Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 31 ottobre 2016, n. 22017

La denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti a evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 del Cc; implicano, invece, accettazione tacita dell’eredità il ricorso alla Commissione tributaria contro l’avviso di accertamento del maggior valore notificato dall’amministrazione finanziaria e la successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia perché questi atti, indipendentemente dalle specifiche intenzioni del chiamato all’eredità, non sono meramente conservativi ma tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale

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Accettazione eredità

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 31 ottobre 2016, n. 22017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23444/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), IN PROPRIO E IN QUALITA’ DI CHIAMATO ALL’EREDITA’ DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1001/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento 1-2 motivo, assorbito 3 motivo, rigetto 4 motivo del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale condizionato, accoglimento del ricorso incidentale autonomo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto 3.12.1994 le sorelle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente fratello e madre) davanti al Tribunale di Latina domandando lo scioglimento della comunione di un terreno agricolo con sovrastanti fabbricati (in catasto al fol. (OMISSIS) p.lle (OMISSIS)) e di di altro terreno (distinto al fol. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS)), siti nel comune di (OMISSIS), gia’ appartenenti al loro genitore (OMISSIS), deceduto ab intestato in data (OMISSIS).

I convenuti eccepirono innanzitutto la prescrizione del diritto delle attrici ad accettare l’eredita’ e in via riconvenzionale chiesero che venisse dichiarata la nullita’ della donazione effettuata dal de cuius in favore della figlia (OMISSIS).

2 L’adito Tribunale con sentenza non definitiva 1797/2004 accolse l’eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l’eredita’ e rigetto’ pertanto la domanda di scioglimento della comunione avanzata dalle attrici.

La sentenza venne impugnata dalle soccombenti e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva 1001/2012, ribaltando l’esito del giudizio, accolse la domanda di divisione dichiarando aperta la successione di (OMISSIS). Dispose quindi la rinnovazione del progetto divisionale e rigetto’ la domanda dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) volta ad ottenere la dichiarazione di appartenenza alla comunione legale del terreno acquistato dal de cuius e dalla moglie (OMISSIS).

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito, per quanto ancora interessa, rilevo’:

– che l’eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l’eredita’ doveva ritenersi infondata in presenza di un tempestivo atto di accettazione tacita, rappresentato dalla proposizione di un ricorso in Commissione Tributaria contro un avviso di accertamento di maggior valore dei beni caduti in successione;

– che la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprieta’ del 50% del terreno acquistato dal de cuius dall’Opera Nazionale Combattenti risultava rinunziata;

– che la domanda di rendiconto formulata dalle appellanti nei confronti di (OMISSIS) doveva ritenersi assorbita in quanto subordinata all’accoglimento della domanda di accertamento della comunione legale del terreno acquistato con atto del (OMISSIS);

3 Tale decisione e’ stata impugnata per cassazione con quattro motivi da (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS) (deceduta nelle more del giudizio di appello).

Le sorelle (OMISSIS) resistono con controricorso contenente a sua volta, sulla base di un unico motivo, ricorso incidentale “principale” e incidentale “condizionato all’accoglimento del quarto motivo”.

Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Evidenti ragioni di priorita’ logica impongono di esaminare innanzitutto l’eccezione delle sorelle (OMISSIS) con cui si deduce “preliminarmente” l’inammissibilita’ del ricorso “che doveva essere notificato anche alle attuali controricorrenti nella loro qualita’ di chiamate all’eredita’ di (OMISSIS)”.

L’eccezione, – riguardante una questione preliminare di rito, ma inspiegabilmente trattata nella parte finale del controricorso – e’ priva di fondamento perche’ le richieste di notifica in calce al ricorso risultano fatte per le sorelle (OMISSIS) anche in qualita’ di eredi della madre (OMISSIS) e comunque la regolare costituzione di costoro, con sostanziale espletamento di attivita’ difensiva anche nella suddetta veste – come meglio si vedra’ – dimostra il pieno raggiungimento dello scopo dell’atto in applicazione di un generalissimo principio operante nel nostro ordinamento.

1 bis-2 Venendo all’esame dei motivi del ricorso, col primo di essi, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 476 c.c., nonche’ il vizio di omessa e insufficiente motivazione.

Con riferimento alla ritenuta accettazione tacita dell’eredita’ (OMISSIS), il ricorrente critica la decisione della Corte d’Appello osservando che agli atti manca la copia del ricorso al giudice tributario (posto a base della decisione sull’eccezione di prescrizione), ritenendo inidonea la sentenza della CTP, ben potendo il ricorso non essere stato debitamente sottoscritto da tutte le sorelle (OMISSIS).

Col secondo motivo, deducendo sempre la violazione dell’articolo 476 c.c., il ricorrente critica la tesi che ravvisa un atto di accettazione tacita nel ricorso contro un avviso di accertamento di maggior valore rispetto a quello dichiarato in denunzia di successione, trattandosi, a suo dire, di un atto avente mera natura conservativa, come appunto la denunzia di successione o l’atto di pagamento della relativa imposta.

