dell’art. 2043 c.c., al vizio di motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio tra loro logicamente collegati.

Col terzo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 2043 c.c., nonchè motivazione apparente o quanto meno erronea in punto di accertamento del comportamento illecito imputabile alla Gepi e del nesso di causalità. Col quarto motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 2043 c.c., alla luce della L. n. 184 del 1971, art. 5, nonchè motivazione apparente o comunque omessa sulla portata di tale ultima norma, per la quale presupposto dell’intervento della Gepi nella Pantrem era l’essere quest’ultima in difficoltà finanziaria tanto seria da mettere a repentaglio la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Col quinto motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 2043 c.c., alla luce dell’art. 2364 c.c., nonchè motivazione apparente o comunque illogica in ordine al fatto.. della mancata approvazione del bilancio dell’anno 1993 imputabile alla Gepi che disertava le convocazioni delle assemblee convocate allo scopo.

3.1.- Osserva la ricorrente che la motivazione concernente l’illecito imputato alla Gepi (l’aver dato alla Pantrem direttive di rassicurare i propri fornitori circa la capacità di adempiere) sarebbe assolutamente apparente. Essa si sostanzierebbe nella petizione di principio per la quale la sola esistenza di un rapporto di controllo societario e, di conseguenza, la sola nomina da parte della controllante di alcuni degli amministratori della società controllata comporterebbe che ogni condotta di questi ultimi debba essere riferita alla società controllante. La Corte d’Appello non avrebbe considerato che, dopo la nomina, gli amministratori godono di autonomia gestionale per il perseguimento dell’oggetto sociale, sia pure nei limiti dello statuto. In particolare, la Corte di merito non avrebbe verificato in concreto l’esistenza di un comportamento illecito imputabile alla Gepi nè questo si potrebbe desumere dal richiamo generico che la Corte fa alle risultanze delle deposizioni testimoniali, delle quali non indica nè i testimoni nè il contenuto. Secondo la ricorrente, non si tratterebbe di una critica rivolta all’apprezzamento fatto dal giudice del merito delle risultanze istruttorie, ma della constatazione che queste non avrebbero in alcun modo fornito la prova di quel comportamento illecito di Gepi che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare.

Ancora, la Corte avrebbe individuato un aspetto ulteriore di tale comportamento nell’avere, tra l’altro, la Gepi reso dichiarazioni e comunque agito per tenere nascosta la grave situazione di crisi della Pantrem: secondo la ricorrente, tale affermazione sarebbe del tutto incongruente col presupposto stesso dell’intervento di Gepi in Pantrem, ai sensi della L. n. 184 del 1971, art. 5, che non sarebbe stato nemmeno considerato dal giudice di merito; quest’ultimo avrebbe inoltre ritenuto riscontrata detta affermazione con il fatto della mancata approvazione del bilancio dell’anno 1992 (e non 1993 come indicato in sentenza), laddove questo comportamento, in quanto omissivo, non sarebbe stato comunque idoneo a fondare un’affermazione di responsabilità aquiliana, tanto più che non si tratterebbe di condotta imposta obbligatoriamente al socio di una società a tutela degli interessi dei creditori ed avrebbe comunque dovuto indurre i fornitori, in mancanza del nuovo bilancio, a fare affidamento soltanto sul bilancio precedente, che era già disastroso.

4.- I motivi sono fondati.

I passaggi motivazionali rilevanti sono i seguenti: A) la Pantrem (società che operava nel settore dell’abbigliamento e che aveva come suo principale fornitore per i tessuti proprio la Devil’s Point Italia) sarebbe stata responsabile nei confronti di quest’ultima perchè, nonostante la gravissima situazione finanziaria della società (“con perdite di bilancio alla fine del 1991 superiori a 12 miliardi di lire, perdite che erano salite a 105 miliardi nell’anno successivo e che non consentivano in alcun modo un eventuale risanamento della società”), aveva cercato ancora, per il tramite dei suoi responsabili, di acquisire forniture da parte della Devil’s Point Italia “assicurando i pagamenti per la presenza di finanziamenti da parte della Gepi” (in modo che la Devil’s Point Italia, “fidando su tali assicurazioni”, aveva continuato a fornire la merce richiesta, “così esponendosi a gravose perdite”); B) la Gepi avrebbe concorso in detta responsabilità della Pantrem, sia per via indiretta che per via diretta: B. 1) per via indiretta, il concorso sarebbe consistito nell’avere determinato la strategia della Pantrem, in ragione del fatto che la Pantrem era controllata dalla Gepi, che vi aveva una partecipazione del 70% e collocava ai vertici della sua amministrazione “persone di sua fiducia”; fatto, che avrebbe comportato:

