Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43357

Ai fini dell’adozione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale, l’appartenenza all’associazione mafiosa, deve essere valutata alla luce della concreta idoneità a riaffermare, consolidare irrobustire e rendere più facilmente raggiungibili gli interessi della struttura criminale mafiosa alla quale si appartiene e alla quale si assicurano risorse, servizi ed utilità

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 13 ottobre 2016, n. 43357

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
e da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 07/12/2015 della CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del PG di Messina e il rigetto dei ricorsi del (OMISSIS) e dei terzi interessati.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di MESSINA e i difensori di (OMISSIS), di (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) Srl, di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) nella qualita’ di erede di (OMISSIS) hanno proposto ricorso per Cassazione contro il decreto 7/12/2015 con il quale la Corte di Appello di MESSINA, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva parzialmente accolto l’appello presentato contro il decreto 10/10/2014 del Tribunale di MESSINA e aveva rideterminato la durata della misura di prevenzione personale per (OMISSIS) in tre anni, revocando poi la confisca di prevenzione su alcune quote societarie e alcuni beni dettagliatamente indicati nel dispositivo.
2. Il Procuratore generale di MESSINA ha dedotto un unico motivo con il quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione; in particolare, la Corte, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva affermato la sostanziale inesistenza della pericolosita’ del (OMISSIS) per il periodo antecedente il 2005 e poi affermato per contro tale pericolosita’ per il periodo successivo a questa ultima data, quando in realta’ la vicenda del proposto era ricostruibile unitariamente con una affermazione di pericolosita’ unitaria e decorrente senza soluzione di continuita’ dai primi anni novanta.
3. Il difensore di (OMISSIS) ha dedotto motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione sia in tema di misura di sicurezza personale che di misura di sicurezza patrimoniale.
3.1 Quanto al primo profilo, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello, in sostanziale violazione delle indicazioni date dalla Corte di Cassazione con il precedente annullamento, avesse trascurato di indicare quali fossero gli elementi specifici di pericolosita’ del (OMISSIS) e a quale consorteria mafiosa o criminale essi facessero specifico riferimento.
3.2 Quanto al secondo profilo, il ricorrente ha censurato il fatto che la Corte, in assenza di indicazioni da parte del (OMISSIS) e di concreti atti di accertamento o comunque di iniziativa della amministrazione tributaria, avesse affermato la sussistenza di una rilevante evasione fiscale e di una sproporzione tra reddito e disponibilita’ manifestate che era stata riconosciuta come inesistente dallo stesso Perito nominato dal Tribunale oltre che dai consulenti di parte, alle cui considerazioni non erano state date risposte, in particolare sul punto specifico dell’accumulo di un rilevante patrimonio in epoca antecedente al 1992 e tale da coprire la sperequazione registrata negli anni 1992/2001.
3.3 Con motivi nuovi relativi alla sola misura patrimoniale, il ricorrente ha poi riproposto il tema di una sostanziale elusione motivazionale sul punto, espressamente indicato dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio, costituito dall’esame accurato dei beni costituenti il patrimonio del proposto sotto il profilo della proporzione rispetto alle capacita’ reddituali al momento dell’acquisto di ciascun singolo bene; non era stata data infatti specifica motivazione in ordine alla confutazioni difensive relative alla affermata effettiva disponibilita’ dei beni in capo al (OMISSIS) e alla affermata disponibilita’ da parte del preposto dei capitali accumulati prima del 1992 in termini di legittima acquisizione degli stessi e alle considerazioni in tema di proporzione tra attivita’ economica e beni in possesso del (OMISSIS) dai primi anni novanta contenute nelle consulenze e negli elaborati di parte.
4. Il difensore di (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS). Srl, e di (OMISSIS), terzi interessati, hanno dedotto due motivi di ricorso.
4.1 Con il primo motivo, i ricorrenti hanno genericamente censurato la “violazione degli articoli 606 e 627 c.p.p.”; piu’ in dettaglio, i ricorrenti hanno lamentato che fosse stata disposta la confisca della (OMISSIS). nonostante l’assenza di pericolosita’ del (OMISSIS) e sulla base di soli rapporti di amicizia del (OMISSIS) con lo stesso (OMISSIS).
4.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto critiche alla motivazione sul punto della disposta confisca.
5. Il difensore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita’ di erede di (OMISSIS) ha dedotto cinque motivi di ricorso.
