Corte id Cassazione,s ezione VI penale, sentenza 19 dicembre 2016, n. 53739

Il sequestro conservativo per il recupero delle spese di giudizio deve avvenire pro quota in caso di più persone condannate

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 19 dicembre 2016, n. 53739

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

avverso l’ordinanza n. 50/16 Tribunale del Riesame di Milano del 07/03/2016 nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS);

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dott. O. Villoni;

lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., D.ssa CARDIA D., che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto il riesame proposto ai sensi dell’articolo 324 c.p.p. da (OMISSIS), condannato con sentenza non irrevocabile per i reati di cui agli articoli 416-bis e 319 c.p., alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 avverso il provvedimento di sequestro conservativo di beni di sua proprieta’ del valore stimato di Euro 302.093,92 disposto dal GIP del Tribunale di Milano a garanzia delle spese di giustizia del procedimento, accertale e/o stimate nell’ammontare complessivo di Euro 661.093,52. Accogliendo la prospettazione difensiva, il Tribunale ha limitato ad Euro 40.000,00 l’importo cautelato dal sequestro, osservando che, ferma restando l’entita’ acclarata e stimata delle spese di procedimento, coinvolgendo esso, nei suoi diversi tronconi, sedici imputati che hanno riportato condanna, al (OMISSIS) possa essere richiesto il pagamento esclusivamente pro quota, in ossequio al criterio di imputazione di cui all’articolo 535 c.p.p. risultante dalla parziale sua abrogazione avvenuta per effetto della L. n. 69 del 18 giugno 2009, articolo 67, comma 2, lettera a) e b).

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che deduce i motivi di seguito indicati.

1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce che avendo l’impugnazione del (OMISSIS) ad oggetto la determinazione del quantum delle spese di giustizia di sua spettanza, essa attiene alla fase dell’esecuzione del provvedimento di competenza del giudice civile da esperire con le forme dell’opposizione all’esecuzione (articoli 615 c.p.c. e segg.), atteso il rinvio alla disciplina processuale civilistica operato dall’articolo 691 c.p.p., comma 2 e articolo 695 c.p.p. e una volta questi abrogati dalle corrispondenti previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Secondo il ricorrente, infatti, il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti in materia di spese dell’esecuzione in sede civile, gia’ fissato con le predette previsioni del codice di procedura penale, e’ rimasto inalterato anche dopo l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Deduce, inoltre, che il momento della statuizione penale sulle spese e quello della quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi, il primo riguardante l’emissione e l’individuazione dei criteri regolatori della condanna alle spese, il secondo l’operazione contabile tesa a determinarne il quantum. Ne consegue che il Tribunale adito, nello statuire in merito alla capacita’ reddituale del (OMISSIS) di far fronte alle spese processuali, e’ andato oltre la propria competenza funzionale, poiche’ invece di dichiarare il non luogo a procedere e’ intervenuto nella determinazione del quantum del debito dovuto dallo interessato.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 535 c.p.p., comma 2. Sostiene il ricorrente che, lamentando il (OMISSIS) la mancata imputazione pro quota delle spese processuali, nel ripartire il loro complessivo ammontare tra tutti gli altri coimputati del procedimento, il Tribunale:

a) da un lato, non ha tenuto conto del principio della soccombenza, che consente di ottenere, qualora vi siano piu’ soggetti condannati per i medesimi fatti, il risarcimento integrale delle spese processuali di quello che tra loro risulti maggiormente capiente;

b) dall’altro, nell’individuare il numero degli imputati tra cui le spese dovevano essere ripartite, ha erroneamente interpretato il principio solidaristico, peraltro limitato alle spese comuni, omettendo anche di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni per cui ha operato la modifica nel quantum.

3. Nelle rassegnate note scritte, il Procuratore Generale osserva che il Tribunale non ha provveduto ad una diversa determinazione delle spese processuali, mai contestate nel quantum, ma semplicemente “valutato il sequestro conservativo nei confronti del (OMISSIS) secondo criteri di proporzionalita’ e adeguatezza delle misure cautelari che opera anche per le cautele reali” e cio’ alla luce del venir meno del principio di solidarieta’, originariamente previsto dall’articolo 535 c.p.p. prima della sua parziale abrogazione nel 2009. Osserva, inoltre, che il ricorrente non contesta ne’ che il calcolo delle spese processuali riguardi l’intero processo a carico anche degli altri imputaline’ che, come stabilito dal Tribunale sulla base della documentazione in suo possesso, i condannati, anche a seguito di riti diversi, siano sedici, “fondando il giudizio su dati concreti, in tal modo, sulla continenza tra i beni in sequestro e l’importo dovuto all’erario”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e come tale va rigettato.