– che “le direttive dei responsabili della Pantrem, volte a creare un falso clima di fiducia nei confronti della società… non solo erano ben a conoscenza della Gepi, ma, poichè coinvolgevano direttamente quest’ultima per l’asserita certezza che sarebbero intervenuti suoi finanziamenti, non potevano che provenire dalla Gepi stessa che avallava praticamente tale situazione anche con interventi diretti”;

– che la Gepi non avrebbe soltanto “tollerato” il comportamento illecito dei vertici Pantrem, ma “sostanzialmente lo imponeva, attraverso la presenza di suoi esponenti nellfambito delle cariche direttive della Pantrem”.

B. 2) per via diretta, mediante comportamenti immediatamente riconducibili alla società Gepi, consistiti:

– nella conferenza stampa tenuta dall’amministratore delegato di Gepi in occasione della presentazione della prima collezione della Pantrem dopo l’ingresso in società della Gepi, nel corso della quale i presenti sarebbero stati rassicurati sul “futuro dell’azienda”? – nella ripetuta mancata partecipazione all’assemblea di Patrem deputata all’approvazione del bilancio del 1993 (rectius, 1992), che ne aveva comportato un significativo ritardo. 4.1.- La sentenza impugnata, in estrema sintesi, per un verso, attribuisce alla Pantrem la commissione di un illecito a carico della Devil’s Point Italia e poi estende alla Gepi, in via di concorso, la responsabilità per quell’illecito, in ragione del rapporto di controllo; per altro verso, imputa alla Gepi un illecito commesso con dichiarazioni e comportamenti dei propri legali rappresentanti.

Tuttavia, nè all’uno nè all’altro illecito attribuisce alcuna qualificazione giuridica, apprendendosi soltanto dalla parte espositiva del ricorso che il primo giudice aveva individuato nel fatto un’ipotesi di responsabilità aquiliana per lesione del diritto di credito.

Ebbene, è noto che già da alcuni decenni la giurisprudenza ammette la tutela risarcitoria aquiliana, ex art. 2043 c.c., anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non costituendo ostacolo il carattere relativo di questi ultimi, in considerazione della nozione ampia, ormai generalmente accolta, di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell’interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione; trova, in tal modo, protezione non solo l’interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì l’interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perchè il soddisfacimento del diritto sia possibile. Interesse, quest’ultimo, tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione (tra le varie, cfr. Cass. n. 7337/98, nonchè, da ultimo, Cass. n. 13673/06) Peraltro, nel caso in esame, il corretto inquadramento della fattispecie non può esaurirsi nel riferimento alla categoria “contenitore” della responsabilità extracontrattuale per lesione del credito, cui entrambe le parti fanno riferimento nei loro scritti: infatti, oltre ad essere molto eterogenee le fattispecie cui detta lesione può conseguire, il riferimento, nella specie, appare fuorviante.

Nemmeno decisivo, ed altrettanto fuorviante, appare il riferimento a due delle diverse ipotesi che si usano ricondurre alla lesione del credito, cui alludono gli scritti di parte col richiamo dell’induzione all’inadempimento e del concorso del terzo nell’inadempimento; entrambe, ipotesi in cui il terzo interferisce in un rapporto contrattuale altrui cagionando ad una delle parti un danno, che si configura come ingiusto perchè lesivo di quel diritto (di credito) che nel contratto trova la sua fonte.

Per poter configurare un’ ingiusta lesione del credito imputabile, nel caso di specie, alla Gepi, terzo rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra Devil’s Point Italia e Pantrem, si dovrebbe assumere che la condotta della prima, specificamente nel ruolo di società controllante di una delle società contraenti, sia stata tale da determinare l’impossibilità di adempiere da parte di quest’ultima; si dovrebbe cioè assumere che l’interferenza della controllante abbia in qualche modo compromesso la capacità di adempimento della controllata.

Orbene, la responsabilità della controllante per fatti di tal genere non risulta essere stata dedotta in causa, dovendosi, in particolare, escludere che la società odierna resistente colleghi in via immediata i danni, dei quali ha chiesto il risarcimento, alla lesione dell’integrità patrimoniale della sua controparte contrattuale, per di più deducendone l’imputabilità alla controllante Gepi. Quindi, nè di lesione del diritto di credito, nè di induzione all’inadempimento si tratta (nè viene in rilievo la fattispecie di responsabilità della capogruppo disciplinata dall’art. 2497 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in caso di relazione di controllo fra società che faccia presumere un’attività di direzione e coordinamento, peraltro non direttamente applicabile ratione temporis).