5.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato violazione di legge nella parte in cui la Corte aveva equiparato, ai fini della confisca, l’illecito tributario alla illegittima acquisizione di beni; non era stato infatti compiuto alcun accertamento sulla effettivita’ della evasione fiscale, sulla sua entita’ e sulla durata della stessa e in ogni caso la confisca avrebbe dovuto essere limitata non all’intera massa dei redditi percepiti ma solo all’importo della imposta evasa e per di piu’ in riferimento ad ogni singolo bene.
5.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato identica violazione di legge sotto il profilo della violazione del diritto di difesa dei ricorrenti per mancata contestazione dell’illecito tributario; durante il procedimento di prevenzione, infatti, non era mai stata sollevata la questione relativa alla acquisizione di redditi da evasione fiscale e conseguentemente la difesa non aveva mai potuto interloquire effettivamente e fattivamente sul punto.
5.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge sul punto relativo alla quantificazione del tasso di evasione fiscale del (OMISSIS); la difesa aveva minuziosamente ricostruito, con una propria consulenza, l’acquisto di ogni singolo bene ma la Corte aveva fondato la sua decisione su una perizia di ufficio piu’ volte tacciata di palese erroneita’ dalla stessa difesa e non aveva considerato i redditi percepiti anteriormente al 1992, quando il (OMISSIS) svolgeva una rilevante attivita’ imprenditoriale.
Il proposto, poi aveva potuto legittimamente beneficiare di somme derivanti da prestiti di terzi (c.d. prestito Carnevale) che non avevano nulla a che fare con il circuito mafioso mentre la moglie (OMISSIS), ritenuta priva di redditi dal Tribunale, aveva in realta’ fino dal 1980, una partecipazione al 40% nella societa’ (OMISSIS) Srl e le figlie (OMISSIS) e (OMISSIS) erano state destinatarie di una donazione da parte della nonna e ogni singolo acquisto immobiliare delle nipoti era stato ampiamente giustificato dalla consulenza di parte; anche per (OMISSIS) era poi possibile escludere qualsiasi incongruita’ tra i redditi percepiti e il valore dei beni acquistati ed era insostenibile poi la tesi che il (OMISSIS) esercitasse un potere di fatto sui beni di quest’ultima.
5.4 Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato violazione di legge per avere la Corte di MESSINA totalmente omesso di motivare su ogni singolo bene rispetto al quale era stata disposta la confisca; la pubblica accusa non aveva adempiuto al suo onere di dimostrare l’origine illecita o la sproporzione tra il reddito disponibile e il valore dei singolo beni acquistati e la Corte non aveva minimamente motivato in ordine alla diverse conclusioni delle consulenze (OMISSIS) e (OMISSIS) circa le stime immobiliari e (OMISSIS) per gli aspetti contabili, in violazione poi delle indicazioni date sul punto dalla Corte di Cassazione con il provvedimento di annullamento con rinvio.
5.5 Con il quinto motivo, riferito in specie ai beni mobili registrati sottoposti a confisca, il ricorrente ha rilevato per essi la mancanza dei requisiti richiesti dalla L. n. 575 del 1965, articolo 2 ter e la circostanza che si trattava di beni in leasing le cui rate erano state pagate dalle societa’ parte con i loro introiti e parte dall’amministrazione giudiziario.
6. Con motivi nuovi e memoria difensiva, il difensore delle persone di cui ai numeri che precedono, il ricorrente ha ribadito le censure gia’ sollevate in riferimento alla illegittima equiparazione ai fini della confisca tra illecito tributario e illegittima acquisizione di beni e ha poi avanzato una ulteriore specifica censura circa la violazione del diritto di difesa dei ricorrenti per mancata contestazione dell’illecito tributario che non aveva mai costituito oggetto di contestazione o di accertamento durante tutto il procedimento di prevenzione e che solo con il decreto impugnato era stato posto a fondamento delle confische disposte, con violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p. analogicamente estensibili anche al tea del procedimento di prevenzione e dei principi stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel noto caso Drassich.
6.1 Con un secondo nuovo motivo, infine, il ricorrente e’ ritornato sul punto della mancata dimostrazione dell’illecito tributario e della mancata motivazione sulle circostanze e sui dati di fatto portati a conoscenza della Corte tramite le consulenze di parte.
7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Procuratore di MESSINA e il rigetto dei ricorsi dei difensori.
