La banca deve il risarcimento danni e la restituzione del capitale ai coniugi che, al loro primo investimento sono stati consigliati di mettere tutti i loro risparmi nei bond argentini
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 29 novembre 2016, n. 24285
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2804-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1077/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel settembre 2004 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio la (OMISSIS) ( (OMISSIS)), deducendo: a) che il (OMISSIS) avevano, su consiglio di un dipendente dell’Istituto, investito tutti i loro risparmi (Euro 26.015,26) che fino ad allora avevano tenuto depositati presso la banca stessa, nell’acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, la quale in seguito era stata colpita dalla nota grave crisi finanziaria; b) che la banca non aveva adempiuto al suo dovere di fornire adeguata informazione sui rischi connessi all’investimento in questione. Chiedevano pertanto dichiararsi la nullita’, o in subordine pronunciarsi la risoluzione per inadempimento, del contratto di acquisto con la condanna della Banca alla restituzione del capitale da essi investito, ed al risarcimento dei danni da essi subiti.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Vasto dichiarava la nullita’ del contratto di acquisto e condannava la convenuta alla restituzione delle somme investite dagli attori.
Proposto appello dalla (OMISSIS), cui resistevano i coniugi (OMISSIS) proponendo anche appello incidentale subordinato per l’accoglimento delle domande ritenute dal primo giudice assorbite, la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di accertamento della nullita’ e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava la Banca al risarcimento del danno, liquidato in Euro 22.100,00, corrispondente alla perdita di valore (aggirantesi intorno all’85%) notoriamente subita dal titolo, escluso ogni ulteriore danno. Osservava la Corte distrettuale che, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sopravvenuta pronuncia n. 26724/2007, la violazione dei doveri di informazione posti a carico dell’intermediario finanziario dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare non comporta nullita’ del c.d. contratto quadro, ma puo’ dar luogo a responsabilita’ – contrattuale o precontrattuale a seconda della fase nella quale intervengono – o anche condurre alla risoluzione, ma non della singola operazione (come nella specie richiesto dagli attori) bensi’ del contratto quadro. Riteneva quindi che, esclusa la nullita’ e la risoluzione del contratto di acquisto, la mancata prestazione da parte della banca delle specifiche informazioni necessarie per l’acquisto di un titolo a rischio quale quello in esame (tanto piu’ necessarie in presenza di clienti alla prima esperienza, che investivano nella operazione tutti i loro risparmi), doveva condurre al risarcimento del danno – che gli attori avevano richiesto in via autonoma, svincolata dalla domanda di risoluzione- da ragguagliarsi al minor vantaggio (o al maggior aggravio) economico determinato dal comportamento tenuto dal danneggiante.
Avverso tale sentenza, depositata il 7 dicembre 2010, la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso i coniugi (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia “error in procedendo” per violazione dell’articolo 112 c.p.c. con conseguente nullita’ della sentenza d’appello: la condanna al risarcimento del danno liquidato in somma pari alla perdita di valore subita dal titolo non troverebbe alcuna corrispondenza nelle domande proposte dai signori (OMISSIS), che alla richiesta di tutela demolitoria e restitutoria (nullita’, annullamento, risoluzione) avrebbero affiancato una richiesta di tipo risarcitorio limitata pero’ al danno da lucro cessante e non a quello da minor vantaggio economico.
1.1. Tuttavia l’esame diretto (cui questa Corte tenuta, quale giudice del “fatto processuale”: S.U. n. 8077/12; Sez. 6-3 n. 25308/14) dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e della comparsa di risposta in appello esclude che la domanda di risarcimento del danno sia stata formulata con la limitazione evidenziata in ricorso: gli odierni resistenti hanno sempre chiesto la condanna della controparte (alla restituzione della somma investita, ovvero) “…al risarcimento del danno patito, ivi compreso il danno da mancata rendita della somma investita…”, e non puo’ certo dirsi al di fuori di tale richiesta il risarcimento del danno da perdita di valore del bene acquistato (che peraltro, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, e’ del tutto coerente con la fattispecie in esame: cfr. Cass. Sez. 1 n. 29864/11).