Piuttosto, l’insolvenza della Pantrem rileva soltanto nel senso che, a detta della Devil’s Point Italia, se ne avesse conosciuto per tempo il pericolo relativo e se la situazione patrimoniale della società non fosse stata in qualche modo celata ai suoi creditori, attuali e potenziali, essa Devil’s Point Italia si sarebbe diversamente comportata nello svolgersi della vicenda contrattuale.

4.2. – Pur a voler riconoscere che, secondo l’assunto della danneggiata, questa sarebbe stata indotta a contrarre un’obbligazione con una debitrice che non sarebbe stata in grado di adempiere, ovvero non sarebbe stata in grado di adempiere esattamente, la situazione giuridica della quale si assume la lesione non è certo il diritto di credito, bensì l’affidamento che la contraente ripose nelle “assicurazioni” (così definite dal giudice a quo) della controparte contrattuale e della sua controllante. Si viene così a configurare un illecito c.d. da informazioni (e/o dichiarazioni) false o inesatte.

Proprio un illecito siffatto sembra che la sentenza impugnata abbia voluto individuare nella fattispecie in trattazione.

Orbene, a fronte di comportamenti lesivi del terzo quali quelli dedotti nel caso di specie, il creditore può fruire sia di rimedi negoziali (di cui all’art. 1439 c.c., che prevede il caso di raggiri usati da un terzo, e art. 1440 c.c.), sia di rimedi che attengono alla fase prenegoziale (di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c.), sia, più in generale, della tutela aquiliana di cui alla clausola generale dell’art. 2043 c.c.. Ora, deve escludersi che il giudice abbia fatto riferimento ai rimedi negoziali dei quali s’è detto, posto che la sentenza non solo non ha ad oggetto il contratto nè v’è stato l’accertamento di alcun raggiro avente natura dolosa, ma addirittura nemmeno è precisato in quale momento della vicenda contrattuale si sarebbe collocata la condotta illecita ascritta alla Gepi.

Quanto al rimedio precontrattuale (al quale fa un generico riferimento solo il ricorso alla pag. 10), anch’esso sembra doversi escludere, siccome dalla ricostruzione del fatto operata dalle parti risulta che tra la Patrem e la Devil’s Point Italia già da tempo esisteva un contratto di fornitura, la cui esecuzione era stata interrotta dalla prima a causa del dissesto in cui versava la seconda e poi ripresa – non è noto se in forza dell’originario contratto od a seguito di nuovi e differenti accordi contrattuali – quando la Patrem entrò nel controllo societario della Gepi (società, quest’ultima interamente partecipata dallo Stato). Per altro verso, la tutela offerta in sede precontrattuale mira a riparare squilibri contrattuali (determinati anche da dichiarazioni, ma solo in quanto rilevanti e vincolanti nel corso di trattative specificamente finalizzate alla conclusione di un contratto), dei quali non si discute nella vicenda in trattazione la quale, in estrema sintesi, concerne il corrispettivo non pagato di una serie di forniture, del cui importo neppure si discute; tant’è che, come s’è visto, la decisione è costituita dalla condanna della Gepi a corrispondere all’attrice l’ipotetica differenza tra l’importo di quelle forniture e ciò che la Devil’s Point Italia recupererà dal fallimento della Pantrem.

4.3.- Piuttosto, si verte nell’ambito di dichiarazioni,, rivolte, dalla controllata, su (pretese) direttive della controllante, o direttamente da quest’ultima, ai creditori (e, sembrerebbe, in particolare ad uno dei creditori) della società controllata, idonee ad ingenerare l’affidamento sulla capacità di adempimento di quest’ultima (con riguardo a contratti da concludere e/o già conclusi).

Non resta che fare riferimento alla generale tutela aquiliana apprestata dall’art. 2043 c.c..

E, probabilmente (l’avverbio è dovuto al fatto che la sentenza tace del tutto sul punto), il giudice d’appello (come pure, abbiamo visto, il primo giudice) proprio a questa forma di responsabilità ha inteso riferirsi.