7.1 Dopo aver ricordato che il ricorso per Cassazione in tema di misure di prevenzione e’ limitato ai soli profili di violazione di legge e che in quest’ultimo ambito rientrano solo quei vizi di motivazione che si caratterizzino in una motivazione totalmente mancante o meramente apparente, non essendo quindi denunciabile il vizio di motivazione manifestamente illogica nei suoi vari aspetti di motivazione carente, appunto illogica o contraddittoria, il Procuratore ha osservato, quanto al ricorso di (OMISSIS), che la Corte, sul punto della misura di prevenzione personale e in ossequio alle indicazioni date dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio, aveva in realta’ fornito ampia ed adeguata motivazione circa l’appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa, concetto quest’ultimo diverso da quello di partecipazione e anche di concorso esterno; sul punto della misura di prevenzione patrimoniale, poi, il Procuratore generale ha osservato la piena legittimita’ della opzione relativa alla possibilita’ di ricomprendere nell’ambito del reimpiego di attivita’ illecite tutti i vantaggi patrimoniali conseguiti per effetto di evasione fiscale e cio’ indipendentemente da qualsiasi accertamento della rilevanza penale di tali attivita’.
7.2 Le considerazioni svolte sul tema della misura di prevenzione patrimoniale erano poi completamente estensibili anche ai ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e dello stesso proposto quale erede della moglie (OMISSIS); la Corte, poi, aveva esaurientemente motivato sulle ragioni di riconducibilita’ al proposto dei beni intestati ad altri e sugli altri presupposti per l’applicazione della misura patrimoniale; quanto infine al ricorso presentato da (OMISSIS) quale legale rappresentate del (OMISSIS). Srl e da (OMISSIS), il Procuratore ha richiamato i concreti elementi indicati in motivazione per l’affermazione della pericolosita’ qualificata del preposto e della riconducibilita’ al (OMISSIS) della societa’.
7.3 In merito infine al ricorso del Procuratore di MESSINA, il Procuratore generale ne ha chiesto l’accoglimento sulla base della considerazione che la motivazione aveva totalmente trascurato di operare una valutazione di insieme degli elementi raccolti in tema di pericolosita’, elementi che permettevano di collocare in realta’ l’inizio della pericolosita’ del preposto gia’ negli anni ottanta fino agli anni successivi al 2005 senza alcuna soluzione di continuita’; in merito alla misura patrimoniale, poi, il Procuratore ha segnalato la totale mancanza di motivazione circa l’esclusione della confisca delle soc. (OMISSIS) e (OMISSIS).
7.4 In merito poi alla memoria difensiva depositata il 22 luglio 2016 dal difensore dei terzi indicati al n. 5 che precede, il Procuratore ha richiamato il tenore precettivo della giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione per ribadire la perfetta conformita’ del provvedimento impugnato ai principi secondo i quali l’evasione fiscale integra ex se attivita’ illecita anche quando non integri reato; quanto alla eccezione difensiva relativa alla affermata violazione dei principi fissati con la sentenza 11/12/2007, Drassich, della CEDU, il Procuratore ha osservato che in realta’ la difesa di tutte le parti era stata posta nella piena e competa possibilita’ di conoscere e discutere tutte le questioni fondamentali per l’esito del procedimento, cosi’ che andava esclusa qualsiasi ipotesi di lesione di diritti difensivi costituzionalmente garantiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale di MESSINA e di (OMISSIS) sono fondati in riferimento al capo di sentenza relativo alla misura di prevenzione personale e il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio, assorbito nella pronuncia ogni altro profilo di impugnazione del (OMISSIS) e dei terzi interessati relativo alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca.
2. Va ribadito, in esordio di motivazione, che questa Corte di legittimita’ e’ ben consapevole del dato per cui l’ambito della proponibilita’ del ricorso per Cassazione in materia di misure di prevenzione e’ limitato alla sola violazione di legge, cosi’ che il vizio della motivazione e’ denunciabile esclusivamente in quanto si traduca in una giustificazione sostanzialmente inesistente o meramente apparente mentre non rilevano, a concretare l’inesistenza o la mera apparenza motivazionale, la sottovalutazione di argomenti difensivi in realta’ presi in considerazione o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le tante, e con la massima autorevolezza, Cass. Sez. Unite n. 33451 del 29/5/2015, Repaci, rv 260246).
3. Ricordato quanto sopra, va allora osservato che la Corte di MESSINA ha reso una motivazione sostanzialmente apparente e quindi mancante sul punto specifico della appartenenza del (OMISSIS) ad associazione mafiosa; piu’ in dettaglio, la Corte messinese non ha adeguatamente valutato l’essenza della nozione di appartenenza ad associazione mafiosa e non ha conseguentemente tratto da essa tutte le conseguenze che dovevano essere tratte, e cio’ per tutto il lungo periodo di tempo preso in considerazione, dai primi anni novanta, cioe’, fino al termine ultimo pur indicato nel provvedimento impugnato, quello del 2008/2009.
