Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 14 dicembre 2016, n. 5262

E’ atto pubblico facente fede sino ad impugnazione di falso, ai sensi dell’art. 476 cpv. c.p., il processo verbale di sequestro redatto da un ufficiale di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni di accertamento ed assicurazione del corpo del reato. La compilazione di tale atto costituisce infatti manifestazione del potere di documentazione fidefaciente espressamente attribuito all’ufficiale di polizia giudiziaria dall’art. 222 cpv. c.p.p. e si è rilevato che “in materia di edilizia e urbanistica, è sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, ne ordina la demolizione con il mero richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali dato che il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate; inoltre, il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo, attestante l’esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante”.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 14 dicembre 2016, n. 5262

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 9511 del 2006, proposto dal signor

Sa. PA., rappresentato e difeso dall’avvocato Ce. Ol., con domicilio eletto presso l’avv. Cl. Sa. in Roma, via (…),

contro

il COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ag., domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…),

per la riforma

della sentenza n. 7070/2006 depositata in Segreteria il 19 giugno 2006 del T.A.R. della Campania, Sezione Quarta, con la quale si respingeva il ricorso avverso il diniego di concessione in sanatoria, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016, il Consigliere Fabio Taormina;

Uditi gli avvocati Ce. Ol. per la parte appellante e Fr. Ca., su delega dell’avv. Gi. Ag., per il Comune appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 7070/2006 il T.a.r. per la Campania – sede di Napoli – ha respinto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellante, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Comune di (omissis) con il quale era stato disposto il diniego al rilascio della concessione in sanatoria relativa al manufatto abusivo da questi realizzato.

2. Il Comune di (omissis) si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso.

3. Con la sentenza impugnata il T.a.r. ha dato atto della avvenuta presentazione di una istanza di sanatoria in prima battuta accolta dalla Commissione Straordinaria il 21 luglio 1997, e della circostanza che questa era stata successivamente revocata in quanto era stato accertato che l’immobile non risultava ultimato entro il 31 dicembre 1993, ed ha respinto le censure proposte (incentrate sull’avvenuto completamento dell’immobile entro detta data) in quanto apodittiche e sfornite di prova.

4. L’originario ricorrente rimasto soccombente ha impugnato la decisione del T.a.r. denunciandone la erroneità.

Dopo avere analiticamente ripercorso le principali tappe del contenzioso ha dedotto che:

a) erroneamente il T.a.r. aveva fatto riferimento alla data di accertamento dell’abuso (1994);

b) invece l’immobile era stato completato al grezzo entro il 31 dicembre 1993;

c) dal verbale di sequestro del 23 agosto 2004 non risultava affatto la mancanza di tompagnature;

d) il manufatto era adibito ad abitazione dell’appellante e della sua famiglia sin dal 1981;

e) neppure era corretto rilevare che l’istanza era priva della documentazione necessaria: prova di ciò riposava nella circostanza che la istanza di sanatoria era stata in prima battuta accolta dalla Commissione Straordinaria il 21 luglio 1997 (ed era stato determinato l’importo dell’oblazione) e comunque la irregolarità/carenza della documentazione allegata non avrebbe potuto condurre alla reiezione della domanda.

6. In data 17 maggio 2012 l’appellante ha depositato una nota ribadendo il proprio persistente interesse alla decisione dell’appello.

7. In data 23 luglio 2012 il Comune di (omissis) si è costituito depositando atto di stile chiedendo la reiezione dell’appello.

8. In data 23 ottobre 2016 il Comune di (omissis) ha depositato una articolata memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’appello in quanto generico ed in quanto ivi era stato omesso di censurare il capo di decisione che aveva riscontrato la sussistenza delle condizioni legittimanti l’esercizio dell’autotutela, e comunque la reiezione dell’impugnazione perché infondata.

9. Alla odierna pubblica udienza del 17 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato, e va respinto, il che consente di prescindere dalla puntuale disamina dell’eccezione di inammissibilità del medesimo formulata dall’appellata Amministrazione comunale in ultimo con la memoria depositata il 23 ottobre 2016.

2. Tutte le censure di parte appellante sono apoditticamente formulate e mettono in dubbio le resultanze di causa.

2.1. La giurisprudenza penale e quella amministrativa hanno raggiunto sin da tempo risalente una concordanza di opinioni nel ritenere che gli atti redatti dalla Polizia Giudiziaria, anche in materia di immobili abusivi, facciano piena prova sino a querela di falso pure con riguardo alla consistenza dell’immobile.