2. Il primo motivo in cui esso si articola si rivela privo di pregio. Va, infatti, rilevato che nell’accogliere l’istanza di riesame, il Tribunale di Milano non si e’ affatto pronunciato sulla capacita’ reddituale del (OMISSIS), limitandosi, in stretta correlazione al contenuto del provvedimento cautelare reale adottato dal GIP, a procedere alla ripartizione delle spese processuali tra i condannati in ossequio al criterio di imputazione pro quota desumibile dallo articolo 535 c.p.p. dopo la modifica subita per effetto della L. n. 69 del 2009 che ha determinato il venir meno del criterio della solidarieta’, adottando, pertanto, una decisione pieno iure ricadente nell’ambito della propria competenza funzionale. A tale riguardo, non e’, del resto, inutile ricordare che la recente decisione Sez. U n. 38670 del 21/07/2016, Culasso ha costituito una vera e propria actio finium regundorum delle competenze in tema di sequestro conservativo (articoli 316 c.p.p. e segg.), stabilendo che anche le questioni attinenti alla pignorabilita’ dei beni ad esso sottoposti sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale, prima della conversione del sequestro in pignoramento.

Tale statuizione neutralizza, dunque, l’argomento svolto dal ricorrente (in epoca, peraltro, anteriore alla pronuncia) secondo cui si verterebbe nella specie in materia rientrante nella fase dell’esecuzione del provvedimento, di competenza del giudice civile da esperire con le forme dell’opposizione all’esecuzione (articoli 615 c.p.c. e segg.).

Risulta, infatti, evidente che se pure le questioni concernenti la pignorabilita’ dei beni sottoposti a sequestro conservativo debbono ritenersi estranee alla fase della esecuzione forzata sui beni stessi – che inizia con la conversione del sequestro in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali (articolo 320 c.p.p., commi 1 e 2) – a maggior ragione rientrano nella competenza del tribunale del riesame quelle, temporalmente e logicamente antecedenti, concernenti la determinazione del quantum delle medesime spese imputabile a ciascun imputato, a garanzia del quale la misura cautelare reale e’ stata disposta.Le superiori considerazioni consentono, infine, di ritenere assorbite le questioni riguardanti la perdurante rilevanza di specifiche previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ai fini del riparto di competenze fra tribunale del riesame penale e giudice civile.

3. Anche il secondo motivo di ricorso appare destituito di fondamento. Sostiene il ricorrente che nel ripartire pro quota tra tutti gli imputati condannati dell’originario procedimento l’ammontare complessivo delle spese processuali, da un lato il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio della soccombenza – asseritamente atto a consentire di addossare, fra piu’ soggetti condannati per i medesimi fatti, il risarcimento integrale delle spese processuali a quello che tra loro risulti maggiormente capiente – e dall’altro avrebbe erroneamente interpretato il principio solidaristico, peraltro limitato alle spese comuni, omettendo pure di motivare adeguatamente circa le ragioni per cui ha operato la modifica nel quantum.

Il primo argomento, riportato quasi nella sua formulazione testuale, presenta aspetti di intrinseca illogicita’. La ripartizione, comunque eseguita, dell’onere economico del pagamento delle spese di giustizia implica per definizione il rispetto del principio della soccombenza, riguardando, infatti, gli imputati condannati e costituendo statuizione pienamente conforme al principio che il ricorrente assume, invece, violato. Inoltre, l’eventuale accoglimento della peculiare interpretazione che del principio stesso il ricorrente propone comporterebbe il ripristino tout court della regola della solidarieta’ venuta meno per effetto dell’abrogazione integrale del dell’articolo 535 c.p.p., del comma 2 ad opera della citata L. n. 69 del 2009, articolo 67 della interpretazione evidentemente contra legem e che per cio’ stesso non puo’ essere condivisa. Ancor piu’ problematico appare, inoltre, il richiamo al c.d. principio solidaristico, asseritamente limitato alle c.d. spese comuni, essendo esso venuto completamente meno riguardo alle statuizioni di condanna delle spese processuali per effetto della citata interpolazione novellistica del testo dell’articolo 535 c.p.p.. Priva di fondamento e’, infine, la deduzione della carente motivazione dell’ordinanza impugnata riguardo alle ragioni per cui e’ stata operata la modifica nel quantum delle spese processuali di spettanza del (OMISSIS). Il Tribunale ha, infatti, osservato che secondo quanto risultante dagli atti dello originario procedimento a sua disposizione, il numero degli imputati condannati e’ pari a sedici e per tale cifra ha diviso il complessivo importo stimato (pari ad Euro 685.000,00) delle somme dovute all’Erario a titolo di spese di giustizia, in puntuale applicazione, pertanto, del criterio di ripartizione pro quota attualmente previsto dalla legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso

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