4. Si e’ parlato al numero che precede della nozione di appartenenza ad associazione mafiosa e va ora specificato che la nozione stessa differisce da quella di partecipazione ad associazione mafiosa e anche da quella di concorso esterno nella stessa, restando invece definita da ogni comportamento che sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (Cass. Sez. 6 n. 9747 del 29/1/2014, Romeo, Rv 259074, confermativa di Cass. Sez. 2 n. 19943 del 21/2/2012, Stefano, Rv 252841); sembra di poter dire, allora, che l’essenza del concetto di appartenenza ad associazione mafiosa, ai fini della adozione di misura di prevenzione personale e patrimoniale, al di la’ dell’accenno piuttosto indeterminato di natura prettamente sociologica ed antropologica, al “terreno favorevole permeato di cultura mafiosa” di cui alle decisioni sopra ricordate, ruota sostanzialmente attorno al profilo strettamente e direttamente funzionale e finalistico della condotta dell’appartenente, che deve essere valutata, sia pure all’interno della cultura mafiosa, nella prospettiva della concreta idoneita’ della stessa a riaffermare, consolidare, irrobustire, rendere piu’ facilmente raggiungibili gli interessi della struttura criminale mafiosa alla quale si appartiene e alla quale si assicurano risorse, servizi ed utilita’; l’ambito piu’ specifico della nozione di appartenenza di soggetto che esercita una attivita’ commerciale ed imprenditoriale, poi, resta ulteriormente caratterizzato dalla necessita’ che all’accennato rapporto funzionale agli interessi del clan mafioso di appartenenza si accompagni il vantaggio anche dell’imprenditore, che ottiene cosi’, in uno scambio quasi sinallagmatico, di imporsi sul territorio in posizione dominante rispetto agli altri concorrenti (Cass. Sez. 1 n. 30534 del 30/6/2010, Tallura, Rv 248321).
5. E’ proprio in riferimento alla individuazione di condotte di appartenenza del (OMISSIS) ad associazioni mafiose come sopra individuate e specificate, si diceva, che la motivazione del provvedimento impugnato e’ sostanzialmente silente e cio’ per tutto il lungo periodo che inizia nei primi anni novanta e cessa poco prima del 2010.
5.1 Per il periodo di tempo intercorso tra i primi anni novanta e il 2005, il provvedimento impugnato, come si e’ accennato piu’ sopra, ha escluso l’appartenenza del (OMISSIS) ad una associazione mafiosa messinese (e quindi ogni profilo di pericolosita’) sulla base di considerazioni che non tengono conto dell’ambito oggettivo della nozione di appartenenza sopra accennate; e’ infatti sostanzialmente ininfluente il fatto che il proposto sia stato assolto, sia pure con la formula “il fatto non sussiste”, da ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa operante fino ai primi anni novanta, dato che, come si e’ sopra accennato, altro e’ appunto il concorso esterno, altra la nozione di appartenenza rilevante nella sede specifica delle misure di prevenzione ed anzi il fatto che nei confronti del (OMISSIS), con la stessa sentenza, sia stata dichiarata l’estinzione del reato in riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 418 c.p. per l’ospitalita’ data tra il 1989 e il 1990 a due personaggi di spicco della criminalita’ organizzata messinese segnala la possibile rilevanza, nei termini funzionali di cui si e’ detto piu’ sopra, della condotta del proposto, implicitamente riconosciuta dalla stessa Corte quando accenna al fatto di condotte attive anche penalmente rilevanti di favoreggiamento, consapevolmente orientate a favorire gruppi criminali e non soltanto singoli individui e di relazioni durature con elementi del crimine organizzato con attitudine del (OMISSIS) a ricercare in modo spregiudicato appoggi che servissero a sviluppare con tranquillita’ le proprie attivita’.
5.2 Del resto, e’ la stessa motivazione del provvedimento impugnato che rileva, contraddittoriamente e senza il necessario approfondimento sul punto, che il (OMISSIS), secondo un collaboratore di giustizia, (OMISSIS), era un amico costruttore che si prestava a fare favori alle famiglie mafiose in cambio di protezione e della possibilita’ di poter lavorare tranquillamente con la propria impresa edile, cosi’ adombrando proprio quel comportamento funzionale agli interessi della consorteria mafiosa e quel nesso di sinallagmaticita’ tra quest’ultimo e gli interessi del privato che si e’ sopra individuato come coessenziale alla nozione di appartenenza, ancora una volta riconosciuto in effetti dalla stessa Corte quando ha espressamente accennato ad una sistematica convenienza da parte del (OMISSIS) a coltivare relazioni che lo mettessero al riparo da attacchi alla propria persona e ai propri beni, anche a costo di compiere attivita’ illecite.