Già in altre occasioni questa Corte ha avuto modo di affermare come la lesione dell’affidamento sia rilevante anche quando provocata non dalla controparte contrattuale, ma da terzi che abbiano fornito informazioni inesatte o addirittura false (cfr. già, sia pure in una vicenda peculiare, Cass. n. 2765/1982, nonchè, da ultimo, con riferimento alla c.d. responsabilità da prospetto informativo inesatto n. 14056/10 e S.U. ord. n. 8034/11; ed ancora Cass. n. 10067/98 sulla responsabilità per informazioni bancarie).

La responsabilità si configura come responsabilità aquiliana, riconducibile alla clausola generale dell’art. 2043 c.c., per essere l’autore dell’illecito estraneo al contratto stipulato per (a causa del)le informazioni fornite e per non essere configurabile l’inadempimento di specifiche obbligazioni gravanti sul dichiarante;

e ciò, non solo nei confronti di destinatari indeterminati, ma anche nei confronti di destinatari determinati o determinabili ex ante.

Allo stesso ambito possono essere ricondotte fattispecie, come la presente, in cui si discute di dichiarazioni (della società partecipata, rese da organi di quest’ultima su direttive della controllante, e di dichiarazioni) riconducibili immediatamente ad organi della controllante, che non siano di per sè vincolanti e coercibili (come nell’ipotesi della c.d. lettera di patronage “forte”, su cui cfr. Cass. n. 4888/01), ma siano state espresse con contenuti ed in modi o contesti tali da indurre o rafforzare l’affidamento dei creditori della società controllata nella capacità di adempimento di quest’ultima.

E ciò anche nell’ipotesi in cui la controllante, attraverso false informazioni o comportamenti vari, abbia indotto la controparte contrattuale della controllata a dare esecuzione agli obblighi che dal contratto derivano e che quella parte non avrebbe eseguito se non vi fosse stata, appunto, quell’interferenza dannosa (la disposizione dell’art. 1460 c.c., consente a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente).

Malgrado il rapporto di controllo, l’estraneità della controllante alle obbligazioni contratte dalla controllata induce a preferire il modello della responsabilità aquiliana, per il quale rilevano, per un verso, la condotta scorretta della società controllante nei confronti dei creditori, attuali o potenziali, della controllata, nonchè, per altro verso, la lesione dell’affidamento provocata, dalle dichiarazioni e/o informazioni inesatte, in capo ad un determinato creditore che, in ragione di queste, si sia indotto a tenere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto. Ed, in applicazione dei principi che regolano l’onere della prova nell’illecito extracontrattuale, sarà il danneggiato a dover fornire la prova dell’una e dell’altra, nonchè dell’elemento soggettivo, colposo o doloso, che connota la prima, e del nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo, cioè tra dichiarazioni e/o informazioni false o inesatte e le scelte compiute con riguardo ai rapporti contrattuali con la controllata.

5. – Tuttavia, se questa è la qualificazione giuridica da attribuirsi all’azione intrapresa dalla Devil’s Point Italia, la ricostruzione del giudice di merito non quadra. Infatti, in tanto si sarebbe dovuta riscontrare già, ed in primo luogo, nei confronti della Pantrem, quella violazione della correttezza (intesa come comportamento leale ed onesto) che debitore e creditore devono tenere nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), che, secondo la danneggiata, sarebbe stata indotta dalla Gepi.

Eppure, con riferimento alla società contraente la sentenza non afferma altro che “i responsabili della Pantrem cercarono ancora di acquisire forniture di materie prime per mandare avanti l’azienda, assicurando i pagamenti per la presenza di finanziamenti da parte della Gepi” (cfr. pag. 5), ossia attribuisce alla società ed ai suoi amministratori, come fonte d’illecito, un comportamento del tutto normale da parte di un contraente che, già in cattive condizioni finanziarie, ha visto patrimonialmente subentrare nella sua componente maggioritaria un’azienda di Stato.

Sicchè, non è infondato il rilievo formulato dalla ricorrente secondo cui a carico della Pantrem non resta altro che l’inadempimento contrattuale, senza potersi comprendere dove risieda il “concorso” nell’illecito al quale fa riferimento la sentenza impugnata.

5.1.- Ma, venendo più specificamente alla dedotta responsabilità della Gepi, se essa va inquadrata in ambito aquiliano è necessario che l’affermazione di responsabilità sia corredata dall’accertamento di tutti i suoi presupposti, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, secondo quanto sopra. Anche sul punto la sentenza non offre alcun valido supporto argomentativo. Emerge soltanto che la Gepi, possedendo il 70% della partecipazione nella Pantrem, vi “collocava persone di sua fiducia ai vertici dell’amministrazione”, il che corrisponde al fisiologico rapporto tra società controllante e società controllata.