Queste due censure – ben suscettibili di essere esaminate congiuntamente – sono prive di fondamento.

L’accettazione tacita di eredita’ puo’ desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attivita’ personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volonta’ di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualita’ di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato puo’ compiere anche prima dell’accettazione, ex articolo 460 c.c.. L’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarita’ di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreche’ della finalita’, degli atti di gestione), e non e’ censurabile in sede di legittimita’, purche’ la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (v. cass. Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 17/11/1999 Rv. 531230; Sez. 2, Sentenza n. 5688 del 19/10/1988 Rv. 460226).

Venendo al caso che ci occupa, la valenza del ricorso in commissione tributaria quale atto di accettazione tacita dell’eredita’ e’ stata gia’ affrontata da questa Corte che, differenziando tale particolare ipotesi dalla mera denunzia di successione o dal pagamento della relativa imposta, ha affermato il principio secondo cui la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita della eredita’, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere puo’ compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 c.c.; implicano, invece, accettazione tacita dell’eredita’ il ricorso alla Commissione Tributaria contro l’avviso di accertamento del maggior valore notificato dall’Amministrazione Finanziaria e a successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia perche’ questi atti, indipendentemente dalla specifiche intenzioni del chiamato alla eredita’, non sono meramente conservativi ma tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale (Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 18/05/1995 Rv. 492323).

Ebbene, a tale principio la Corte d’Appello si e’ ispirata nell’attribuire – attraverso un tipico apprezzamento in fatto congruamente motivato – valore di atto di accettazione tacita dell’eredita’ al ricorso tributario, la cui esistenza e’ stata desunta indirettamente, ma del tutto logicamente, dalla sentenza conclusiva di quel giudizio. Avendo poi la Corte d’Appello dato atto che dal testo della pronuncia del giudice tributario risultavano menzionati, tra i ricorrenti, anche “le odierne appellanti”, consegue altrettanto logicamente che sarebbe stato preciso onere degli appellati, ed oggi del ricorrente (OMISSIS), dimostrare il contrario e non limitarsi a sollevare (col primo motivo) mere illazioni sulla regolare proposizione di quel contenzioso, anche perche’ non risulta neppure impugnata la sentenza della Commissione Tributaria valorizzata dalla Corte d’Appello.

Altro errore in cui pure mostra di incorrere il ricorrente (col secondo motivo) sta nell’avere esteso immotivatamente la natura di mero atto conservativo (tipica della denunzia di successione) al ricorso in commissione tributaria, senza pero’ criticare specificamente il citato principio di diritto che invece, del tutto correttamente, i giudici di merito hanno richiamato a sostegno della loro decisione.

3 Col terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 345 c.p.c.: si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di accertamento della comunione ereditaria fondata su motivi diversi da quelli prospettati in primo grado. Secondo il ricorrente, sia nel corso del giudizio di primo grado (attraverso l’introduzione di una domanda di riconoscimento della esistenza di una comunione tacita familiare e di impresa familiare) sia nel giudizio di appello (attraverso la deduzione di atti di accettazione rappresentati da voltura catastale e da un ricorso in commissione tributaria) erano state proposte domande nuove e la Corte di merito avrebbe dovuto avvedersene dichiarandone di ufficio l’inammissibilita’.

Il motivo e’ infondato sotto entrambi i profili.

Quanto alle questioni introdotte in appello, certamente l’articolo 345 c.p.c., anche nel vecchio testo, prevedeva il rilievo, anche di ufficio, della inammissibilita’ delle domande nuove.

Ma nel caso di specie, la situazione e’ ben diversa: la deduzione di atti di accettazione tacita non indicati in primo grado certamente non rappresenta una domanda nuova ma, al piu’, una emendatio libelli, ammissibile nel giudizio di appello, peraltro regolato dal vecchio rito. Le attrici, infatti, deducendo di essere eredi di (OMISSIS), avevano chiesto al Tribunale lo scioglimento della comunione ereditaria e tale domanda e’ stata da esse puntualmente riproposta in appello: quindi, ne’ il petitum ne’ la causa petendi risultano alterati.

Come gia’ chiarito da questa Corte, a norma dell’articolo 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si e’ in presenza di una mera e consentita “emendatio” allorche’ la modifica della domanda venga ad incidere sul “petitum” solo nel senso di adeguarlo in una direzione piu’ idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda (Sez. 1, Sentenza n. 26905 del 10/11/2008 Rv. 605818; sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007 Rv. 596777).

Per quel che attiene alle questioni introdotte dalle (OMISSIS) nel corso del giudizio davanti al Tribunale pontino, questa Corte ha piu’ volte affermato che, con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado non e’ sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della controparte, che integra l’accettazione del contraddittorio e che e’ individuabile nella richiesta di rigetto delle avverse pretese, la quale e’ estensivamente riferibile anche alla domanda subordinata (v. Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 19/03/2012 Rv. 621614; Sez. 3, Sentenza n. 20953 del 27/09/2006 Rv. 592711).

