Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 dicembre 2016, n. 53910

Ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA 20 dicembre 2016, n. 53910

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia dell’8 ottobre 2007, riducendo la pena inflitta a G.R.M. per il delitto di cui all’art. 609-bis cod pen. in anni tre e mesi quattro di reclusione in ragione della diminuente del rito abbreviato, disattesa dal primo Giudice, in tal modo altresì sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque e confermando nel resto le statuizioni del primo Giudice.

– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 609-bis ultimo comma cod. pen., per il mancato riconoscimento della minore gravità del fatto.

In particolare, secondo il ricorrente la Corte di Appello aveva non correttamente riportato il fatto rispetto alla ricostruzione operata dal Tribunale di Foggia, il quale aveva al contrario correttamente rilevato che l’imputato – che aveva inizialmente richiesto l’elemosina, successivamente bloccando la portiera dell’autovettura della donna – aveva toccato e palpeggiato le gambe di costei tentando di baciarle; mentre, in esito ai tentativi della vittima di sottrarsi alle attenzioni dell’aggressore, quest’ultimo l’aveva presa per la gola tentando di baciarle le labbra. Al contrario, il Giudice di appello aveva invece dato conto di baci a tali parti del corpo.

Oltre a ciò, nella colluttazione che ne era seguita la vittima si era liberata dell’aggressore con una semplice gomitata al petto così potendo chiudersi nella propria autovettura, non subendo alcuna apprezzabile conseguenza personale ed anzi, a comprova dell’assenza di particolare pregiudizio, si era immediatamente rivolta alle forze dell’ordine per informarle dell’accaduto, senza alcuna forma di vergogna e di chiusura personale.

Il Procuratore ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

3.1. La norma di cui all’art. 609-bis cod. pen. (‘chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali…’) appare connotata da un requisito soggettivo (la finalizzazione al desiderio sessuale dell’agente) e da un requisito oggettivo (ossia la concreta e normale idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale).

3.2. Al riguardo, non è oggetto di contestazione la responsabilità del ricorrente, il quale ha infatti solamente richiesto il riconoscimento del caso di minore gravità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Del pari non vi è seria ragione di doglianza quanto alla materialità degli accadimenti (la ricostruzione operata dal Tribunale d’altronde è pienamente sovrapponibile all’imputazione contestata, mentre la narrazione della Corte appare sul punto lievemente differente ma senza alcun pratico effetto, tant’è che in motivazione non vi è alcun accenno, neppure implicito, ad eventuali difformità di fatto rispetto agli accertamenti condotti in proposito nel primo giudizio).

In ordine invece all’invocato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 609-bis cod. pen., la valutazione negativa della Corte territoriale si è incentrata sull’insidiosità della condotta, atteso che la vittima era stata colta di sorpresa mentre era intenta a consegnare all’odierno ricorrente il denaro richiesto quale elemosina, nonché sull’intensità del dolo, desunto dalle modalità dei toccamenti, ripetuti e tesi a costringere la vittima a ricevere baci sulla bocca.

3.3. Ciò premesso, la motivazione appare senz’altro illogica e carente, tra l’altro in contrasto col ripetuto orientamento della Corte.

Per quanto concerne infatti la pretesa insidiosità della condotta, va ricordato che l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi (Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932), sì che essa costituisce solo uno degli elementi costitutivi del reato (in ogni caso, peraltro, la vittima, ben lungi dall’essere stata posta nell’impossibilità di difendersi, aveva reagito immediatamente ai toccamenti), e non assume di per sé rilievo in ordine alla gravità del fatto. Quanto al dolo, esso ha solamente disvelato la finalità sessuale della condotta del ricorrente, laddove in ogni caso non appare chiaro il legame strumentale tra toccamenti e baci sulla bocca.

Vero è, in proposito, che ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, P.G., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821). Ed al riguardo appare già difficile scorgere elementi di conclamata gravità alla stregua di quanto osservato, laddove in ogni caso non si è proceduto ad una valutazione globale del fatto ma è stato posto l’accento su meri elementi costitutivi del reato (l’odierno ricorrente non pretende infatti di essere assolto dall’imputazione ascrittagli).

D’altronde va altresì ricordato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516).

Infatti, dal momento che l’attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. In particolare, ai fini del riconoscimento di questa attenuante devono essere ‘valutati in concreto l’impatto emotivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo e l’invasività nella sfera sessuale della vittima’ (così, in richiamo, anche Sez. 3, n. 34236 del 12/07/2012, A., Rv. 253172), ciò in quanto la mitigazione della pena non risponde all’esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 27272 del 15/06/2010, P., Rv. 247931).

3.4. In specie, al contrario, la sentenza impugnata ha in realtà omesso di considerare e di valutare, con congrua ed adeguata motivazione, quale sia stato il grado di compromissione della libertà sessuale e quale il danno arrecato alla parte offesa anche in termini psichici.

La sentenza impugnata, con le precisazioni già ricordate, ha infatti dato conto che il fatto delittuoso si è concretizzato in un improvviso toccamento (di non più contestata impronta sessuale) alle gambe, mentre nel corso della colluttazione (e prima che una gomitata assestata dalla vittima al G. ponesse fine all’episodio) il ricorrente prendeva alla gola la donna tentando di baciarla.

Dal tenore della decisione si desume che non vi è stato alcun contatto con le parti intime della vittima, non è stato fatto uso di alcuno strumento idoneo all’offesa, l’aggressione non appare essersi protratta per un tempo significativamente lungo, la vittima è stata in grado di difendersi efficacemente da sola ed ha immediatamente allertato le forze di polizia, né sono stati evidenziati seguiti pregiudizievoli a carico della persona offesa.

Alcuna valutazione risulta essere stata operata al riguardo, per cui in definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Per contro va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza quanto all’affermazione di responsabilità in relazione al reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell’attenuante del caso di minore gravità e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari sul punto;

Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità per il reato contestato

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