Viene pure posto in risalto che, in occasione della prima collezione presentata “sotto la gestione Gepi”, l’amministratore delegato di questa tenne una conferenza stampa nella quale rassicurò tutti i presenti sul futuro dell’azienda, senza manifestare preoccupazione per la disa-strosa situazione finanziaria. Ma sul punto non è infondato il rilievo della ricorrente, la quale pone in evidenza che il compito istituzionale della Gepi (desumibile dalla legge n. 184 del 1971 che l’ha istituita) è stato proprio quello di effettuare interventi finanziari in favore di imprese in crisi per concorrere al mantenimento ed all’accrescimento dei livelli occupazionali; sicchè, è insensato imputare al responsabile della Gepi di non aver manifestato la critica situazione finanziaria in cui versava la Pantrem, che era il presupposto stesso dell’intervento della Gepi.

Il fatto, poi, che la Gepi, quale socio di maggioranza della Pantrem, abbia disertato le assemblee per l’approvazione del bilancio (dell’anno 1993 o, come corregge il ricorso, dell’anno 1992) resta una circostanza del tutto irrilevante, se non collegata ad un corrispondente obbligo di partecipazione ed alle conseguenze derivatene.

Se poi si intende in tal modo sostenere che la mancata partecipazione all’assemblea per l’approvazione del bilancio abbia costituito una delle ragioni che hanno portato la Pantrem alla decozione, ancora una volta l’affermazione resta immotivata ed incongrua rispetto alle finalità d’intervento dell’azienda di Stato; comunque, non sintomatica rispetto alle ragioni della pretesa azionata, che, come detto ai precedenti punti 4.1 e 4.2, non ascrive al comportamento della Gepi la determinazione del dissesto finanziario della Pantrem.

Per il resto, la sentenza fa riferimento alle direttive dei responsabili della Pantrem volte a creare un “falso clima di fiducia nei confronti della società”; aggiungendo che quelle direttive “non solo erano ben a conoscenza della Gepi, ma poichè coinvolgevano direttamente quest’ultima per l’asserita certezza che sarebbero intervenuti suoi finanziamenti, non potevano che provenire dalla Gepi stessa che avallava praticamente tale situazione anche con interventi diretti”. E qui non solo non. è spiegato come avvenisse la creazione del “falso clima di fiducia”, ma soprattutto perchè esso fosse “falso”, visto che è da presumersi che l’apporto di capitali pubblici inducesse un “reale” clima di fiducia; per altro verso, non è data contezza di quali siano stati quegli “interventi diretti”, finendosi nuovamente, in questo modo, con l’imputare alla Gepi di non avere anticipatamente pubblicizzato la morte di un’azienda nei confronti della quale essa stessa, per compito istituzionale, interveniva finanziariamente per aiutarla a gestire la crisi.

L’ultima parte della motivazione afferma che nella specie non si verifica l’estensione alla Gepi di un comportamento di “terzi” (si suppone i dirigenti della Pantrem) meramente tollerato, ma che la Gepi stessa “come si ricava dalle deposizioni testimoniali, sostanzialmente lo imponeva, attraverso la presenza di suoi esponenti nell’ambito delle cariche direttive della Pantrem”. Sul punto non può farsi a meno di rilevare che: a) ancora una volta manca ogni compiuta identificazione del “comportamento” al quale è fatto riferimento; b) manca il concreto riferimento al contenuto delle testimonianze, laddove quelle trascritte nel ricorso appaiono affatto indifferenti al fine del contendere; c) la presenza di amministratori designati dalla Gepi nella compagine amministrativa della Pantrem costituisce la concretizzazione di un ordinario rapporto tra società controllante e società controllata.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudice del rinvio, tenuto conto di quanto finora enunciato, dovrà procedere alla qualificazione giuridica dell’azione concretamente proposta, desumerne la prova derivante a carico dell’attrice e nuovamente valutare i fatti controversi come emergenti dalle prove assunte. In estrema sintesi, il giudice del rinvio dovrà accertare se la ripresa e/o la continuazione delle forniture da parte della Devil’s Point sia stata conseguenza di dichiarazioni e/o informazioni false od ingannevoli (provenienti dalla Gepi e/o dalla Pantrem) o se la Devil’s Point si sia spontaneamente indotta a riprendere le forniture perchè fiduciosa nel nuovo apporto di capitale pubblico nell’azienda in crisi.

6.- Rimane assorbito il sesto motivo di ricorso, che attiene alla quantificazione del danno.

Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il secondo ed assorbito il sesto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

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