5.3 Conclusivamente quindi, anche prescindendo dalle indicazioni date dal collaborante (OMISSIS), motivatamente svalutate dalla Corte di Messina, resta un sostanziale vuoto motivazionale (e quindi un vizio di legittimita’ sicuramente azionabile in questa specifica sede di legittimita’) in ordine alla qualificazione, in termini di appartenenza ad associazione mafiosa nel senso sopra individuato, della condotta del (OMISSIS) nel periodo intercorrente tra i primi anni novanta e la cesura temporale individuata dalla Corte messinese, quella del 2005/2008 e il decreto impugnato, nella parte in cui nega tale appartenenza per il periodo ora indicato, deve essere annullato con rinvio per una effettiva ed adeguata motivazione che tenga conto dei rilievi sopra accennati.
6. Identica soluzione, per ragioni uguali e contrarie, deve essere adottata per il periodo successivo al 2005/2008, quello in riferimento al quale la Corte messinese ha riconosciuto la effettiva appartenenza del (OMISSIS) alla criminalita’ mafiosa locale e quindi la pericolosita’ dello stesso, con conseguenti determinazioni in ordine alle misure di prevenzione personale e patrimoniale.
6.1 Come si e’ detto, il giudizio di appartenenza del (OMISSIS) ad una (non meglio precisata) organizzazione mafiosa del messinese nel periodo di riferimento e’ stato affermato sulla base della risultanze del proc. penale c.d. “(OMISSIS)” dalle quali emergevano contatti del proposto, qualificati dalla Corte come ” di estrema familiarita’”, con un esponente di spicco della cosca mafiosa dei barcellonesi, (OMISSIS), finalizzati ad assicurare ad una azienda sostanzialmente riconducibile al (OMISSIS), la (OMISSIS) di (OMISSIS), uomo di fiducia dello stesso (OMISSIS), l’aggiudicazione di forniture presso una importante catena commerciale.
6.2 Anche sul punto sopra accennato, la motivazione del provvedimento impugnato e’ sostanzialmente muta sulla questione specifica della appartenenza, nel senso piu’ volte sopra richiamato; anche infatti a voler tutto concedere alla ricostruzione operata dalla Corte e al significato reale da attribuire alla conversazione telefonica nel corso della quale le pressioni del (OMISSIS) si sarebbero manifestate, resta intatta l’osservazione che nessuna indicazione e’ stata data dalla Corte messinese sul punto specifico, necessario e non eludibile, della finalizzazione delle “raccomandazioni” del (OMISSIS) al rafforzamento degli interessi della consorteria criminale di riferimento ed anzi il provvedimento impugnato si trattiene solo a trattare di un aspetto del necessario nesso sinallagmatico, quello dell’interesse dell’affermato appartenente, dimenticando che alla nozione di appartenenza si accompagna necessariamente, come si e’ detto ormai piu’ volte, l’indagine anche e soprattutto sulla funzionalita’ della condotta di chi si afferma appartenente ad associazione mafiosa agli interessi dei poteri criminali di riferimento; del resto, e per concludere, anche per questo specifico aspetto e’ la stessa Corte di Messina a riconoscere che ci si trova ai limiti del concetto tecnico di appartenenza.
6.3 In definitiva, quindi, il decreto impugnato va annullato anche per la parte relativa alla affermata appartenenza alla associazione mafiosa del (OMISSIS) per il periodo dal 2005/2008 in avanti; anche per questo, quindi, la Corte del rinvio esaminera’ il materiale “probatorio” raccolto nella prospettiva della dimostrazione o meno di quel nesso funzionale e sinallagmatico sopra individuato come elemento irrinunciabile della nozione di appartenenza ad associazione mafiosa.
7. La pronuncia di annullamento travolge ed assorbe, naturalmente, tutti gli altri profili sollevati con i ricorsi per Cassazione, quelli della attualita’ della pericolosita’ e quelli strettamente relativi alle misure patrimoniali; in riferimento ai primi, andra’ valutato adeguatamente il fatto che gli indici di pericolosita’, se verra’ ritenuta sussistente l’appartenenza ad associazione mafiosa, si collocano in anni ormai lontani nel tempo mentre, in riferimento alle misure patrimoniali, va segnalata l’esigenza che la Corte del rinvio prenda in considerazione e motivi adeguatamente sui molti, importanti profili sollevati con i ricorsi del (OMISSIS) e dei terzi interessati, specie (ma non solo) in tema di valutazione delle risultanze delle consulenze di parte circa la affermata legittima provenienza dei beni sequestrati e circa l’assenza di sproporzione tra le entrate e gli impegni di spesa.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

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