Nel caso di specie – a prescindere da ogni valutazione sulla novita’ o meno della domanda introdotta in corso di causa – il ricorso avrebbe dovuto innanzitutto chiarire se a suo tempo sia stata formulata la relativa eccezione di non accettazione del contraddittorio, ma cio’ non risulta affatto, in palese violazione del principio di autosufficienza, e pertanto non coglie nel segno neppure la doglianza sulle richieste avanzate nel corso del primo grado del giudizio (assoggettato, lo si ripete, al vecchio rito).

4 Con il quarto motivo il (OMISSIS), in veste di chiamato all’eredita’ della madre (OMISSIS), morta nelle more del giudizio di appello, deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 e articolo 112 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – Insussistenza della rinunzia da parte di (OMISSIS) all’accertamento della comproprieta’ del 50% dei beni oggetto della divisione. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello, nel dichiarare che (OMISSIS) aveva rinunziato alla domanda di accertamento della proprieta’ del 50% dell’intero patrimonio de cuius, e’ incorsa nel vizio di ultrapetizione perche’ una tale domanda non era mai stata proposta in primo grado, ma solo in appello e come tale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile di ufficio per violazione dell’articolo 345 c.p.c.: in primo grado – precisa il (OMISSIS) – la (OMISSIS) aveva chiesto l’accertamento della proprieta’ del 50% di un immobile donato dal de cuius alla figlia (OMISSIS).

Questa censura e’ infondata.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicche’ il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), cosi’ pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le varie, sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015 Rv. 636968; Sez. L, Sentenza n. 455 del 11/01/2011 Rv. 616369).

La situazione, nel caso di specie, e’ diversa: il giudice di appello non ha emesso ne’ un provvedimento diverso da quello richiesto, ne’ ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso: si e’ solo limitato a ravvisare la rinunzia in appello ad una domanda precedentemente avanzata e riguardante in particolare il terreno acquistato dal de cuius dall’Opera Nazionale Combattenti (v. pag. 5), in applicazione della regola di cui all’articolo 346 c.p.c. (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).

Sulla base di tale premessa, ha quindi rigettato la relativa domanda.

L’interpretazione della domanda, ma anche della relativa rinunzia, rientra – come e’ noto – nelle prerogative del giudice di merito ed e’ incensurabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione. La censura, impostata esclusivamente sotto il profilo dell’ultrapetizione e non sotto quello motivazionale, ancora una volta non coglie nel segno.

5 Resta a questo punto da affrontare il ricorso incidentale con cui le sorelle (OMISSIS) denunziano la violazione dell’articolo 112 c.p.c., addebitando alla Corte d’Appello l’omessa pronuncia sulla domanda di rendiconto (a loro dire, erroneamente dichiarata assorbita dalla Corte d’Appello). Ritengono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la domanda era stata avanzata in via principale e non in subordine rispetto a quella di accertamento della comunione legale. Come risulta dall’uso della locuzione “in ogni caso” e dal fatto che nelle conclusioni era stata ribadita la natura principale della domanda: di conseguenza, la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa.

La censura, che risulta proposta anche in via principale (e non solo condizionatamente all’accoglimento del quarto motivo di ricorso), e’ infondata.

Nel giudizio di legittimita’, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiche’ l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimita’ va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 7932 dei 18/05/2012 Rv. 622562; Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006 Rv. 592485). Ancora, e’ stato affermato che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e’ censurabile in sede di legittimita’ quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonche’ del contenuto sostanziale, in relazione alle finalita’ che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa (Sez. 3, Sentenza n. 14(OMISSIS)1 del 26/06/2007 Rv. 597467; Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015 Rv. 635266).

Ebbene, nella fattispecie che ci occupa la Corte d’Appello, lungi dal trascurare l’esame della domanda di rendiconto formulata dalle sorelle (OMISSIS), si e’ confrontata con essa e l’ha considerata assorbita ritenendola subordinata all’accoglimento della domanda di accertamento della comunione legale ira il de cuius e la moglie (OMISSIS) sul terreno acquistato con atto (OMISSIS) del (OMISSIS), domanda, questa, rigettata nel merito.

La motivazione pag. 6 della sentenza impugnata) si fonda sul tenore della richiesta contenuta a pag. 9 dell’atto di appello (“ove si dovesse ritenere che il bene era caduto nella comunione legale con la signora (OMISSIS)”) ed appare senz’altro congrua sotto il profilo motivazionale, neutralizzando cosi’ l’alternativa ricostruzione delle ricorrenti incidentali.

In conclusione entrambe le impugnazioni vanno respinte e le spese del giudizio di legittimita’ compensate interamente.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio tra le parti

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