2. Il secondo motivo lamenta che, in violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21 e articolo 28 Regolam. Consob n. 11522/1998 nonche’ con erronea e insufficiente motivazione, la corte di merito abbia ritenuto essa ricorrente inadempiente agli obblighi informativi nei riguardi delle controparti, nonostante: a)queste ultime, nel modulo d’acquisto, fossero state avvertite che l’operazione aveva ad oggetto valori mobiliari soggetti a notevole rischio di oscillazione dei corsi o dei cambi, e, con la consegna del prescritto documento sui rischi generali, fossero state edotte che quanto maggiore e’ la rischiosita’ percepita dall’emittente, tanto maggiore e’ il tasso di interesse che l’emittente dovra’ corrispondere all’investitore; b)il default della Repubblica Argentina fosse divenuto prevedibile (“atteso”, secondo un articolo di stampa del dicembre 2001 prodotto in atti) solo dal dicembre 2000, mentre l’operazione in esame e’ di un anno addietro, tant’e’ che l’acquisto era avvenuto ad un prezzo pari al valore nominale del titolo, indice del carattere non particolarmente rischioso della operazione stessa.
2.1. Si tratta tuttavia di considerazioni attinenti al merito delle valutazioni riservate alla corte distrettuale il cui esame esula evidentemente dalla verifica di legittimita’. In relazione alla quale si rileva come la corte distrettuale: a) ha rettamente osservato che la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata, in concreto, tale cioe’ da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n. 17340/08; n. 22147/10); b) ha congruamente e coerentemente motivato il suo convincimento in ordine alla inidoneita’ dell’informazione fornita nella specie dalla banca, evidenziando come il documento sui rischi generali fosse privo di specifici riferimenti al prodotto in concreto scelto dal cliente, e l’avvertenza, contenuta nel modulo d’acquisto, circa il rischio di oscillazioni di valore fosse incompleta (nulla evidenziando in concreto, neppure con riguardo alla possibilita’ di default dell’emittente) tenendo anche presente la assoluta inesperienza in materia degli odierni resistenti, che la banca conosceva essere alla loro prima operazione di investimento in titoli mobiliari. La critica che la ricorrente muove a tale motivazione, sostenendo la non prevedibilita’ del default al momento dell’operazione, oltre ad essere come detto al di fuori dei limiti riservati a questo giudizio di legittimita’, si mostra d’altra parte in contrasto con la tesi, contestualmente avanzata dalla medesima, della avvenuta informazione in ordine alla rischiosita’ del titolo obbligazionario in questione, che gli investitori avrebbero dovuto desumere dalla misura del tasso di interesse che l’emittente si era impegnata a corrispondere, di gran lunga piu’ elevato di quello relativo ai titoli obbligazionari emessi in quel periodo da Stati Sovrani dell’Europa Occidentale ad economia avanzata. Le doglianze in esame non meritano dunque accoglimento.
3. Analoghe considerazioni valgono per le doglianze espresse -sotto il profilo della violazione dell’articolo 29 Reg. Consob n. 11522/98 e del vizio di motivazione- nel terzo motivo in ordine alla inadeguatezza della operazione, che la corte di merito, con congrua motivazione, ha ritenuto dovesse essere rappresentata esplicitamente agli odierni resistenti dalla banca, ai sensi e per gli effetti dal richiamato articolo 29 del Regolamento Consob. Anche qui, la corte stessa ha, da un lato, rettamente considerato l’obbligo dell’intermediario, a norma tanto dell’articolo 21 T.U.F. quanto dell’articolo 29 Reg. Consob, di valutare l’adeguatezza della operazione tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso in ordine alla presumibile propensione al rischio dell’investitore (cfr. Cass. Sez. 1 n. 18039/12; n. 5250/16); dall’altro, ha congruamente motivato il suo convincimento osservando che la banca avrebbe dovuto considerare, ai fini della valutazione della inadeguatezza, che l’operazione, avente ad oggetto un titolo rischioso (cio’ che, come detto, neppure la critica contenuta in ricorso smentisce), coinvolgeva tutti i risparmi degli investitori (non essendo evidentemente sufficiente il generico consiglio di diversificare gli investimenti contenuto nel Documento rischi generali), e che la propensione al rischio dei medesimi doveva considerarsi bassissima1tenuto conto del fatto che fino ad allora essi avevano tenuto i loro risparmi in deposito.
4. Inammissibile e’ infine il quarto motivo, con il quale la ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione dell’articolo 23, comma 6 T.U.F. e sotto quello della “omessa e insufficiente motivazione”, che la corte di merito non avrebbe verificato la sussistenza del nesso di causalita’ tra il danno e l’inadempimento agli obblighi informativi, avendo omesso di considerare che, anche in caso di segnalazione della inadeguatezza della operazione agli investitori, questi avrebbero ugualmente assunto la decisione di investimento. Trattasi invero di valutazione di merito, come tale riservata al giudice d’appello ed estranea alla verifica attribuita a questa Corte di legittimita’.
5. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condannna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei resistenti delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge
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