Si è detto pertanto (Cass. pen., sez. V, 24 novembre 1983,) che “è atto pubblico facente fede sino ad impugnazione di falso, ai sensi dell’art. 476 cpv. c.p., il processo verbale di sequestro redatto da un ufficiale di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni di accertamento ed assicurazione del corpo del reato. La compilazione di tale atto costituisce infatti manifestazione del potere di documentazione fidefaciente espressamente attribuito all’ufficiale di polizia giudiziaria dall’art. 222 cpv. c.p.p.” e con più specifico riferimento alla fattispecie per cui è processo si è rilevato che (tra le tante T.A.R. Napoli, 8 gennaio 2016, n. 17; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703; T.A.R. Napoli, sez. IV, 14 novembre 2011, n. 5322; T.A.R. Napoli, sez. IV, 4 agosto 2011, n. 4207) “in materia di edilizia e urbanistica, è sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, ne ordina la demolizione con il mero richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali dato che il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate; inoltre, il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo, attestante l’esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante”.

3. In concreto, l’odierno appellante (che non ha proposto alcuna querela di falso) si limita a contestare le resultanze del verbale di sopralluogo e deduce quale prova contraria elementi che neppure induttivamente possono mettere in dubbio quanto ivi contenuto, in quanto:

a) le affermazioni provenienti dalla ditta che eseguì i lavori (potenzialmente corresponsabile dell’abuso) hanno, per evidenti ragioni, portata e spessore probatorio minimo, se non inesistente;

b) la circostanza che in prima battuta la istanza di sanatoria fosse stata accolta dalla Commissione Straordinaria il 21 luglio 1997 nulla dimostra, se non la circostanza che in quella occasione si procedette ad un esame superficiale della documentazione;

c) è ben vero che, di regola, l’incompletezza della documentazione onera l’amministrazione a richiedere chiarimenti (tra le tante T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 13 maggio 2013, n. 287: “qualora l’Amministrazione, a fronte di una domanda di condono edilizio incompleta, richieda all’interessato l’integrazione della documentazione, assegnandogli un termine per provvedere, quest’ultimo deve ritenersi – salvi i casi di impossibilità non imputabile – tassativo, sicché l’inottemperanza a tale richiesta determina la chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria. È ovvio, infatti, che l’incompletezza della domanda non consente neppure lo svolgimento dell’istruttoria”); è vero altresì, però, che è certo che di fronte ad una documentazione incompleta non può essere ottenuto il condono, ed è altresì vero che nel caso di specie l’elemento centrale del diniego si rinviene nel contrasto tra le indicazioni fornite dall’appellante circa la data di completamento, e quelle rilevabili da atti pubblici fidefacienti;

d) è rimasto accertato (e neppure parte appellante ciò nega) che la domanda di condono era priva degli allegati (perizia giurata e documentazione fotografica, vedasi capo 1.2., secondo cpv, della sentenza impugnata), per cui giammai avrebbe potuto formarsi il silenzio-assenso (tra le tante: Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5852: “il silenzio-assenso non può formarsi in assenza della documentazione completa prescritta dalle norme in materia per il rilascio della concessione edilizia, in quanto l’eventuale inerzia dell’amministrazione nel provvedere non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso. Ne consegue che, nonostante l’impugnato diniego di concessione edilizia sia stato effettivamente adottato oltre i sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del privato, non può ritenersi esistente alcuna fattispecie di silenzio-assenso ai sensi dell’art. 69, l. prov. n. 13/1997, e conseguentemente, che non possono ritenersi sussistenti gli effetti giuridici connessi, equiparati al rilascio della concessione edilizia, dal momento che nessun documento prescritto dalla legge è stato depositato nel procedimento de quo”);

e) per costante giurisprudenza (tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 39; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 4 Aprile 2006, n. 1831) allorquando una concessione edilizia in sanatoria sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla p.a. esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa: infatti, l’insegnamento giurisprudenziale prevalente ha individuato dei casi in cui la discrezionalità della P.A. in subiecta materia si azzera vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà, sicché – anche tenuto conto dell’art. 21octies secondo comma, della legge 7 Agosto 1990, n. 241. e ss.mm. (statuente che “…Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”);

f) è rimasto altresì chiarito (tra le tante T.A.R. Toscana, sez. III, 27 maggio 2015, n. 825) che detto orientamento in ultimo citato è traslabile pienamente alle ipotesi di condono.

4. Conclusivamente, l’appello è del tutto destituito di fondamento e va respinto.

4.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

4.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e pertanto l’appellante deve essere condannato al pagamento delle medesime in favore dell’appellata Amministrazione comunale, nella misura che appare equo determinare in euro tremila (€ 3.000 //00) oltre oneri accessori, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell’appellata Amministrazione comunale, nella misura di euro tremila (€ 3000//00) oltre oneri accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente FF

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Nicola D’Angelo –

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